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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 11960/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MILANO avverso la sentenza del 28/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza in data 28/01/2022 della Corte di appello di Torino.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputatO, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.

Va poi ribadito che l'autenticazione a opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata, in ragione della natura personale dell'atto di impugnazione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MILANO avverso la sentenza del 28/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza in data 28/01/2022 della Corte di appello di Torino. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputatO, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Va poi ribadito che l'autenticazione a opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata, in ragione della natura personale dell'atto di impugnazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11960/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris