CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 7638 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale allegataal controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicil i o eletto pressol’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in Roma, al viale delle Bellearti n. 7 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Calabrian. 2015 / 0 4 / 2 0 depositata i n data 14 / 09 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 8 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: sospensione processo–L. n. 130/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - il contribuente ricorreva avver s o l’avviso di accertamento per IRPEF2010; - l a CTP adita accoglieva in parte il ricorso; - l’Ufficio appellava tale pronuncia e la CTR con la sentenza qui impugnata rigettava l’ appello , ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento integrativo in quanto difettavano i presupposti di legge quanto ai dati connotati da novità, in capo all’AmministrazioneFinanziaria; - ricorr e a questa Cort e l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi; il contribuente resiste con controricorso; entrambe le partihanno depositato memoria; Consideratoche: - è in atti istanza di sospensione ex L. n. 130 del 2022 , formulata con memoria; -sussistono i presupposti di legge per il suo accoglimento; -visto l’art. 5 della L. n. 130 del 2022; p.q.m. dichiara sospeso il processo sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolodella S ezion