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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25940/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 36 del 2017, depositata il 23 gennaio 2017, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7343/2018Numero sezionale 6003/2026Numero di raccolta generale 25940/2026Data pubblicazione 29/09/20261.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n.8141002429, notificato il 22.9.2005, con cui gli veniva contestato ilmancato pagamento della somma di euro 14.013,54 corrispondenteall’IRPEF dovuta per l’anno di imposta 1997, in relazione ai proventidell’attività di insegnamento all’estero prestata per l’Istituto di CulturaItaliana in Germania.2.

La CTP di Cosenza aveva dichiarato inammissibile il ricorso delcontribuente ritenendolo tardivamente notificato oltre il termine di sessantagiorni dalla notificazione, stabilito a pena di decadenza per l’impugnazionedell’avviso di accertamento.3.

La CTR di Catanzaro, adita in appello dal contribuente, accoglieva ilgravame e dichiarava la nullità dell’avviso di accertamento ritenendo che,all’epoca della notificazione dell’avviso di accertamento, fosse già maturatoil termine di decadenza dall’esercizio del potere impositivo da partedell’amministrazione finanziaria, previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973.4.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, e il contribuente si èdifeso depositando il controricorso.Successivamente con la memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 380bis-1 c.p.c., il 4 settembre 2026, il contribuente ha riferito di averprovveduto ad estinguere l’obbligazione tributaria oggetto di causa con ladomanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi degliarticoli 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, presentata il22 maggio 2019, come da documentazione prodotta, ai sensi dell’art. 372c.p.c., il 28 agosto 2026, ed ha richiesto la declaratoria di cessazione dellemateria del contendere o di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delleEntrate.Numero registro generale 7343/2018Numero sezionale 6003/2026Numero di raccolta generale 25940/2026Data pubblicazione 29/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione delgiudizio avanzata dal contribuente, ai sensi dell’ art. 6 del d.l. n. 119 del2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36.1.1.

La norma richiamata prevede, alle condizioni stabilite, la definizioneagevolata delle controversie pendenti anche in Cassazione, che siperfeziona all’esito della presentazione della relativa domanda entro il 31maggio 2019 e del pagamento almeno della prima rata dell’importo dovutoentro lo stesso termine, in mancanza del diniego della definizione da partedell’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2020.

La definizione agevolatadetermina l’estinzione del processo, in mancanza di istanza di trattazionepresentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata.1.2.

Nel caso di specie, il controricorrente ha documentato l’avvenutapresentazione, in data 22 maggio 2019, della domanda di definizioneagevolata, distinta al protocollo 0851872.22/05/2019, e l’avvenutopagamento, il 15 maggio 2019, della prima rata dell’importo dovuto mentrenon risultano intervenuti né il diniego della definizione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] né la presentazione di istanza di trattazione del processo.1.3.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzionedel processo, ai sensi dell’ art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 convertito conmodificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36, con spese a carico delleparti che le hanno anticipate, come previsto dal comma 13 della stessanorma.1.4.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13, comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo alle pronunce di rigettoinammissibilità o improponibilità del ricorso, all’esito della dichiarazione diestinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite (Cass.n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 10140 del 2020;Cass. n. 6400 del 2021).

P.Q.MNumero registro generale 7343/2018Numero sezionale 6003/2026Numero di raccolta generale 25940/2026Data pubblicazione 29/09/2026dichiara l’estinzione del processo.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 36 del 2017, depositata il 23 gennaio 2017, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7343/2018Numero sezionale 6003/2026Numero di raccolta generale 25940/2026Data pubblicazione 29/09/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n.8141002429, notificato il 22.9.2005, con cui gli veniva contestato ilmancato pagamento della somma di euro 14.013,54 corrispondenteall’IRPEF dovuta per l’anno di imposta 1997, in relazione ai proventidell’attività di insegnamento all’estero prestata per l’Istituto di CulturaItaliana in Germania.2. La CTP di Cosenza aveva dichiarato inammissibile il ricorso delcontribuente ritenendolo tardivamente notificato oltre il termine di sessantagiorni dalla notificazione, stabilito a pena di decadenza per l’impugnazionedell’avviso di accertamento.3. La CTR di Catanzaro, adita in appello dal contribuente, accoglieva ilgravame e dichiarava la nullità dell’avviso di accertamento ritenendo che,all’epoca della notificazione dell’avviso di accertamento, fosse già maturatoil termine di decadenza dall’esercizio del potere impositivo da partedell’amministrazione finanziaria, previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973.4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, e il contribuente si èdifeso depositando il controricorso.Successivamente con la memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 380bis-1 c.p.c., il 4 settembre 2026, il contribuente ha riferito di averprovveduto ad estinguere l’obbligazione tributaria oggetto di causa con ladomanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi degliarticoli 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, presentata il22 maggio 2019, come da documentazione prodotta, ai sensi dell’art. 372c.p.c., il 28 agosto 2026, ed ha richiesto la declaratoria di cessazione dellemateria del contendere o di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delleEntrate.Numero registro generale 7343/2018Numero sezionale 6003/2026Numero di raccolta generale 25940/2026Data pubblicazione 29/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione delgiudizio avanzata dal contribuente, ai sensi dell’ art. 6 del d.l. n. 119 del2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36.1.1. La norma richiamata prevede, alle condizioni stabilite, la definizioneagevolata delle controversie pendenti anche in Cassazione, che siperfeziona all’esito della presentazione della relativa domanda entro il 31maggio 2019 e del pagamento almeno della prima rata dell’importo dovutoentro lo stesso termine, in mancanza del diniego della definizione da partedell’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2020. La definizione agevolatadetermina l’estinzione del processo, in mancanza di istanza di trattazionepresentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata.1.2. Nel caso di specie, il controricorrente ha documentato l’avvenutapresentazione, in data 22 maggio 2019, della domanda di definizioneagevolata, distinta al protocollo 0851872.22/05/2019, e l’avvenutopagamento, il 15 maggio 2019, della prima rata dell’importo dovuto mentrenon risultano intervenuti né il diniego della definizione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] né la presentazione di istanza di trattazione del processo.1.3. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzionedel processo, ai sensi dell’ art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 convertito conmodificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36, con spese a carico delleparti che le hanno anticipate, come previsto dal comma 13 della stessanorma.1.4. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13, comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo alle pronunce di rigettoinammissibilità o improponibilità del ricorso, all’esito della dichiarazione diestinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite (Cass.n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 10140 del 2020;Cass. n. 6400 del 2021). P.Q.MNumero registro generale 7343/2018Numero sezionale 6003/2026Numero di raccolta generale 25940/2026Data pubblicazione 29/09/2026dichiara l’estinzione del processo.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]