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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09941/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, rappresentato e difeso dall’avvocatoLeonardo [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 7112/2024 depositata il 22/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12103/2025Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 9941/2026Data pubblicazione 17/04/20261.

Dagli atti di causa risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA],ente religioso giuridicamente riconosciuto, propose ricorso avverso l’avvisodi accertamento, per omesso versamento IMU all’anno 2015 (per €18.167,00, oltre interessi e sanzioni) emesso dal Comune di RomaCapitale in relazione a diversi immobili del quale era proprietario.Il giudice di prime cure respinse il ricorso ritenendo, in particolare, chené per l'immobile di via degli Urali n. 30, adibito ad alloggio delle suore,né per la "casa ferie don Guarino" di via degli Urali n. 40, -in rilievo nelpresente giudizio- il ricorrente avesse raggiunto la prova di un utilizzo perle attività di religione e di culto con conseguente esclusione dell’invocataesenzione di cui all’art. 7, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992, prevista pergli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività direligione e di culto.

Si affermò che nessuna prova fosse stata fornitadall’istituto ricorrente che l’attività recettiva fosse iniziata solo nel 2017 “inassenza di una prova convincente”.2.

La decisione fu impugnata dall’istituto contribuente, invocandol’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 641/2022 dellaC.T.R. di Roma ma l’appello fu respinto.Il giudice di merito mosse dalla giurisprudenza di questa Corte inpunto di requisiti soggettivi e oggettivi necessari ai fini del riconoscimentodell’esenzione invocata dal contribuente.Richiamò, quindi, esplicitamente la sentenza n. 7980/2022, i cui principierano rilevanti anche ai fini IMU, relativa agli immobili utilizzati dagli entinon commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalitànon commerciali di attività religiose.

Si osservò che “la sussistenza delrequisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere delcontribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sullabase di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile èdestinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante traNumero registro generale 12103/2025Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 9941/2026Data pubblicazione 17/04/2026quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attivitàcommerciale (Cass. n. 20776/2005, n. 19072/2019)”.3.

Fu inoltre esclusa la possibile rilevanza del giudicato esterno di altrafavorevole decisione alla contribuente alla luce della decisione dellaCommissione europea del 19 dicembre del 2012 secondo cui l’art. 7, nellesue formulazioni succedutesi nel tempo, concretizza un aiuto di Stato inviolazione del diritto dell’Unione e che, pertanto, al fine dell’esclusione delcarattere economico dell’attività, è necessario che quest’ultima sia svoltaa titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico.disposizione non può essere riconosciuta soltanto in ragione della qualitàsoggettiva dell’ente titolare (quale, appunto, ente o comunità religiosa),ma è subordinata alla compresenza, oltre al requisito soggettivo, anchedel requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo e direttonell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dallegislatore ai fini dell’esenzione stessa.

La sussistenza di tale requisitooggettivo non può essere desunta esclusivamente sulla base di documentiche attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato,occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelleesenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di attivitàcommerciale”.Si statuì che l’appellante non avesse prodotto alcuna documentazioneda cui potesse desumersi l’attività di svolgimento nell’immobile di attivitàdi assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore per beneficiaredell’esenzione stessa.

Di contro, il Comune di Roma aveva prodottodocumentazione dove si evinceva che l’immobile era pubblicizzato comeCasa per Ferie (pagina web TripAdvisor fascicolo di primo grado), Collegiper residenze universitarie, ulteriore sito web “La casa” dove, oltre lapubblicità, venivano indicate le caratteristiche degli alloggi, il listino prezzied altri servizi per eventi, feste e meeting.Numero registro generale 12103/2025Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 9941/2026Data pubblicazione 17/04/2026secondo cui in tema di esenzioni Imu per gli enti non commerciali e, inparticolare, per beneficiare dell’esenzione dall’imposta le attività devonoessere svolte gratuitamente o dietro versamento di un corrispettivo diimporto meramente simbolico.deve essere commisurato al costo del servizio e il compenso che supera lametà del prezzo medio del servizio esclude automaticamente il dirittoall'esenzione, potendosi affermare che trattasi di attività commerciale chenon va esente da imposta comunale, che nel caso in esame non è statoprovato e documentato”.L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso affidato aquattro censure.

Resiste con controricorso il Comune.In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

In ossequio al principio della ragione più liquida devono trattarsiprioritariamente il secondo ed il terzo motivo del ricorso.2.

Con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità dell’impugnata sentenzaper violazione, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. degli artt. 112 e 132c.p.c.La sentenza di seconde cure sarebbe illegittima, laddove i giudici dimerito avrebbero omesso di motivare in ordine alla questione legata allarilevanza della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] in relazionealle attività esercitate nell’immobile di Via degli Urali n. 40.Il giudice di appello a fronte di una specifica eccezione in punto di nonutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune, perchétemporalmente di molto successiva all’anno di imposta in rilievo, 2014,l’avrebbe implicitamente disattesa in modo apodittico e meramenteapparente.Numero registro generale 12103/2025Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 9941/2026Data pubblicazione 17/04/2026Deve premettersi che l'esercizio del potere di diretto esame degli attidel giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove siadenunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivodi censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare ilcontenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anchepuntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendotale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stessoricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass.Sez. 1, n. 24048/2021; Cass. Sez. 3 n. 16028/2023).Nella specie dalla sentenza emerge che il giudice non si è pronunciatosull’eccezione formulata dalla contribuente e facendo ciò è pervenuto alproprio convincimento senza dare spiegazione circa la rilevanza, o meno,della documentazione prodotta dal comune facente riferimento ad un annod’imposta, il 2017, da quello di riferimento il 2014.Il motivo è quindi accolto.3.

Con la terza doglianza si denuncia l’illegittimità dell’impugnatasentenza, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992,dell’art. 2729 c.c., degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e dell'art. 7 del d.lgs.n. 546 del 1992.Il giudice di secondo grado ha rigettato integralmente il ricorso e,quindi, sia con riferimento all’immobile di Via degli Urali n. 30, sia conriferimento a quello di Via degli Urali n. 40, nonostante fosse acquisito incommerciali solo a partire dal secondo semestre 2017, allorquando l’IMUvenne di poi assolto – solo nell’immobile di Via degli Urali n. 40, mentrel’immobile di Via degli Urali n. 30 fosse utilizzato unicamente qualeresidenza delle Consorelle appartenenti all’Ente, a titolo gratuito e perl’esercizio di attività religiose, avendo dato atto il responsabile dellaComunità Salesiana di [OSCURATO:PERSONA] che fino al settembre 2017, iNumero registro generale 12103/2025Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 9941/2026Data pubblicazione 17/04/2026Sacerdoti Salesiani avevano curato la Cappellania e i ritiri spirituali delleApostole della sacra Famiglia, presso l’[OSCURATO:PERSONA].

G. Guarino sito inRoma via degli Urali

30.2. Il giudice di merito, nel rigettare integralmente il ricorso, non ha inalcun modo valutato la diversità degli immobili siti, rispettivamente, in viaUrali n. 40 e n. 30, né per l’effetto ha preso in considerazione le proveofferte dal contribuente per dimostrare, per ciascuno degli immobili,l’assenza, nell’anno di riferimento, di svolgimento di attività che nonrientrassero nell’ambito di applicazione dell’esenzione invocata.Sicché, anche sotto questo profilo, il ricorso merita accoglimento,dovendo il giudice di merito rivalutare il compendio probatorio anche allaluce dell’eccezione formulata dall’odierno ricorrente.3.

Con la prima censura si denuncia l’illegittimità della sentenza perviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame didocumentazione decisiva ai fini della decisione.Con la predetta censura il ricorrente, ai fini dell’ammissibilitàpreliminarmente ha ricostruito il percorso motivazionale della decisione diprimo e secondo grado al fine di evidenziare che esso, sebbene siconcluda in entrambi i casi con un rigetto sia differente.Premesso quanto innanzi con il motivo in esame ci si duole, insostanza, dell’omessa considerazione delle dichiarazioni rilasciate dallaSuperiore dell’Istituto, del direttore della [OSCURATO:PERSONA] di SanGiuseppe e del responsabile dell’AGESCI Roma 50, oltre che i certificatidelle consorelle residenti nella Casa di Via degli Urali, da cui emergeva ilfatto che sino al settembre 2017 la stessa casa era stata destinata adaccoglienza di religiose e gruppi di preghiera legati all’AGESCI -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo gratuito; così comenon hanno tenuto in debito conto la documentazione prodotta legataall’assolvimento dell’IMU a partire dal secondo semestre 2017, dopo lamodifica della tipologia di attività esercitata nell’immobile di che trattasi.Numero registro generale 12103/2025Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 9941/2026Data pubblicazione 17/04/2026Il motivo è assorbito dall’accoglimento della seconda e della terzacensura.4.

Con la quarta censura si denuncia l’illegittimità dell’impugnatasentenza per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. perviolazione del giudicato esterno.

Il giudice di seconde cure richiama unasentenza resa per l’anno 2014, a cui i Giudici dell’appello dichiarano divolersi uniformare, sebbene la stessa sia stata impugnata per laCassazione.La C.T.R. avrebbe omesso di considerare il fatto che risultavano emessepronunce, passate in cosa giudicata, afferenti alle annualità 2010/2013 e2016, ove risultavano vagliati profili idonei ad essere trasfusi alcontenzioso per l’anno 2015, coperti dal giudicato, quali la valutazionedell’idoneità della documentazione prodotta dall’Ente religioso acomprovare la natura esente delle attività svolte nei due immobili el’inconferenza della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] (essendoidentica quella prodotta per gli anni 2010/2013 e 2016, rispetto a quellaprodotta per l’anno 2015) rispetto all’annualità in esame.Il motivo è infondato.Affinché una precedente sentenza resa tra le stesse parti rilevi in altrogiudizio, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa ilmedesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; indifetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda literichieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quantol'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni difatto o di diritto." Va precisato che nel processo tributario, l'effettovincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodicheconcerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile oNumero registro generale 12103/2025Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 9941/2026Data pubblicazione 17/04/2026tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili,destinati a modificarsi nel tempo (Cass. Sez.

T, n. 25516/2019).Il principio è traslabile all’IMU e la natura commerciale o menodell’attività svolta non costituisce un elemento a caratteretendenzialmente permanente ([OSCURATO:PERSONA].

Sez.

T, n. 5054/2025 e Cass.Sez.

T, n. 38950/2021; Cass. Sez.

T, n. 20971/2024).Sicché la natura non commerciale, integra un accertamento di fattoprivo del carattere tendenzialmente permanente in quanto dipendentedalle modalità concrete di esercizio dell’attività.Pertanto, bene ha fatto il giudice di merito nell’escludere la rilevanzadel giudicato esterno nel giudizio de quo.5.

In conclusione, devono accogliersi il secondo ed il terzo motivo,assorbito il primo e respinto il quarto, la decisione cassata e rinviata allaCorte di giustizia di secondo grado che statuirà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta ilquarto, e dichiara assorbita la prima censura, cassa la decisioneimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, il 25.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall’avvocatoLeonardo [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 7112/2024 depositata il 22/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12103/2025Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 9941/2026Data pubblicazione 17/04/20261. Dagli atti di causa risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA],ente religioso giuridicamente riconosciuto, propose ricorso avverso l’avvisodi accertamento, per omesso versamento IMU all’anno 2015 (per €18.167,00, oltre interessi e sanzioni) emesso dal Comune di RomaCapitale in relazione a diversi immobili del quale era proprietario.Il giudice di prime cure respinse il ricorso ritenendo, in particolare, chené per l'immobile di via degli Urali n. 30, adibito ad alloggio delle suore,né per la "casa ferie don Guarino" di via degli Urali n. 40, -in rilievo nelpresente giudizio- il ricorrente avesse raggiunto la prova di un utilizzo perle attività di religione e di culto con conseguente esclusione dell’invocataesenzione di cui all’art. 7, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992, prevista pergli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività direligione e di culto. Si affermò che nessuna prova fosse stata fornitadall’istituto ricorrente che l’attività recettiva fosse iniziata solo nel 2017 “inassenza di una prova convincente”.2. La decisione fu impugnata dall’istituto contribuente, invocandol’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 641/2022 dellaC.T.R. di Roma ma l’appello fu respinto.Il giudice di merito mosse dalla giurisprudenza di questa Corte inpunto di requisiti soggettivi e oggettivi necessari ai fini del riconoscimentodell’esenzione invocata dal contribuente.Richiamò, quindi, esplicitamente la sentenza n. 7980/2022, i cui principierano rilevanti anche ai fini IMU, relativa agli immobili utilizzati dagli entinon commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalitànon commerciali di attività religiose. Si osservò che “la sussistenza delrequisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere delcontribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sullabase di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile èdestinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante traNumero registro generale 12103/2025Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 9941/2026Data pubblicazione 17/04/2026quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attivitàcommerciale (Cass. n. 20776/2005, n. 19072/2019)”.3. Fu inoltre esclusa la possibile rilevanza del giudicato esterno di altrafavorevole decisione alla contribuente alla luce della decisione dellaCommissione europea del 19 dicembre del 2012 secondo cui l’art. 7, nellesue formulazioni succedutesi nel tempo, concretizza un aiuto di Stato inviolazione del diritto dell’Unione e che, pertanto, al fine dell’esclusione delcarattere economico dell’attività, è necessario che quest’ultima sia svoltaa titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico.disposizione non può essere riconosciuta soltanto in ragione della qualitàsoggettiva dell’ente titolare (quale, appunto, ente o comunità religiosa),ma è subordinata alla compresenza, oltre al requisito soggettivo, anchedel requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo e direttonell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dallegislatore ai fini dell’esenzione stessa. La sussistenza di tale requisitooggettivo non può essere desunta esclusivamente sulla base di documentiche attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato,occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelleesenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di attivitàcommerciale”.Si statuì che l’appellante non avesse prodotto alcuna documentazioneda cui potesse desumersi l’attività di svolgimento nell’immobile di attivitàdi assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore per beneficiaredell’esenzione stessa. Di contro, il Comune di Roma aveva prodottodocumentazione dove si evinceva che l’immobile era pubblicizzato comeCasa per Ferie (pagina web TripAdvisor fascicolo di primo grado), Collegiper residenze universitarie, ulteriore sito web “La casa” dove, oltre lapubblicità, venivano indicate le caratteristiche degli alloggi, il listino prezzied altri servizi per eventi, feste e meeting.Numero registro generale 12103/2025Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 9941/2026Data pubblicazione 17/04/2026secondo cui in tema di esenzioni Imu per gli enti non commerciali e, inparticolare, per beneficiare dell’esenzione dall’imposta le attività devonoessere svolte gratuitamente o dietro versamento di un corrispettivo diimporto meramente simbolico.deve essere commisurato al costo del servizio e il compenso che supera lametà del prezzo medio del servizio esclude automaticamente il dirittoall'esenzione, potendosi affermare che trattasi di attività commerciale chenon va esente da imposta comunale, che nel caso in esame non è statoprovato e documentato”.L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso affidato aquattro censure. Resiste con controricorso il Comune.In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. In ossequio al principio della ragione più liquida devono trattarsiprioritariamente il secondo ed il terzo motivo del ricorso.2. Con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità dell’impugnata sentenzaper violazione, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. degli artt. 112 e 132c.p.c.La sentenza di seconde cure sarebbe illegittima, laddove i giudici dimerito avrebbero omesso di motivare in ordine alla questione legata allarilevanza della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] in relazionealle attività esercitate nell’immobile di Via degli Urali n. 40.Il giudice di appello a fronte di una specifica eccezione in punto di nonutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune, perchétemporalmente di molto successiva all’anno di imposta in rilievo, 2014,l’avrebbe implicitamente disattesa in modo apodittico e meramenteapparente.Numero registro generale 12103/2025Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 9941/2026Data pubblicazione 17/04/2026Deve premettersi che l'esercizio del potere di diretto esame degli attidel giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove siadenunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivodi censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare ilcontenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anchepuntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendotale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stessoricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass.Sez. 1, n. 24048/2021; Cass. Sez. 3 n. 16028/2023).Nella specie dalla sentenza emerge che il giudice non si è pronunciatosull’eccezione formulata dalla contribuente e facendo ciò è pervenuto alproprio convincimento senza dare spiegazione circa la rilevanza, o meno,della documentazione prodotta dal comune facente riferimento ad un annod’imposta, il 2017, da quello di riferimento il 2014.Il motivo è quindi accolto.3. Con la terza doglianza si denuncia l’illegittimità dell’impugnatasentenza, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992,dell’art. 2729 c.c., degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e dell'art. 7 del d.lgs.n. 546 del 1992.Il giudice di secondo grado ha rigettato integralmente il ricorso e,quindi, sia con riferimento all’immobile di Via degli Urali n. 30, sia conriferimento a quello di Via degli Urali n. 40, nonostante fosse acquisito incommerciali solo a partire dal secondo semestre 2017, allorquando l’IMUvenne di poi assolto – solo nell’immobile di Via degli Urali n. 40, mentrel’immobile di Via degli Urali n. 30 fosse utilizzato unicamente qualeresidenza delle Consorelle appartenenti all’Ente, a titolo gratuito e perl’esercizio di attività religiose, avendo dato atto il responsabile dellaComunità Salesiana di [OSCURATO:PERSONA] che fino al settembre 2017, iNumero registro generale 12103/2025Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 9941/2026Data pubblicazione 17/04/2026Sacerdoti Salesiani avevano curato la Cappellania e i ritiri spirituali delleApostole della sacra Famiglia, presso l’[OSCURATO:PERSONA]. G. Guarino sito inRoma via degli Urali 30.2. Il giudice di merito, nel rigettare integralmente il ricorso, non ha inalcun modo valutato la diversità degli immobili siti, rispettivamente, in viaUrali n. 40 e n. 30, né per l’effetto ha preso in considerazione le proveofferte dal contribuente per dimostrare, per ciascuno degli immobili,l’assenza, nell’anno di riferimento, di svolgimento di attività che nonrientrassero nell’ambito di applicazione dell’esenzione invocata.Sicché, anche sotto questo profilo, il ricorso merita accoglimento,dovendo il giudice di merito rivalutare il compendio probatorio anche allaluce dell’eccezione formulata dall’odierno ricorrente.3. Con la prima censura si denuncia l’illegittimità della sentenza perviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame didocumentazione decisiva ai fini della decisione.Con la predetta censura il ricorrente, ai fini dell’ammissibilitàpreliminarmente ha ricostruito il percorso motivazionale della decisione diprimo e secondo grado al fine di evidenziare che esso, sebbene siconcluda in entrambi i casi con un rigetto sia differente.Premesso quanto innanzi con il motivo in esame ci si duole, insostanza, dell’omessa considerazione delle dichiarazioni rilasciate dallaSuperiore dell’Istituto, del direttore della [OSCURATO:PERSONA] di SanGiuseppe e del responsabile dell’AGESCI Roma 50, oltre che i certificatidelle consorelle residenti nella Casa di Via degli Urali, da cui emergeva ilfatto che sino al settembre 2017 la stessa casa era stata destinata adaccoglienza di religiose e gruppi di preghiera legati all’AGESCI -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo gratuito; così comenon hanno tenuto in debito conto la documentazione prodotta legataall’assolvimento dell’IMU a partire dal secondo semestre 2017, dopo lamodifica della tipologia di attività esercitata nell’immobile di che trattasi.Numero registro generale 12103/2025Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 9941/2026Data pubblicazione 17/04/2026Il motivo è assorbito dall’accoglimento della seconda e della terzacensura.4. Con la quarta censura si denuncia l’illegittimità dell’impugnatasentenza per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. perviolazione del giudicato esterno. Il giudice di seconde cure richiama unasentenza resa per l’anno 2014, a cui i Giudici dell’appello dichiarano divolersi uniformare, sebbene la stessa sia stata impugnata per laCassazione.La C.T.R. avrebbe omesso di considerare il fatto che risultavano emessepronunce, passate in cosa giudicata, afferenti alle annualità 2010/2013 e2016, ove risultavano vagliati profili idonei ad essere trasfusi alcontenzioso per l’anno 2015, coperti dal giudicato, quali la valutazionedell’idoneità della documentazione prodotta dall’Ente religioso acomprovare la natura esente delle attività svolte nei due immobili el’inconferenza della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] (essendoidentica quella prodotta per gli anni 2010/2013 e 2016, rispetto a quellaprodotta per l’anno 2015) rispetto all’annualità in esame.Il motivo è infondato.Affinché una precedente sentenza resa tra le stesse parti rilevi in altrogiudizio, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa ilmedesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; indifetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda literichieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quantol'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni difatto o di diritto." Va precisato che nel processo tributario, l'effettovincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodicheconcerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile oNumero registro generale 12103/2025Numero sezionale 2719/2026Numero di raccolta generale 9941/2026Data pubblicazione 17/04/2026tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili,destinati a modificarsi nel tempo (Cass. Sez. T, n. 25516/2019).Il principio è traslabile all’IMU e la natura commerciale o menodell’attività svolta non costituisce un elemento a caratteretendenzialmente permanente ([OSCURATO:PERSONA]. Sez. T, n. 5054/2025 e Cass.Sez. T, n. 38950/2021; Cass. Sez. T, n. 20971/2024).Sicché la natura non commerciale, integra un accertamento di fattoprivo del carattere tendenzialmente permanente in quanto dipendentedalle modalità concrete di esercizio dell’attività.Pertanto, bene ha fatto il giudice di merito nell’escludere la rilevanzadel giudicato esterno nel giudizio de quo.5. In conclusione, devono accogliersi il secondo ed il terzo motivo,assorbito il primo e respinto il quarto, la decisione cassata e rinviata allaCorte di giustizia di secondo grado che statuirà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta ilquarto, e dichiara assorbita la prima censura, cassa la decisioneimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, il 25.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09941/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris