CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1968
Cassazione n. 00337/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria per il ricorrente depositata il 24 settembre 2025; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alla ritenuta conoscenza da parte dell'imputato della natura usuraria del prestito erogato dal padre, giudicato separatamente, non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che detta censura, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza ed attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici dedotti, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla base delle quali i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputato, che si dimostrava pienamente consapevole dell'attività usuraria svolta dal padre); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 o