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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22517/2022

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nza giuridica dell'ordinanza resa sulla ricusazione, nullità-inesistenza tale da inficiare del medesimo vizio, per via consequenziale, le pronunce sui ricorsi adottate dal collegio di cui facevano parte i giudici invano ricusati e il Tribunale adito, instaurato il contraddittorio, ha dichiarato inammissibile la domanda con compensazione di spese.

4. Proposto appello, cui, per quanto risulta dall'intestazione della sentenza impugnata, ha resistito soltanto il Ministero della giustizia, a mezzo della Avvocatura generale dello Stato, nella contumacia degli altri appellati, esso è stato respinto con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

5. La Corte territoriale ha osservato: «L'appello è infondato.

Secondo l'atto di gravame il primo giudice avrebbe travisato l'iniziativa assunta dallo Stara in quanto la causa proposta non riguardava il sindacato di pronunce della Cassazione sui ricorsi proposti, bensì la declaratoria di inesistenza giuridica della ordinanza 13997/09, con la quale la Cassazione aveva pronunciato sulle numerose istanze di ricusazione proposte disattendendole, e conseguentemente la declaratoria di inesistenza giuridica delle decisioni di merito successivamente alla ordinanza di ricusazione.

Rileva la Corte che, anche ricostruita nei termini ora illustrati, la domanda dello Stara si profila come inammissibile.

Deduce l'appellante a pag. 11 dell'atto d'appello che "va precisato/ribadito che la richiesta declaratoria di inesistenza giuridica riguardava/riguarda esclusivamente: a) la ordinanza SSUU 13997/09 sulla ricusazione, vuoi, in rito, perché adottata con la partecipazione di due giudici ricusati, vuoi, ancora in rito, perché adottata in violazione del disposto di cui agli artt. 377 e 378 c.p.c., con la sola partecipazione del PG e in assenza del ricusante non avvisato e senza sentire i giudici ricusati, vuoi perché rigettata sul presupposto non vero, falso in fatto, per mistificazione oggettiva della realtà, data dal fatto che il Collegio ha considerato l'avvenuta partecipazione di cinque giudici ricusati al Collegio che aveva adottato le pronunce assoggettata a revocazione, come partecipazione a causa analoga e non alla causa oggetto di revocazione, e cioè alla stessa causa, come tali "ricadenti" nella incompatibilità di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c.; b) le pronunce di merito successive alla ordinanza di ricusazione, non in relazione al merito delle pronunce ma solo in relazione: - al vizio di nullità derivato dalla nullità inesistenza giuridica della ordinanza sulla ricusazione; - ai vizi in rito per i quali le decisioni sono state assunte: a) benché fosse operativa la sospensione ex art. 52/3 c.p.c. b) in assenza della riassunzione a cura di parte ex art. 54/4 c.p.c. c) nonostante quanto qui dedotto ai capi sub 2, 3, 4, 5, 6, 7: (come dedotto ai paragrafi 8 della premessa della citazione sopra riportata) vizi, tutti, ripetesi, deducibili esclusivamente con azione autonoma di nullità—inesistenza giuridica non altrimenti deducibili in presenza di pronunce della Cassazione non ulteriormente impugnabili".

La tesi dell'appellante ossia della ammissibilità e fondatezza della esperita querela nullitatis è priva di fondamento.

Si osserva in via generale che per la esperibilità della querela nullitatis occorre che la sentenza difetti di quel minimo di elementi che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che costituisce lo scopo del giudicato; essa non essendo idonea al giudicato può anche essere oggetto in qualsiasi tempo di autonoma azione di accertamento.

È quindi da escludere che vizi quali quelli nella specie denunciati, siano tali da incidere sulla esistenza stessa delle pronunce e denunciabili con querela nullitatis, risultando integrare invece, ove sussistenti, nullità processuali destinate necessariamente a convertirsi in motivi di impugnazione.

Si ritiene affetta da nullità ex art. 158 c.p.c. la sentenza pronunciata da collegio di cui abbia fatto parte il giudice ricusato o astenuto (Cass. 2000/1566; Cass. 1999/14676) e come tale essa non si sottrae al principio di assorbimento del vizio nei mezzi di gravame, come confermato dal richiamo all'art. 161 c.p.c. operato dall'art. 158 c.p.c..

Né la circostanza che tali vizi siano dedotti con riferimento a pronunce della Suprema Corte di Cassazione e quindi non altrimenti impugnabile, incide sulla esperibilità della querela, dovendosi altrimenti ritenere che meri erro res in procedendo inidonei a riverberarsi sulla esistenza stessa della pronuncia, ossia tali da non pregiudicare la individuazione di quel minimo di elementi che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica propria della situazione giurisdizionale, all'esito de/loro accertamento in ambito di ordinari giudizi di cognizione, e quindi al di fuori della esperibilità del rimedio revocatorio di cui agli artt. 391 bis e 391 ter c.p.c., possono portare all'effetto di minare la stabilità delle statuizione del giudice di legittimità.

Trattasi di una lettura chiaramente abusiva del sistema che pretende di fatto di introdurre, come correttamente rilevato dal primo giudice, un quarto grado di giudizio che si palesa, altresì, manifestamente contraria al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 cost..

La pronuncia di primo grado merita quindi conferma sebbene integrata la motivazione nei termini sin qui espressi.

Non ricorrano i presupposti per l'applicazione degli articoli 88 e 89 c.p.c. non ravvisandosi come sconvenienti le parole di cui si duole parte appellante e contenute nella comparsa di costituzione dell'avvocatura (piuttosto confuso e maniera piuttosto confusa e generica riferiti agli scritti avversari).

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa».

6. L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato controricorso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e per il Ministero della Giustizia, mentre non hanno spiegato difese gli altri intimati.

7. Con ordinanza interlocutoria n. 27881 del 13 ottobre 2021, questa Corte ha ritenuto necessario rimettere la causa alla pubblica udienza, involgendo l'esame di una questione meritevole di approfondimento in diritto, riguardo alla quale appariva opportuno ascoltare le conclusioni del Procuratore Generale, avuto specifico riguardo al fatto che la ricusazione era stata decisa da un Collegio del quale facevano parte due di giudici ricusati.

8. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato, in data 27 gennaio 2022, le sue conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo (pagine 7-10) denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 281 sexies, 156, secondo comma, 274 bis, 158 e 161, primo comma, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata sull'assunto che la decisione pronunciata ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. sarebbe prevista per il solo giudice monocratico di Tribunale e non per l'appello. 1.1 n motivo è infondato, dovendosi richiamare sul punto il principio statuito da questa Corte, anche di recente, secondo cui l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello (Cass.,13 gennaio 2020, n. 344; Cass., 27 gennaio 2011, n. 2024).

2. Il secondo mezzo (pagine 10-13) denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 158-161 cod. proc. civ., dei principi giurisprudenziali in tema di proponibilità della querela nullitatis nel caso di pronunce giuridicamente inesistenti e di individuazione dei criteri e delle ipotesi di inesistenza giuridica, nonché degli articoli 24, 25, 111 primo comma, 101 della Costituzione, ed infine della pronuncia n. 78/2002 della Corte costituzionale, censurando la sentenza impugnata per aver richiamato due precedenti di questa Corte concernenti un fatto però diverso e meno grave di quello dedotto in questa sede: «-sia perché (come dalla citazione in primo grado, citata e sopra riportata, e anche dalla sentenza qui impugnata) due giudici RICUSATI (Conss.

Amatuci e La Terza), hanno fatto parte del Collegio giudicante sulla ricusazione che ha adottato la ordinanza 13997/09 (Collegio, come dall'epigrafe, formato dai signori: "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/la, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]" (Doc. 4 del fascicolo di parte in primo grado, qui prodotto) contribuendo alla pronuncia di rigetto della ricusazione (doc. 1 del fascicolo di parte in primo grado, qui prodotto), in violazione stridente del basilare brocardo di civiltà giuridica "nemo iudex in causa propria", con oggettiva carenza assoluta di potere giurisdizionale, ponendo in essere atto abnorme al di fuori delle attribuzioni del giudice ricusato che non aveva titolo- legittimazione per pronunciarsi sulla ricusazione a suo carico, esclusa dalla legge, realizzando un atto irriconoscibile come atto processuale tipico dell'ordinamento (che tanto non prevede, infatti (per ragioni di sistema ordinamentale) e, in realtà, quindi, estraneo, tassativamente, all'ordinamento. (Cfr.

C. Cost. 78/02, par. 3, comma terzo == Cassaz., SEz.

I, 1113/1984, 283/1953, 248/1949, Sez.

III, 27428/09, Sez.

Il 10995/04, 12797/93, Sez.

I, 6019/1984, SSUU 726/1989, e 2258/1984).

In tale fattispecie, quindi, la nullità relativa alla partecipazione al Collegio di giudici incompatibili epperciò ricusati non integra mero vizio di costituzione del Collegio producente mera nullità di essa e della conseguente pronuncia adottata, ma inesistenza della pronuncia perché adottata da Collegio composto con la partecipazione di due soggetti radicalmente privi ab origine, istituzionalmente, di ius dicere, sulla vicenda, e cioè sulla ricusazione a loro carico, per carenza assoluta di potere e di legittimazione nominale e funzionale, con conseguente carenza di effetti della pronuncia e inidoneità della stessa a passare in cosa giudicata, perché adottata a non iudice in materia e cioè sulla ricusazione. - e sia perché la pronuncia adottata con detta ordinanza 13997/09, (anche qui come dalla citazione in primo grado, capo 7, riportante il testo in questione della Ordinanza 13997/09, e anche dalla pronuncia qui impugnata) col dire che i 5 ricusati (Conss.

Vittoria, Papa, Mensitieri, Amatucci, La Terza) si erano espressi su casi analoghi con non applicabilità dell'art. 51 n. 4 CPC, oltre che rappresentare una decisione falsa in fatto, perché detti magistrati avevano pronunciato (buona parte) delle sentenze assoggettate a revocazione, contiene una decisione non riguardante e non attribuibile alla causa di ricusazione in esame e, quindi, ai soggetti (i ricusa ti) delle cause in esame, per cui anche in tal caso, la pronuncia 13997/09 è oggettivamente radicalmente nulla-giuridicamente inesistente per la non corrispondenza di essa ai fatti e dati di causa.

I giudici ricusati, infatti, ripetesi, avevano DOCUMENTALMENTE e perciò OGGETTIVAMENTE fatto parte del Collegio che aveva adottato (buona parte del) le pronunce assoggettate a revocazione, mentre il Collegio della Ordinanza 13997/09 li ha collegati, ad altre fantomatiche inesistenti pronunce non corrispondenti a quelli di causa.

Risultanze pacifiche, oggettive, non confutate, ovviamente, dalla [OSCURATO:PERSONA]. (atto di citazione in primo grado citato e, ad abundantiam, ricusazione 11/6/09, Doc. 1, fasc. di parte in primo grado, qui prodotto).

In detta Ricusazione si era infatti eccepito, per il Dr.

Vittoria e similmente per i [OSCURATO:PERSONA], Mensitieri, Amatucci, La Terza): Con riferimento ai singoli Magistrati in epigrafe eccepisce la loro individuale incompatibilità in funzione di quanto segue: "1) [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a) ex art. 51 comma 1, n. 4 CPC perché ha fatto parte dei Collegi che hanno adottato le pronunce assoggettate ad impugnazione coi ricorsi in epigrafe 1)- 11420/07, 12930/07, 12933/07, 12934/07, 12935/07 STARA/CPGA ed ALTRI, 2)-12929/07 STARA/SASSU 3)-12924/07, 12925/07, 12926/07, 12927/07, 12928/07, 12931/07, 12932/07, 12936/07, 12937/07, 12938/07, 12939/07, 12940/07, 12941/07, STARA/ MINISTRO GIUSTIZIA + 1 Per cui, in altre parole, l'assunto della ordinanza 13997/09 SSUU, siccome "fondato", per così dire su un dato falso, inesistente, produce necessariamente pronuncia apparente e in realtà inesistente (Cfr. per il principio, Cassaz.

Sez.

I, 30067/11, SEz. 6, 6162/14). b) I vizi denunciati, pertanto, diversamente da quanto erroneamente asserito dalla [OSCURATO:PERSONA] con richiamo, infatti, di due sole pronunce [OSCURATO:PERSONA]' a vicende del tutto diverse e non equiparabili alla presente vicenda, non integrano mero vizio di costituzione del Giudice, ma vizi di inesistenza della pronuncia comportanti plateale inesistenza della pronuncia».

3. Il terzo mezzo (pagina 13-15) denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 158-161 cod. proc. civ., dei principi giurisprudenziali in tema di proponibilità della querela nullitatis nel caso di pronunce giuridicamente inesistenti e di individuazione dei criteri e delle ipotesi di inesistenza giuridica, degli articoli 24, 25, 111, primo comma, 101 della Costituzione, della pronuncia n. 78/2002 della Corte costituzionale, sotto altro profilo rispetto al secondo motivo, e per violazione e falsa applicazione degli articoli 391 bis, 395, numero 4, e 403 cod. proc. civ., nonché dell'articolo 65 dell'Ordinamento giudiziario.

Viene qui ribadito che l'ordinanza resa sulla ricusazione era afflitta da vizi comportanti inesistenza giuridica, derivante da radicale carenza di ius dicere dei giudici ricusati, di concorrere alla decisione della loro ricusazione.

Si aggiunge che, anche ad ipotizzare la sussistenza di una mera nullità dell'ordinanza medesima «non deducibile in una successiva fase processuale ... perché verificatasi in sede di revocazione, non può allora negarsi che la stessa possa essere dedotta in via autonoma con actio nullitatis».

Si assume che non sarebbe ammissibile che, alla luce dei principi costituzionali invocati, le nullità in rito possano risultare intangibili, tanto più considerando il carattere recessivo del principio di intangibilità del giudicato.

Inoltre l'actio nullitatis non potrebbe essere scambiata per un quarto grado di giudizio, come erroneamente sostenuto tanto in primo, che in secondo grado.

4. Il quarto mezzo (pagina 15) denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 111, sesto comma, 132, numero 4, e 277 cod. proc. civ., ed è riferito, sotto altro profilo, quello motivazionale, ai «fatti del secondo e terzo motivo».5.

Il quinto mezzo (pagine 15-16) denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., sull'assunto che la Corte d'appello avrebbe mancato di pronunciarsi sul quesito se le anomalie dedotte integrassero inesistenza giuridica, inesistenza che, viene ribadito, «riguardava/riguarda esclusivamente: a) la ordinanza SSUU 13997/09 sulla ricusazione b) le pronunce di merito successive alla ordinanza sulla ricusazione, non in relazione al merito delle pronunce ma solo in relazione: -al vizio di nullità derivato dalla nullità inesistenza giuridica della ordinanza sulla ricusazione -ai vizi in rito per i quali le decisioni sono state assunte».

6. Il sesto mezzo (pagine 16-18) denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. sotto altro profilo, evidenziando che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda volta a far dichiarare che il Collegio delle Sezioni Unite che aveva pronunciato sulla ricusazione, aveva «operato con dolo», in breve per il fatto che i giudici ricusati «avevano contezza, dallo stesso ruolo d'udienza e dalle risultanze delle tabelle, di essere incompatibili, fermo il fatto, in primis, del divieto di legge».

Nel corpo dello stesso motivo si lamenta ancora che la Corte d'appello abbia escluso i presupposti per l'applicazione degli articoli 88 e 89 cod. proc. civ., sul rilievo che «si tratta, in tutta evidenza, di una pronuncia decisamente elusiva, sbrigativa, apparente, e comunque meramente assertiva». 6.1 I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono inammissibili. 6.2 Deve premettersi che secondo la Corte Costituzionale il diritto ad un giudizio equo ed imparziale, implicito nel nucleo essenziale del diritto alla tutela giudiziaria di cui all'art. 24 della Costituzione, ed oggi espressamente sancito dall'art. 111, secondo comma, della stessa Costituzione, sulla falsariga dell'art. 6, primo comma, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comporta certamente che la decisione sulla istanza di ricusazione di un giudice - diretta appunto a far valere concretamente quel diritto - sia assunta da un organo e secondo procedure che assicurino a loro volta l'imparzialità del giudizio.

La legge può provvedere (come in effetti provvede) a questo scopo in modi diversi, purché ragionevolmente idonei, componendo l'interesse a garantire l'imparzialità del giudizio con i concorrenti interessi ad assicurare la speditezza dei processi (la cui «ragionevole durata» è oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale, come oggi espressamente risulta dal dettato dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione) e la salvaguardia delle esigenze organizzative dell'apparato giudiziario.

«Ciò che non potrebbe comunque ammettersi è che la decisione sulla ricusazione sia rimessa allo stesso magistrato ricusato, o ad un collegio di cui egli faccia parte anche ai fini di tale decisione».

Per questo l'attribuzione - disposta dalla norma impugnata - della competenza a decidere al «collegio», nel caso in cui sia ricusato un giudice del tribunale o della Corte di appello in sede civile, non può che intendersi, secondo una interpretazione conforme a Costituzione - d'altronde costantemente adottata dalla giurisprudenza -, come attribuzione ad un collegio di cui continuano a far parte solo i componenti diversi da quello o da quelli ricusati (cfr.

Corte Costituzionale, sentenza 21 marzo 2002, n. 78). 6.3 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di recente, hanno affermato che «l'organo innanzi al quale l'istanza viene proposta conserva il potere di valutarne in limine l'ammissibilità manifesta e, ove ritenga, in forza di una sommaria valutazione, che della ricusazione manchino ictu culi i requisiti formali, di disporre la prosecuzione del procedimento (cfr., e multis, Cass., sez. un., 19 aprile 2002, n. 5729; nonché Cass. 4 febbraio Ric. 2020 n. 29366 sez.

SU - ud. 12-01-2021 -6- 2016, n. 2237; 4 dicembre 2014, n. 25709; 6 dicembre 2011, n. 26267; 10 marzo 2006, n. 5236; 2 luglio 2003, n. 10406; 1 aprile 1995, n. 3825; 24 aprile 1993, n. 4804).

In sostanza, lo stesso giudice innanzi al quale l'istanza di ricusazione viene proposta ha, in via anticipata, il potere di sindacarne l'ammissibilità e, quindi, di procedere oltre nel giudizio, senza sospenderlo, in caso di ritenuta manifesta inammissibilità: la palese ratio del principio risiede nell'esigenza di evitare l'automatismo dell'effetto sospensivo, impedendo l'uso distorto dell'istituto.

Resta, tuttavia, fermo che sull'istanza di ricusazione — nel fondo — non può giudicare Io stesso giudice avverso il quale essa sia stata avanzata.

In altri termini, sebbene valga il condiviso principio predetto, secondo cui spetta pur sempre al collegio ricusato una sommaria delibazione dell'ammissibilità del ricorso, rimane indefettibile la devoluzione della questione al giudice competente a decidere sulla ricusazione stessa; la patente inammissibilità del ricorso non assume infatti, in nessun caso, valore ostativo alla rimessione del ricorso per ricusazione al giudice competente, ma unicamente alla sospensione del giudizio principale» (Cass., Sez.

U., 13 gennaio 2021, n. 461). 6.4 Il giudice, dunque, che pronuncia in re propria, quale è il giudice che decide sulla propria istanza di ricusazione, non è un giudice imparziale e rispettoso, in quanto tale, del postulato fondamentale della terzietà; ed invero l'imparzialità del giudice non è soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma è anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte, poiché «ogni persona ha diritto ad un tribunale indipendente e imparziale» (art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo) ed «ogni processo si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale» (art. 111, secondo comma, Cost.

Costituzione) (Cass., 4 dicembre 2018, n. 31361; Cass., 14 gennaio 2015, n. 1932); ne consegue l'inesistenza giuridica del provvedimento emesso in difetto della «potestas iudicandi», non venendo in rilievo «solo» un vizio dell'attività processuale causato dall'incompatibilità del giudice ricusato.

Il conseguente corollario è che tali vizi di inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, rilevabili anche d'ufficio, possono essere fatti valere sia con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento, sia con un'autonoma azione di accertamento, ovvero con l'«actio nullitatis», che non è soggetta né a termini di prescrizione, né a termini di decadenza (Cass., 28 dicembre 2009, n. 27428). 6.5 Va, tuttavia, osservato come, nella specie, dove il Collegio che ha deciso sull'istanza di ricusazione era composto da due giudici che erano stati espressamente ricusati, il rilievo dell'inesistenza dell'ordinanza 16 giugno 2009, n. 13997, non possa tradursi nel travolgimento, divisato dal ricorrente, di tutte le decisioni emesse, nella quasi contestualità temporale, dai giudici ricusati e ciò perchè la giuridica inesistenza dell'ordinanza che ha rigettato la ricusazione si traduce, al più, in una nullità della pronuncia emessa con il concorso del iudex suspectus, da accertarsi mediante l'esame della pronuncia di merito emessa (Cass., Sez.

U., 20 novembre 2003, n. 17646; Cass., 3 febbraio 2015, n. 1932; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31361, citata); non può, dunque, affermarsi, come assume il ricorrente, che il vizio di inesistenza dell'ordinanza di ricusazione comporti tout court l'inesistenza dei provvedimenti resi a valle con la partecipazione dei giudici ricusati. 6.6 La verifica della sussistenza di eventuali profili di nullità delle sentenze emesse con la partecipazione al Collegio dei giudici ricusati è, nella specie, inibito dal difetto di autosufficienza dei motivi di ricorso in esame, che non indicano specificamente neppure le singole decisioni alle quali i due giudici ricusati avrebbero partecipato, né allegats''ó il vizio da cui sarebbero affette tali sentenze.

Per converso, come affermato espressamente dal ricorrente, con il primo motivo di appello, riportato nella sentenza impugnata, «il primo giudice avrebbe travisato l'iniziativa assunta dallo Stara in quanto la causa proposta non riguardava il sindacato di pronunce della Cassazione sui ricorsi proposti, bensì la declaratoria di inesistenza giuridica dell'ordinanza 13997/09, con la quale la Cassazione aveva pronunciato sulle numerose istante di ricusazione proposte disattendendole, e conseguentemente la declaratoria di inesistenza giuridica delle decisioni di merito successive alla ordinanza di ricusazione« (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

In particolare, l'appellante aveva dedotto, a pag. 11 dell'atto di appello, che la declaratoria di inesistenza giuridica riguardava le pronunce di merito successive alla ordinanza sulla ricusazione, non in relazione al merito delle pronunce ma solo in relazione al vizio di nullità derivato dalla nullità-inesistenza giuridica della ordinanza sulla ricusazione, dunque ai vizi in rito per i quali le decisioni erano state assunte (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato).

7. Il settimo mezzo (pagina 18) denuncia nullità della pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 in relazione agli articoli 88 e 89 cod. proc. civ., lamentando che la Corte d'appello aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di dette norme a fronte delle espressioni utilizzate dalla difesa erariale: «quanto confusamente esposto in ordine alla presunta responsabilità di ben 29 magistrati», «in maniera piuttosto confusa e generica», «del tutto pretestuosa è strumentale, ai limiti della temerarietà».

8. L'ottavo mezzo (pagina 19) denuncia, in subordine a quanto eccepito al settimo motivo, violazione e falsa applicazione degli articoli 111, sesto comma, della Costituzione, 132, numero 4, e 277 cod. proc. civ., in rapporto agli articoli 88 e 89 cod. proc. civ., essendosi limitata la Corte territoriale ad «assolvere» l'avversa difesa con formula meramente assertiva.8.1 I due motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, sono inammissibili, perché involgono un accertamento in fatto, adeguatamente motivato, non censurabile in sede di legittimità.

8.2. Ed invero, la Corte di appello ha specificamente affermato che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione degli art. 88 e 89 cod. proc. civ., poiché non si ravvisavano come sconvenienti le parole di cui si duoleva l'appellante («piuttosto confuso e maniera piuttosto confusa e generica riferita agli scritti avversari») e contenute nella comparsa di costituzione dell'Avvocatura (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

9. Il nono mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del Testo unico n. 115/2002 sulle spese di giustizia, in rapporto al decreto ministeriale n. 140/2012 e successive modifiche, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la causa di valore indeterminato, quantunque nell'atto d'appello fosse stato esplicitato «che il valore della causa, è riconducibile al più allo scaglione primo fino ad euro 1.100,00», perché la controversia era relativa ad azione di nullità di pronunce correlate a controversie esenti da bollo e CU, relative alla materia del pubblico impiego. 9.1 n motivo è infondato, avendo la Corte territoriale correttamente liquidato le spese giudiziali tenendo conto del valore indeterminato della causa, avuto riguardo alla domanda azionata nel giudizio dal ricorrente e in applicazione del principio statuito da questa Corte secondo cui in tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, per domanda di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato (Cass., 22 gennaio 2018, n. 1499).

10. Il decimo mezzo (pagina 19) denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 92 cod. proc. civ., sostenendo che le spese avrebbero dovuto essere almeno in parte compensate, dal momento che la Corte d'appello aveva riconosciuto che il Tribunale aveva errato iI I nell'affermare che l'attore «avesse censurato nel merito le pronunce delle SSUU del 2009, il che in realtà non era». 10.1 Il motivo è inammissibile. 10.2 Ed invero, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la decisione di non compensare le spese processuali e di regolarle secondo il criterio della soccombenza globale (Cass., 16 maggio 2000, n. 6365; Cass., 21 luglio 2017, n. 18125).

11. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.

La natura del giudizio e la glgcatezza della materia trattata giustificano l'integrale compensazionefrdi litd tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza giuridica dell'ordinanza resa sulla ricusazione, nullità-inesistenza tale da inficiare del medesimo vizio, per via consequenziale, le pronunce sui ricorsi adottate dal collegio di cui facevano parte i giudici invano ricusati e il Tribunale adito, instaurato il contraddittorio, ha dichiarato inammissibile la domanda con compensazione di spese. 4. Proposto appello, cui, per quanto risulta dall'intestazione della sentenza impugnata, ha resistito soltanto il Ministero della giustizia, a mezzo della Avvocatura generale dello Stato, nella contumacia degli altri appellati, esso è stato respinto con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato. 5. La Corte territoriale ha osservato: «L'appello è infondato. Secondo l'atto di gravame il primo giudice avrebbe travisato l'iniziativa assunta dallo Stara in quanto la causa proposta non riguardava il sindacato di pronunce della Cassazione sui ricorsi proposti, bensì la declaratoria di inesistenza giuridica della ordinanza 13997/09, con la quale la Cassazione aveva pronunciato sulle numerose istanze di ricusazione proposte disattendendole, e conseguentemente la declaratoria di inesistenza giuridica delle decisioni di merito successivamente alla ordinanza di ricusazione. Rileva la Corte che, anche ricostruita nei termini ora illustrati, la domanda dello Stara si profila come inammissibile. Deduce l'appellante a pag. 11 dell'atto d'appello che "va precisato/ribadito che la richiesta declaratoria di inesistenza giuridica riguardava/riguarda esclusivamente: a) la ordinanza SSUU 13997/09 sulla ricusazione, vuoi, in rito, perché adottata con la partecipazione di due giudici ricusati, vuoi, ancora in rito, perché adottata in violazione del disposto di cui agli artt. 377 e 378 c.p.c., con la sola partecipazione del PG e in assenza del ricusante non avvisato e senza sentire i giudici ricusati, vuoi perché rigettata sul presupposto non vero, falso in fatto, per mistificazione oggettiva della realtà, data dal fatto che il Collegio ha considerato l'avvenuta partecipazione di cinque giudici ricusati al Collegio che aveva adottato le pronunce assoggettata a revocazione, come partecipazione a causa analoga e non alla causa oggetto di revocazione, e cioè alla stessa causa, come tali "ricadenti" nella incompatibilità di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c.; b) le pronunce di merito successive alla ordinanza di ricusazione, non in relazione al merito delle pronunce ma solo in relazione: - al vizio di nullità derivato dalla nullità inesistenza giuridica della ordinanza sulla ricusazione; - ai vizi in rito per i quali le decisioni sono state assunte: a) benché fosse operativa la sospensione ex art. 52/3 c.p.c. b) in assenza della riassunzione a cura di parte ex art. 54/4 c.p.c. c) nonostante quanto qui dedotto ai capi sub 2, 3, 4, 5, 6, 7: (come dedotto ai paragrafi 8 della premessa della citazione sopra riportata) vizi, tutti, ripetesi, deducibili esclusivamente con azione autonoma di nullità—inesistenza giuridica non altrimenti deducibili in presenza di pronunce della Cassazione non ulteriormente impugnabili". La tesi dell'appellante ossia della ammissibilità e fondatezza della esperita querela nullitatis è priva di fondamento. Si osserva in via generale che per la esperibilità della querela nullitatis occorre che la sentenza difetti di quel minimo di elementi che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che costituisce lo scopo del giudicato; essa non essendo idonea al giudicato può anche essere oggetto in qualsiasi tempo di autonoma azione di accertamento. È quindi da escludere che vizi quali quelli nella specie denunciati, siano tali da incidere sulla esistenza stessa delle pronunce e denunciabili con querela nullitatis, risultando integrare invece, ove sussistenti, nullità processuali destinate necessariamente a convertirsi in motivi di impugnazione. Si ritiene affetta da nullità ex art. 158 c.p.c. la sentenza pronunciata da collegio di cui abbia fatto parte il giudice ricusato o astenuto (Cass. 2000/1566; Cass. 1999/14676) e come tale essa non si sottrae al principio di assorbimento del vizio nei mezzi di gravame, come confermato dal richiamo all'art. 161 c.p.c. operato dall'art. 158 c.p.c.. Né la circostanza che tali vizi siano dedotti con riferimento a pronunce della Suprema Corte di Cassazione e quindi non altrimenti impugnabile, incide sulla esperibilità della querela, dovendosi altrimenti ritenere che meri erro res in procedendo inidonei a riverberarsi sulla esistenza stessa della pronuncia, ossia tali da non pregiudicare la individuazione di quel minimo di elementi che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica propria della situazione giurisdizionale, all'esito de/loro accertamento in ambito di ordinari giudizi di cognizione, e quindi al di fuori della esperibilità del rimedio revocatorio di cui agli artt. 391 bis e 391 ter c.p.c., possono portare all'effetto di minare la stabilità delle statuizione del giudice di legittimità. Trattasi di una lettura chiaramente abusiva del sistema che pretende di fatto di introdurre, come correttamente rilevato dal primo giudice, un quarto grado di giudizio che si palesa, altresì, manifestamente contraria al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 cost.. La pronuncia di primo grado merita quindi conferma sebbene integrata la motivazione nei termini sin qui espressi. Non ricorrano i presupposti per l'applicazione degli articoli 88 e 89 c.p.c. non ravvisandosi come sconvenienti le parole di cui si duole parte appellante e contenute nella comparsa di costituzione dell'avvocatura (piuttosto confuso e maniera piuttosto confusa e generica riferiti agli scritti avversari). Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa». 6. L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato controricorso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e per il Ministero della Giustizia, mentre non hanno spiegato difese gli altri intimati. 7. Con ordinanza interlocutoria n. 27881 del 13 ottobre 2021, questa Corte ha ritenuto necessario rimettere la causa alla pubblica udienza, involgendo l'esame di una questione meritevole di approfondimento in diritto, riguardo alla quale appariva opportuno ascoltare le conclusioni del Procuratore Generale, avuto specifico riguardo al fatto che la ricusazione era stata decisa da un Collegio del quale facevano parte due di giudici ricusati. 8. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato, in data 27 gennaio 2022, le sue conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo (pagine 7-10) denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 281 sexies, 156, secondo comma, 274 bis, 158 e 161, primo comma, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata sull'assunto che la decisione pronunciata ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. sarebbe prevista per il solo giudice monocratico di Tribunale e non per l'appello. 1.1 n motivo è infondato, dovendosi richiamare sul punto il principio statuito da questa Corte, anche di recente, secondo cui l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello (Cass.,13 gennaio 2020, n. 344; Cass., 27 gennaio 2011, n. 2024). 2. Il secondo mezzo (pagine 10-13) denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 158-161 cod. proc. civ., dei principi giurisprudenziali in tema di proponibilità della querela nullitatis nel caso di pronunce giuridicamente inesistenti e di individuazione dei criteri e delle ipotesi di inesistenza giuridica, nonché degli articoli 24, 25, 111 primo comma, 101 della Costituzione, ed infine della pronuncia n. 78/2002 della Corte costituzionale, censurando la sentenza impugnata per aver richiamato due precedenti di questa Corte concernenti un fatto però diverso e meno grave di quello dedotto in questa sede: «-sia perché (come dalla citazione in primo grado, citata e sopra riportata, e anche dalla sentenza qui impugnata) due giudici RICUSATI (Conss. Amatuci e La Terza), hanno fatto parte del Collegio giudicante sulla ricusazione che ha adottato la ordinanza 13997/09 (Collegio, come dall'epigrafe, formato dai signori: "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/la, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]" (Doc. 4 del fascicolo di parte in primo grado, qui prodotto) contribuendo alla pronuncia di rigetto della ricusazione (doc. 1 del fascicolo di parte in primo grado, qui prodotto), in violazione stridente del basilare brocardo di civiltà giuridica "nemo iudex in causa propria", con oggettiva carenza assoluta di potere giurisdizionale, ponendo in essere atto abnorme al di fuori delle attribuzioni del giudice ricusato che non aveva titolo- legittimazione per pronunciarsi sulla ricusazione a suo carico, esclusa dalla legge, realizzando un atto irriconoscibile come atto processuale tipico dell'ordinamento (che tanto non prevede, infatti (per ragioni di sistema ordinamentale) e, in realtà, quindi, estraneo, tassativamente, all'ordinamento. (Cfr. C. Cost. 78/02, par. 3, comma terzo == Cassaz., SEz. I, 1113/1984, 283/1953, 248/1949, Sez. III, 27428/09, Sez. Il 10995/04, 12797/93, Sez. I, 6019/1984, SSUU 726/1989, e 2258/1984). In tale fattispecie, quindi, la nullità relativa alla partecipazione al Collegio di giudici incompatibili epperciò ricusati non integra mero vizio di costituzione del Collegio producente mera nullità di essa e della conseguente pronuncia adottata, ma inesistenza della pronuncia perché adottata da Collegio composto con la partecipazione di due soggetti radicalmente privi ab origine, istituzionalmente, di ius dicere, sulla vicenda, e cioè sulla ricusazione a loro carico, per carenza assoluta di potere e di legittimazione nominale e funzionale, con conseguente carenza di effetti della pronuncia e inidoneità della stessa a passare in cosa giudicata, perché adottata a non iudice in materia e cioè sulla ricusazione. - e sia perché la pronuncia adottata con detta ordinanza 13997/09, (anche qui come dalla citazione in primo grado, capo 7, riportante il testo in questione della Ordinanza 13997/09, e anche dalla pronuncia qui impugnata) col dire che i 5 ricusati (Conss. Vittoria, Papa, Mensitieri, Amatucci, La Terza) si erano espressi su casi analoghi con non applicabilità dell'art. 51 n. 4 CPC, oltre che rappresentare una decisione falsa in fatto, perché detti magistrati avevano pronunciato (buona parte) delle sentenze assoggettate a revocazione, contiene una decisione non riguardante e non attribuibile alla causa di ricusazione in esame e, quindi, ai soggetti (i ricusa ti) delle cause in esame, per cui anche in tal caso, la pronuncia 13997/09 è oggettivamente radicalmente nulla-giuridicamente inesistente per la non corrispondenza di essa ai fatti e dati di causa. I giudici ricusati, infatti, ripetesi, avevano DOCUMENTALMENTE e perciò OGGETTIVAMENTE fatto parte del Collegio che aveva adottato (buona parte del) le pronunce assoggettate a revocazione, mentre il Collegio della Ordinanza 13997/09 li ha collegati, ad altre fantomatiche inesistenti pronunce non corrispondenti a quelli di causa. Risultanze pacifiche, oggettive, non confutate, ovviamente, dalla [OSCURATO:PERSONA]. (atto di citazione in primo grado citato e, ad abundantiam, ricusazione 11/6/09, Doc. 1, fasc. di parte in primo grado, qui prodotto). In detta Ricusazione si era infatti eccepito, per il Dr. Vittoria e similmente per i [OSCURATO:PERSONA], Mensitieri, Amatucci, La Terza): Con riferimento ai singoli Magistrati in epigrafe eccepisce la loro individuale incompatibilità in funzione di quanto segue: "1) [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a) ex art. 51 comma 1, n. 4 CPC perché ha fatto parte dei Collegi che hanno adottato le pronunce assoggettate ad impugnazione coi ricorsi in epigrafe 1)- 11420/07, 12930/07, 12933/07, 12934/07, 12935/07 STARA/CPGA ed ALTRI, 2)-12929/07 STARA/SASSU 3)-12924/07, 12925/07, 12926/07, 12927/07, 12928/07, 12931/07, 12932/07, 12936/07, 12937/07, 12938/07, 12939/07, 12940/07, 12941/07, STARA/ MINISTRO GIUSTIZIA + 1 Per cui, in altre parole, l'assunto della ordinanza 13997/09 SSUU, siccome "fondato", per così dire su un dato falso, inesistente, produce necessariamente pronuncia apparente e in realtà inesistente (Cfr. per il principio, Cassaz. Sez. I, 30067/11, SEz. 6, 6162/14). b) I vizi denunciati, pertanto, diversamente da quanto erroneamente asserito dalla [OSCURATO:PERSONA] con richiamo, infatti, di due sole pronunce [OSCURATO:PERSONA]' a vicende del tutto diverse e non equiparabili alla presente vicenda, non integrano mero vizio di costituzione del Giudice, ma vizi di inesistenza della pronuncia comportanti plateale inesistenza della pronuncia». 3. Il terzo mezzo (pagina 13-15) denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 158-161 cod. proc. civ., dei principi giurisprudenziali in tema di proponibilità della querela nullitatis nel caso di pronunce giuridicamente inesistenti e di individuazione dei criteri e delle ipotesi di inesistenza giuridica, degli articoli 24, 25, 111, primo comma, 101 della Costituzione, della pronuncia n. 78/2002 della Corte costituzionale, sotto altro profilo rispetto al secondo motivo, e per violazione e falsa applicazione degli articoli 391 bis, 395, numero 4, e 403 cod. proc. civ., nonché dell'articolo 65 dell'Ordinamento giudiziario. Viene qui ribadito che l'ordinanza resa sulla ricusazione era afflitta da vizi comportanti inesistenza giuridica, derivante da radicale carenza di ius dicere dei giudici ricusati, di concorrere alla decisione della loro ricusazione. Si aggiunge che, anche ad ipotizzare la sussistenza di una mera nullità dell'ordinanza medesima «non deducibile in una successiva fase processuale ... perché verificatasi in sede di revocazione, non può allora negarsi che la stessa possa essere dedotta in via autonoma con actio nullitatis». Si assume che non sarebbe ammissibile che, alla luce dei principi costituzionali invocati, le nullità in rito possano risultare intangibili, tanto più considerando il carattere recessivo del principio di intangibilità del giudicato. Inoltre l'actio nullitatis non potrebbe essere scambiata per un quarto grado di giudizio, come erroneamente sostenuto tanto in primo, che in secondo grado. 4. Il quarto mezzo (pagina 15) denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 111, sesto comma, 132, numero 4, e 277 cod. proc. civ., ed è riferito, sotto altro profilo, quello motivazionale, ai «fatti del secondo e terzo motivo».5. Il quinto mezzo (pagine 15-16) denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., sull'assunto che la Corte d'appello avrebbe mancato di pronunciarsi sul quesito se le anomalie dedotte integrassero inesistenza giuridica, inesistenza che, viene ribadito, «riguardava/riguarda esclusivamente: a) la ordinanza SSUU 13997/09 sulla ricusazione b) le pronunce di merito successive alla ordinanza sulla ricusazione, non in relazione al merito delle pronunce ma solo in relazione: -al vizio di nullità derivato dalla nullità inesistenza giuridica della ordinanza sulla ricusazione -ai vizi in rito per i quali le decisioni sono state assunte». 6. Il sesto mezzo (pagine 16-18) denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. sotto altro profilo, evidenziando che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda volta a far dichiarare che il Collegio delle Sezioni Unite che aveva pronunciato sulla ricusazione, aveva «operato con dolo», in breve per il fatto che i giudici ricusati «avevano contezza, dallo stesso ruolo d'udienza e dalle risultanze delle tabelle, di essere incompatibili, fermo il fatto, in primis, del divieto di legge». Nel corpo dello stesso motivo si lamenta ancora che la Corte d'appello abbia escluso i presupposti per l'applicazione degli articoli 88 e 89 cod. proc. civ., sul rilievo che «si tratta, in tutta evidenza, di una pronuncia decisamente elusiva, sbrigativa, apparente, e comunque meramente assertiva». 6.1 I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono inammissibili. 6.2 Deve premettersi che secondo la Corte Costituzionale il diritto ad un giudizio equo ed imparziale, implicito nel nucleo essenziale del diritto alla tutela giudiziaria di cui all'art. 24 della Costituzione, ed oggi espressamente sancito dall'art. 111, secondo comma, della stessa Costituzione, sulla falsariga dell'art. 6, primo comma, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comporta certamente che la decisione sulla istanza di ricusazione di un giudice - diretta appunto a far valere concretamente quel diritto - sia assunta da un organo e secondo procedure che assicurino a loro volta l'imparzialità del giudizio. La legge può provvedere (come in effetti provvede) a questo scopo in modi diversi, purché ragionevolmente idonei, componendo l'interesse a garantire l'imparzialità del giudizio con i concorrenti interessi ad assicurare la speditezza dei processi (la cui «ragionevole durata» è oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale, come oggi espressamente risulta dal dettato dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione) e la salvaguardia delle esigenze organizzative dell'apparato giudiziario. «Ciò che non potrebbe comunque ammettersi è che la decisione sulla ricusazione sia rimessa allo stesso magistrato ricusato, o ad un collegio di cui egli faccia parte anche ai fini di tale decisione». Per questo l'attribuzione - disposta dalla norma impugnata - della competenza a decidere al «collegio», nel caso in cui sia ricusato un giudice del tribunale o della Corte di appello in sede civile, non può che intendersi, secondo una interpretazione conforme a Costituzione - d'altronde costantemente adottata dalla giurisprudenza -, come attribuzione ad un collegio di cui continuano a far parte solo i componenti diversi da quello o da quelli ricusati (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 21 marzo 2002, n. 78). 6.3 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di recente, hanno affermato che «l'organo innanzi al quale l'istanza viene proposta conserva il potere di valutarne in limine l'ammissibilità manifesta e, ove ritenga, in forza di una sommaria valutazione, che della ricusazione manchino ictu culi i requisiti formali, di disporre la prosecuzione del procedimento (cfr., e multis, Cass., sez. un., 19 aprile 2002, n. 5729; nonché Cass. 4 febbraio Ric. 2020 n. 29366 sez. SU - ud. 12-01-2021 -6- 2016, n. 2237; 4 dicembre 2014, n. 25709; 6 dicembre 2011, n. 26267; 10 marzo 2006, n. 5236; 2 luglio 2003, n. 10406; 1 aprile 1995, n. 3825; 24 aprile 1993, n. 4804). In sostanza, lo stesso giudice innanzi al quale l'istanza di ricusazione viene proposta ha, in via anticipata, il potere di sindacarne l'ammissibilità e, quindi, di procedere oltre nel giudizio, senza sospenderlo, in caso di ritenuta manifesta inammissibilità: la palese ratio del principio risiede nell'esigenza di evitare l'automatismo dell'effetto sospensivo, impedendo l'uso distorto dell'istituto. Resta, tuttavia, fermo che sull'istanza di ricusazione — nel fondo — non può giudicare Io stesso giudice avverso il quale essa sia stata avanzata. In altri termini, sebbene valga il condiviso principio predetto, secondo cui spetta pur sempre al collegio ricusato una sommaria delibazione dell'ammissibilità del ricorso, rimane indefettibile la devoluzione della questione al giudice competente a decidere sulla ricusazione stessa; la patente inammissibilità del ricorso non assume infatti, in nessun caso, valore ostativo alla rimessione del ricorso per ricusazione al giudice competente, ma unicamente alla sospensione del giudizio principale» (Cass., Sez. U., 13 gennaio 2021, n. 461). 6.4 Il giudice, dunque, che pronuncia in re propria, quale è il giudice che decide sulla propria istanza di ricusazione, non è un giudice imparziale e rispettoso, in quanto tale, del postulato fondamentale della terzietà; ed invero l'imparzialità del giudice non è soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma è anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte, poiché «ogni persona ha diritto ad un tribunale indipendente e imparziale» (art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo) ed «ogni processo si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale» (art. 111, secondo comma, Cost. Costituzione) (Cass., 4 dicembre 2018, n. 31361; Cass., 14 gennaio 2015, n. 1932); ne consegue l'inesistenza giuridica del provvedimento emesso in difetto della «potestas iudicandi», non venendo in rilievo «solo» un vizio dell'attività processuale causato dall'incompatibilità del giudice ricusato. Il conseguente corollario è che tali vizi di inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, rilevabili anche d'ufficio, possono essere fatti valere sia con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento, sia con un'autonoma azione di accertamento, ovvero con l'«actio nullitatis», che non è soggetta né a termini di prescrizione, né a termini di decadenza (Cass., 28 dicembre 2009, n. 27428). 6.5 Va, tuttavia, osservato come, nella specie, dove il Collegio che ha deciso sull'istanza di ricusazione era composto da due giudici che erano stati espressamente ricusati, il rilievo dell'inesistenza dell'ordinanza 16 giugno 2009, n. 13997, non possa tradursi nel travolgimento, divisato dal ricorrente, di tutte le decisioni emesse, nella quasi contestualità temporale, dai giudici ricusati e ciò perchè la giuridica inesistenza dell'ordinanza che ha rigettato la ricusazione si traduce, al più, in una nullità della pronuncia emessa con il concorso del iudex suspectus, da accertarsi mediante l'esame della pronuncia di merito emessa (Cass., Sez. U., 20 novembre 2003, n. 17646; Cass., 3 febbraio 2015, n. 1932; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31361, citata); non può, dunque, affermarsi, come assume il ricorrente, che il vizio di inesistenza dell'ordinanza di ricusazione comporti tout court l'inesistenza dei provvedimenti resi a valle con la partecipazione dei giudici ricusati. 6.6 La verifica della sussistenza di eventuali profili di nullità delle sentenze emesse con la partecipazione al Collegio dei giudici ricusati è, nella specie, inibito dal difetto di autosufficienza dei motivi di ricorso in esame, che non indicano specificamente neppure le singole decisioni alle quali i due giudici ricusati avrebbero partecipato, né allegats''ó il vizio da cui sarebbero affette tali sentenze. Per converso, come affermato espressamente dal ricorrente, con il primo motivo di appello, riportato nella sentenza impugnata, «il primo giudice avrebbe travisato l'iniziativa assunta dallo Stara in quanto la causa proposta non riguardava il sindacato di pronunce della Cassazione sui ricorsi proposti, bensì la declaratoria di inesistenza giuridica dell'ordinanza 13997/09, con la quale la Cassazione aveva pronunciato sulle numerose istante di ricusazione proposte disattendendole, e conseguentemente la declaratoria di inesistenza giuridica delle decisioni di merito successive alla ordinanza di ricusazione« (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). In particolare, l'appellante aveva dedotto, a pag. 11 dell'atto di appello, che la declaratoria di inesistenza giuridica riguardava le pronunce di merito successive alla ordinanza sulla ricusazione, non in relazione al merito delle pronunce ma solo in relazione al vizio di nullità derivato dalla nullità-inesistenza giuridica della ordinanza sulla ricusazione, dunque ai vizi in rito per i quali le decisioni erano state assunte (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato). 7. Il settimo mezzo (pagina 18) denuncia nullità della pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 in relazione agli articoli 88 e 89 cod. proc. civ., lamentando che la Corte d'appello aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di dette norme a fronte delle espressioni utilizzate dalla difesa erariale: «quanto confusamente esposto in ordine alla presunta responsabilità di ben 29 magistrati», «in maniera piuttosto confusa e generica», «del tutto pretestuosa è strumentale, ai limiti della temerarietà». 8. L'ottavo mezzo (pagina 19) denuncia, in subordine a quanto eccepito al settimo motivo, violazione e falsa applicazione degli articoli 111, sesto comma, della Costituzione, 132, numero 4, e 277 cod. proc. civ., in rapporto agli articoli 88 e 89 cod. proc. civ., essendosi limitata la Corte territoriale ad «assolvere» l'avversa difesa con formula meramente assertiva.8.1 I due motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, sono inammissibili, perché involgono un accertamento in fatto, adeguatamente motivato, non censurabile in sede di legittimità. 8.2. Ed invero, la Corte di appello ha specificamente affermato che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione degli art. 88 e 89 cod. proc. civ., poiché non si ravvisavano come sconvenienti le parole di cui si duoleva l'appellante («piuttosto confuso e maniera piuttosto confusa e generica riferita agli scritti avversari») e contenute nella comparsa di costituzione dell'Avvocatura (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 9. Il nono mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del Testo unico n. 115/2002 sulle spese di giustizia, in rapporto al decreto ministeriale n. 140/2012 e successive modifiche, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la causa di valore indeterminato, quantunque nell'atto d'appello fosse stato esplicitato «che il valore della causa, è riconducibile al più allo scaglione primo fino ad euro 1.100,00», perché la controversia era relativa ad azione di nullità di pronunce correlate a controversie esenti da bollo e CU, relative alla materia del pubblico impiego. 9.1 n motivo è infondato, avendo la Corte territoriale correttamente liquidato le spese giudiziali tenendo conto del valore indeterminato della causa, avuto riguardo alla domanda azionata nel giudizio dal ricorrente e in applicazione del principio statuito da questa Corte secondo cui in tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, per domanda di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato (Cass., 22 gennaio 2018, n. 1499). 10. Il decimo mezzo (pagina 19) denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 92 cod. proc. civ., sostenendo che le spese avrebbero dovuto essere almeno in parte compensate, dal momento che la Corte d'appello aveva riconosciuto che il Tribunale aveva errato iI I nell'affermare che l'attore «avesse censurato nel merito le pronunce delle SSUU del 2009, il che in realtà non era». 10.1 Il motivo è inammissibile. 10.2 Ed invero, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la decisione di non compensare le spese processuali e di regolarle secondo il criterio della soccombenza globale (Cass., 16 maggio 2000, n. 6365; Cass., 21 luglio 2017, n. 18125). 11. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato. La natura del giudizio e la glgcatezza della materia trattata giustificano l'integrale compensazionefrdi litd tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa interamente tra le parti le spese processuali. Ai
Sentenza Cassazione n. 22517/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris