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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 24094/2026

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rte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha propostoricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe n. 813/2026 con cui laCorte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale diPalermo in data 8/7/2025, che aveva condannato l’imputata alla pena di anniuno e mesi dieci di reclusione, in ordine al reato di cui agli artt. 75, comma 2, e76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 commesso in Palermo il 14/5/2022;Che i l r icorso - col quale si deducono: 1) asserita mancanza,contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all’elemento soggettivodel reato; 2) asserita violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva che,nella specie, ha determinato un aumento di 2/3 della pena base, individuata inquella di anni uno di reclusione; 3) asserita violazione di legge in relazioneall’art. 62-bis cod. pen. in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche– è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché:- costituiti da mere deduzioni generiche e in ogni caso costituite dadoglianze di fatto (primo motivo);- riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi concorretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticadelle argomentazioni a base della sentenza impugnata (primo motivo);- inerenti il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogicamotivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (secondo e terzomotivo);e al contempo, è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perchéinerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergentidal testo del provvedimento impugnato (secondo e terzo motivo);Che in punto di elemento soggettivo, le censure del primo motivo sonomeramente reiterative ed aspecifiche perché non istituiscono un adeguatoconfronto con la motivazione della Corte distrettuale che, nel rilevarel’infondatezza dell’identico motivo di impugnazione (pag. 3 sent. imp.), hasottolineato che i provvedimenti indicati nel capo di imputazione sono stati tuttidebitamente notificati all’imputata, di talché la stessa era perfettamenteconsapevole degli obblighi imposti dall’autorità con le misure della sorveglianzaspeciale, ed ha agito in violazione delle stesse senza alcuna validagiustificazione, ribadendo la sufficienza del dolo generico ad integrare i delitti incontestazione (in ciò rettamente applicando il principio affermato da ultimo daSez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010-01);Che quanto alla ritenuta recidiva qualificata, la Corte ha espressamentestatuito sul punto osservando che le violazioni in contestazione si inseriscononell’alveo della pervicace volontà dell’imputata, gravata da cospicua biografiapenale risultante dal casellario, di contravvenire in modo sistematico alle regoleimposte dall’autorità, come risulta da una serie di condanne per plurime esistematiche violazioni della misura di prevenzione e altri reati della stessaindole, sicché i reati in contestazione risultano “in concreto sintomatici di unaaccresciuta pericolosità sociale dell’imputata che appare refrattaria allacomminatoria penale e mostra una propensione a delinquere persistente, tale dagiustificare l’irrogazione di una risposta sanzionatoria aggravata” (pag. 4 sent.imp.), con ciò ha rettamente applicato i principi enunciati da questa Corte cheesige, agli effetti dell’art. 99 cod. pen., una specifica valutazione dell’episodio incontestazione che deve essere ritenuto effettivo sintomo di riprovevolezza epericolosità, ossia concretamente significativo, in rapporto alla natura e al tempodi commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art.133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiorepericolosità del reo (cfr.

Corte cost. n. 192 del 2007; Sez.

U, n. 5859 del27/10/2011, dep. 2012, Marcianò);Che in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, il ricorrente, nel riproporre aspecificamente gli stessi motiviprospettati nell’atto di appello (al terzo motivo) e motivatamente già respinti insecondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato (v. pag. 4 sent. imp.), lamenta una presunta carenzao illogicità della motivazione confezionando censure che si appalesano non sologeneriche ma anche manifestamente infondate, giacché le attenuanti generiche«non svolgono nel sistema una funzione genericamente indulgenziale, quasi sitrattasse di un beneficio sistematicamente concesso a qualsiasi condannato»(Corte cost. n. 46 del 2024, § 3.4), ad esse competendo, piuttosto, «l’essenzialefunzione di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, aspecifiche puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore […]che connotano il fatto di un minor disvalore» (Corte cost. n. 197 del 2023, §5.3.2.); specifiche e puntuali caratteristiche che il giudice dovrebbe poter rilevarenel singolo caso concreto, dandone conto nella motivazione, «con la conseguenzache, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che,sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza elegittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante èsoddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivisu cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015,dep. 2016, Piliero, Rv. 266460-01; conf.

Sez. 3, n. 54179 del 17/7/2018, D., Rv.275440-01; da ultimo Sez. 3, n. 32586 del 18/9/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.),potendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01), amaggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 39566dell’8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01); ciò nel rilievo, più generale, che lagraduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, chel’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con laconseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a unanuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n.20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020,Murru, Rv. 278856-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.;Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.238851-01), essendo in ogni caso inammissibile la censura che miri ad unanuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia fruttodi mero arbitrio o di ragionamento illogico (da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.; Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025,motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01);Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione perla quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la criticaargomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni diesonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha propostoricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe n. 813/2026 con cui laCorte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale diPalermo in data 8/7/2025, che aveva condannato l’imputata alla pena di anniuno e mesi dieci di reclusione, in ordine al reato di cui agli artt. 75, comma 2, e76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 commesso in Palermo il 14/5/2022;Che i l r icorso - col quale si deducono: 1) asserita mancanza,contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all’elemento soggettivodel reato; 2) asserita violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva che,nella specie, ha determinato un aumento di 2/3 della pena base, individuata inquella di anni uno di reclusione; 3) asserita violazione di legge in relazioneall’art. 62-bis cod. pen. in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche– è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché:- costituiti da mere deduzioni generiche e in ogni caso costituite dadoglianze di fatto (primo motivo);- riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi concorretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticadelle argomentazioni a base della sentenza impugnata (primo motivo);- inerenti il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogicamotivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (secondo e terzomotivo);e al contempo, è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perchéinerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergentidal testo del provvedimento impugnato (secondo e terzo motivo);Che in punto di elemento soggettivo, le censure del primo motivo sonomeramente reiterative ed aspecifiche perché non istituiscono un adeguatoconfronto con la motivazione della Corte distrettuale che, nel rilevarel’infondatezza dell’identico motivo di impugnazione (pag. 3 sent. imp.), hasottolineato che i provvedimenti indicati nel capo di imputazione sono stati tuttidebitamente notificati all’imputata, di talché la stessa era perfettamenteconsapevole degli obblighi imposti dall’autorità con le misure della sorveglianzaspeciale, ed ha agito in violazione delle stesse senza alcuna validagiustificazione, ribadendo la sufficienza del dolo generico ad integrare i delitti incontestazione (in ciò rettamente applicando il principio affermato da ultimo daSez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010-01);Che quanto alla ritenuta recidiva qualificata, la Corte ha espressamentestatuito sul punto osservando che le violazioni in contestazione si inseriscononell’alveo della pervicace volontà dell’imputata, gravata da cospicua biografiapenale risultante dal casellario, di contravvenire in modo sistematico alle regoleimposte dall’autorità, come risulta da una serie di condanne per plurime esistematiche violazioni della misura di prevenzione e altri reati della stessaindole, sicché i reati in contestazione risultano “in concreto sintomatici di unaaccresciuta pericolosità sociale dell’imputata che appare refrattaria allacomminatoria penale e mostra una propensione a delinquere persistente, tale dagiustificare l’irrogazione di una risposta sanzionatoria aggravata” (pag. 4 sent.imp.), con ciò ha rettamente applicato i principi enunciati da questa Corte cheesige, agli effetti dell’art. 99 cod. pen., una specifica valutazione dell’episodio incontestazione che deve essere ritenuto effettivo sintomo di riprovevolezza epericolosità, ossia concretamente significativo, in rapporto alla natura e al tempodi commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art.133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiorepericolosità del reo (cfr. Corte cost. n. 192 del 2007; Sez. U, n. 5859 del27/10/2011, dep. 2012, Marcianò);Che in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, il ricorrente, nel riproporre aspecificamente gli stessi motiviprospettati nell’atto di appello (al terzo motivo) e motivatamente già respinti insecondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato (v. pag. 4 sent. imp.), lamenta una presunta carenzao illogicità della motivazione confezionando censure che si appalesano non sologeneriche ma anche manifestamente infondate, giacché le attenuanti generiche«non svolgono nel sistema una funzione genericamente indulgenziale, quasi sitrattasse di un beneficio sistematicamente concesso a qualsiasi condannato»(Corte cost. n. 46 del 2024, § 3.4), ad esse competendo, piuttosto, «l’essenzialefunzione di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, aspecifiche puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore […]che connotano il fatto di un minor disvalore» (Corte cost. n. 197 del 2023, §5.3.2.); specifiche e puntuali caratteristiche che il giudice dovrebbe poter rilevarenel singolo caso concreto, dandone conto nella motivazione, «con la conseguenzache, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che,sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza elegittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante èsoddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivisu cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015,dep. 2016, Piliero, Rv. 266460-01; conf. Sez. 3, n. 54179 del 17/7/2018, D., Rv.275440-01; da ultimo Sez. 3, n. 32586 del 18/9/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.),potendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01), amaggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 39566dell’8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01); ciò nel rilievo, più generale, che lagraduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, chel’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con laconseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a unanuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n.20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020,Murru, Rv. 278856-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.;Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.238851-01), essendo in ogni caso inammissibile la censura che miri ad unanuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia fruttodi mero arbitrio o di ragionamento illogico (da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.; Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025,motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01);Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione perla quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la criticaargomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni diesonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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