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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 26444/2024

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to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (// t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 gennaio 2024 il G.U.P. del Tribunale di Pavia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto di associazione per delinquere e per i reati fine a loro ascritti (qualificati come furto aggravato i fatti di cui ai capi P. e Q. della rubrica), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, concesse a tutti le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva per il Cuni.

2. Il difensore degli imputati ha proposto con unico atto ricorso per cassazione, denunciando l'«inosservanza di legge» e la contraddittorietà della motivazione, in particolare in ordine alla sussistenza di una della cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. e alle specifiche ragioni «poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati».

3. I ricorsi sono inammissibili poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.); ed è, per l'appunto, «inammissibile» - poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).

Non occorre, allora, immorare per rilevare la patente genericità della prospettazione difensiva.

L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).

4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (// t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 gennaio 2024 il G.U.P. del Tribunale di Pavia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto di associazione per delinquere e per i reati fine a loro ascritti (qualificati come furto aggravato i fatti di cui ai capi P. e Q. della rubrica), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, concesse a tutti le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva per il Cuni. 2. Il difensore degli imputati ha proposto con unico atto ricorso per cassazione, denunciando l'«inosservanza di legge» e la contraddittorietà della motivazione, in particolare in ordine alla sussistenza di una della cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. e alle specifiche ragioni «poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati». 3. I ricorsi sono inammissibili poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.); ed è, per l'appunto, «inammissibile» - poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). Non occorre, allora, immorare per rilevare la patente genericità della prospettazione difensiva. L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.). 4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 26444/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris