CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38550/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 10/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 23/06/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all' art. 633 cod. pen. Propongono ricorso gli imputati a mezzo del comune difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 633 cod. pen., avendo erroneamente escluso la Corte territoriale la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità, la riconducibilità del fatto all'ipotesi del fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. e la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. I ricorsi sono inammissibili, perché reiterano le identiche questioni sollevate con l'atto di appello, affrontate dalla Corte territoriale con esatta applicazione delle norme indicate e con motivazione esente da vizi logici, senza alcun confronto con gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per escludere la sussistenza della causa di giustificazione (alla luce del costante principio secondo cui lo stato di necessità può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, sicché può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa: Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520), così come delle condizioni per ritener il fatto di particolare tenuità, considerato il carattere permanente del delitto contestato (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096), e dei presupposti per applicare l'attenuante del danno di particolare tenuità, visto il perdurare dell'occupazione. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il