CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 2021
Cassazione n. 49385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 ncvembre 2021, con cui è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 5 gennaio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 166.666 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 110 cod. pen., 291 bis e 296 del d.P.R. n. 43 del 1973, accertato in Melito di Napoli il 4 gennaio 2021. Osservato che il primo motivo, con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione dell'art. 99 comma 4 cod. pen., è manifestamente infondato, perché generico e riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale (pag. 3 della sentenza impugnata) che, in maniera non illogica, ha rimarcato come i numerosi precedenti, alcuni anche specifici per contrabbando, riportati da Capobianco rivelino la qualificata propensione a delinquere del ricorrente, mostratosi noncurante delle condanne già subite. Ri:evato che, con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e la manifesta illogicità in ordine al trattamento sanzionatorio, risulta parimenti manifestamente infondato, perché la difesa si duole sia del diniego delle attenuanti generiche, di cui in realtà il ricorrente ha beneficato, sia della eccessività della pena, nonostante la stessa sia stata contenuta nel minimo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, privo di un serio confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ot