CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 45278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del TRIBUNALE DI LOCRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Simone PERELLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 maggio 2022 il Tribunale di Locri, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di sei mesi e dieci giorni di reclusione e 1.000 di multa per il reato ex artt. 81 e 493-ter cod. pen. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, erroneamente calcolata quanto alla diminuzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione per il rito. 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che non consente l'impugnazione per motivi concernenti non la illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, bensì profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (cfr., ex plurímís, Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276509; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915). Nel caso di specie, peraltro, non si riscontra il denunciato errore di calcolo, considerato che la diminuzione della pena, in caso di riconoscimento di una circostanza attenuante, è dalla legge quantificata «in misura non eccedente un terzo» (art. 65 n. 3 cod. pen.) e che, in caso di applicazione della pena su richiesta, la stessa è «diminuita fino a un terzo» (art. 444 cod. proc. pen.). 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d