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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16505/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso; Dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l'appello proposto nell'interesse di CONTARINO Gaetano avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Catania in data 13 dicembre 2021 con la quale veniva disposta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, in relazione alle sentenze di condanna per omicidio, estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e traffico di droga ex artt. 73 e 74 TU Stup.

2. Ricorre CONTARINO Gaetano, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 203, 228 e 229 cod. pen., e il vizio della motivazione, per non avere il Tribunale adeguatamente motivato in ordine all'esistenza di contatti con ambienti e soggetti dediti ad attività criminali e al positivo percorso di reinserimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto.

In motivazione la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena, al momento dell'esecuzione della misura». (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999).3.

Ciò premesso, il ricorso non critica l'affermazione circa la totale mancanza di revisione critica e finanche di ammissione di responsabilità, elementi che, unitamente alla lunga affiliazione, al contesto famigliare e sociale, alle frequentazioni e alla mancanza di elementi da cui dedurre la rescissione del vincolo, non possono che condurre alle conclusioni cui sono giunti i giudici di sorveglianza.

3.1. Il giudizio sulla pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza, costituisce compito esclusivo del giudice che deve tenere conto della capacità criminale dell'imputato per valutare l'effettivo pericolo di recidiva, oltre che degli altri parametri desumibili dall'art. 133 cod. pen.

È corretto, quindi, il percorso motivazionale dell'impugnato provvedimento che ha rilevato l'attualità della pericolosità sociale dalle modalità e gravità del delitto per il quale vi è condanna.

Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha indicato con chiarezza, con una motivazione immune da profili di illogicità, le ragioni per le quali non poteva essere accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che è stato sottoposto ad una lunga condanna per gravissimi reati, delle informazioni della Questura di Catania del 13 marzo 2021 e del 30 novembre 2021 che danno atto della sua lunga appartenenza al sodalizio mafioso ([OSCURATO:PERSONA]), da cui non risulta che egli si sia mai dissociato, essendo stato invece recentemente controllato in compagnia di pregiudicati, della circostanza che anche il quadro familiare di CONTARINO appare allarmante, essendo pregiudicati molti dei suoi familiari, del fatto infine che egli è stato sottoposto alla misura di prevenzione per anni tre senza che sia emersa l'attenuazione della pericolosità sociale.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso; Dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l'appello proposto nell'interesse di CONTARINO Gaetano avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Catania in data 13 dicembre 2021 con la quale veniva disposta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, in relazione alle sentenze di condanna per omicidio, estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e traffico di droga ex artt. 73 e 74 TU Stup. 2. Ricorre CONTARINO Gaetano, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 203, 228 e 229 cod. pen., e il vizio della motivazione, per non avere il Tribunale adeguatamente motivato in ordine all'esistenza di contatti con ambienti e soggetti dediti ad attività criminali e al positivo percorso di reinserimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. In motivazione la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena, al momento dell'esecuzione della misura». (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999).3. Ciò premesso, il ricorso non critica l'affermazione circa la totale mancanza di revisione critica e finanche di ammissione di responsabilità, elementi che, unitamente alla lunga affiliazione, al contesto famigliare e sociale, alle frequentazioni e alla mancanza di elementi da cui dedurre la rescissione del vincolo, non possono che condurre alle conclusioni cui sono giunti i giudici di sorveglianza. 3.1. Il giudizio sulla pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza, costituisce compito esclusivo del giudice che deve tenere conto della capacità criminale dell'imputato per valutare l'effettivo pericolo di recidiva, oltre che degli altri parametri desumibili dall'art. 133 cod. pen. È corretto, quindi, il percorso motivazionale dell'impugnato provvedimento che ha rilevato l'attualità della pericolosità sociale dalle modalità e gravità del delitto per il quale vi è condanna. Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha indicato con chiarezza, con una motivazione immune da profili di illogicità, le ragioni per le quali non poteva essere accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che è stato sottoposto ad una lunga condanna per gravissimi reati, delle informazioni della Questura di Catania del 13 marzo 2021 e del 30 novembre 2021 che danno atto della sua lunga appartenenza al sodalizio mafioso ([OSCURATO:PERSONA]), da cui non risulta che egli si sia mai dissociato, essendo stato invece recentemente controllato in compagnia di pregiudicati, della circostanza che anche il quadro familiare di CONTARINO appare allarmante, essendo pregiudicati molti dei suoi familiari, del fatto infine che egli è stato sottoposto alla misura di prevenzione per anni tre senza che sia emersa l'attenuazione della pericolosità sociale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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