CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 10/11/2021 dalla Corte militare di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 10 novembre 2021 la Corte militare di appello di Roma confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale militare di Verona il 22 aprile 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli ex art. 166, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, per il quale, concesse le attenuanti generiche, veniva condannato alla pena di un mese di reclusione militare. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. I fatti di reato, che venivano accertati a [OSCURATO:PERSONA] agosto 2019, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi e non sono contestati dalla difesa del ricorrente. Tali fatti, in particolare, riguardano la detenzione di 45 cartucce calibro 9 parabellum, eccedenti la dotazione individuale, delle quali [OSCURATO:PERSONA] disponeva, nella sua qualità di appuntato della Guardia di Finanza, in servizio presso la Compagnia di Rovigo. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza, in particolare, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che, per gli stessi fatti di reato, [OSCURATO:PERSONA] era stato prosciolto dal Tribunale di Rovigo, con sentenza di non luogo a procedere, dal reato di cui all'art. 697 cod. pen., rendendo evidente la violazione del principio del ne bis in idem tra le due vicende processuali, che impedivano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente, che non poteva essere condannato per la medesima condotta, come da tempo statuito dalla Corte EDU (Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, 4 marzo 2014, n. 18698/2010). Si deduceva, in proposito, che in presenza di due procedimenti penali derivanti da un medesimo fatto storico, ma sanzionato da norme differenti, non assumeva un rilievo decisivo il vaglio degli elementi costitutivi delle due fattispecie di reato, quanto, piuttosto, se i comportamenti criminosi, nella loro materialità, erano connotati da identità; connotazioni, queste, che si ritenevano ricorrenti nel caso in esame, essendo incontroverso che, in entrambi i procedimenti penali, si contestava a Ritrovato la detenzione di 45 cartucce calibro 9 parabellum. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte militare di appello di Roma nel rispetto delle emergenze probatorie. Il riesame invocato dalla difesa del ricorrente, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01; Sez. 2, n. 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01). La Corte militare di appello di Roma, invero, evidenziava che, nel caso di specie, non sussisteva alcuna identità processuale tra le ipotesi di reato contestate nei due ambiti processuali, in considerazione del fatto che la fattispecie di cui all'art. 166 cod. pen. mil . pace si caratterizza per l'illiceità della detenzione di armi e munizioni da parte di un appartenente all'[OSCURATO:PERSONA], che viene valutata come condotta ab initio antisociale. Queste connotazioni rendono evidente la differenza con la fattispecie di reato di cui all'art. 697 cod. pen., nella quale, viceversa, il fatto tipico si concretizza per l'omessa denuncia, sanzionando la contravvenzione in esame la detenzione di armi e munizioni «senza averne fatto denuncia all'Autorità [...]». Le conclusioni alle quali perveniva la Corte militare di appello di Roma, del resto, si imponevano alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte - che rendeva inapplicabile al caso di specie l'arresto ermeneutico della Corte EDU richiamato dalla difesa del ricorrente (Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, 4 marzo 2014, cit.) - secondo cui ai fini «della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta- nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta» (Sez. 3, n. 21994 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pigozzi, Rv. 273220-01). Questo orientamento ernneneutico, a sua volta, trae origine dall'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, risalente e tuttora insuperato, secondo cui: «Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34665 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01). Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello militare di Roma, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 40 della sentenza impugnata, evidenziava che «le due fattispecie in esame, oltre ad essere caratterizzate da un vincolo di concorso formale, riguardino fatti identitari solo apparentemente identici, ma in realtà differenti [...]». 3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm