CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47439/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni, rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Procuratore generale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni, rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del ricorrente, il quale ha insistito per lé.accoglimento dellé.impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione mafiosa e violenza privata aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.. Avendo il Tribunale del riesame di Catanzaro annullato, con provvedimento del 21 gennaio 2020, il titolo custodiale per carenza del prescritto quadro di gravità indiziaria, il locale Procuratore della Repubblica ha interposto ricorso per cassazione, che la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha accolto con sentenza n. 28858 del 7 settembre 2020, annullando dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno, in particolare, stigmatizzato l'affermazione, contenuta nel provvedimento annullato, secondo cui il compendio indiziario raccolto a carico di [OSCURATO:PERSONA] si esaurisce nella sola conversazione intercettata il 17 maggio 2015, che è contraddetta dall'acquisizione di ulteriori, plurimi elementi, specificamente indicati dal pubblico ministero ricorrente e già emergenti dall'ordinanza applicativa della misura cautelare. Hanno, dunque, addebitato al Tribunale del Riesame di essere incorso in un «vuoto valutativo, prima ancora che motivazionale, che investe, con esiti irrimediabili, l'ordinanza impugnata, nella misura in cui essa ha del tutto escluso ogni, seppure implicita, considerazione del compendio dimostrativo dei contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA], costituito da ben venticinque captazioni [...] dipanatesi durante i mesi di maggio e giugno 2015 e coincidenti con gli incontri verificatisi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — anch'essi documentati da annotazioni di P.G. — di cui non vi è alcuna traccia motivazionale nel provvedimento impugnato e che — secondo l'impostazione accusatoria — dimostrerebbero l'intervento della 'ndrina, a mezzo di suoi esponenti, nel risolvere il contrasto che era insorto tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], legato alla relazione sentimentale che entrambi avevano, in tempi diversi, intrapreso con [OSCURATO:PERSONA]». Né, hanno aggiunto, «dall'ordito motivazionale illustrato dal Tribunale del Riesame emerge che sia stata considerata la conversazione n. 23423 del 18/05/2015, che viene indicata dal pubblico ministero per dimostrare come il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato esplicitamente minacciato dal [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che il predetto aveva deciso di interrompere la relazione con la Costa senza rivelare alla stessa le sue reali motivazioni, come dimostrato dalla conversazione n. 29329 del 14/07/2015, intercorsa tra la donna ed il [OSCURATO:PERSONA] — neanche considerata dal Tribunale del Riesame —, ad ulteriore conferma della decisione eterodeterminata e non autonoma, da parte di quest'ultimo, per effetto delle gravi minacce ricevute e, in ultima analisi della sussistenza di un grave compendio indiziario in relazione al delitto di cui agli artt. 610, 416-bis.1, cod. pen., ascritto al [OSCURATO:PERSONA] al capo P) dell'imputazione provvisoria». 2. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, in sede di rinvio, ha annullato il titolo custodiale in relazione al delitto associativo e rigettato, invece, la richiesta di riesame con riferimento a quello di violenza privata aggravata. Ha preso le mosse, nell'esposizione degli elementi indiziari acquisiti in 'ordine a tale episodio, dalla conversazione n. 23231 del 17 maggio 2015, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], venuto a conoscenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto, quel giorno, un contatto telefonico con [OSCURATO:PERSONA], già a lui sentimentalmente legata, ed assunta, quindi, l'iniziativa di chiamare [OSCURATO:PERSONA], lo redarguì, ritenendo il suo comportamento poco rispettoso nei suoi confronti, ed alluse alla possibilità di informare dell'accaduto taluni suoi imprecisati «amici» i quali, non potendo che riconoscere le sue ragioni, avrebbero convenientemente sanzionato lo sgarbo («ti fanno la faccia quanto un pallone»). Ha, quindi, rilevato che gli incontri, oggetto di osservazione da parte della P.G. ed avvenuti, rispettivamente, il 29 maggio, 1'11 giugno ed il 3 luglio 2015, di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti a vario titolo collegati alla criminalità organizzata di Limbadi, avessero costituito l'attuazione del preannunciato intento di [OSCURATO:PERSONA] di fare intervenire i suoi «amici» per indurre [OSCURATO:PERSONA] a più miti consigli nella conduzione del rapporto con [OSCURATO:PERSONA]. Il tono palesemente minatorio delle parole di [OSCURATO:PERSONA] — il quale, in quel momento sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, prospettò altresì a [OSCURATO:PERSONA] l'eventualità di dismettere l'apparato ed evadere allo scopo di affrontarlo de visu («Pezzo di porco, che mi tolgo il bracciale e vengo a prenderti dove sei...») — indusse [OSCURATO:PERSONA], in esordio lesto a replicare alle recriminazioni dell'odierno indagato, ad assumere invece, di lì a poco, un atteggiamento ben più remissivo e conciliante ed a dichiararsi pronto ad interrompere immediatamente ogni rapporto con la Costa. Chiusa la comunicazione, fu Riggio a richiamare (conv. n. 23235) dopo pochi minuti [OSCURATO:PERSONA] per rappresentargli il suo fermo intendimento di non incrinare i rapporti con lui, derivanti dalla comune appartenenza ad un unico contesto ambientale e, plausibilmente, criminale («Facciamo tutti parte della stessa famiglia no ?»), nella quale si iscriveva anche la sua attività professionale («...Noi ora abbiamo l'hotel 501 a Vibo, il 501, no ? Lo sto gestendo io, lo sai per chi lo sto gestendo, no ? Lo sto gestendo per gli amici nostri, no ?»).Il tema dell'amicizia con le «famiglie» venne, infine, ripreso da [OSCURATO:PERSONA] nella successiva conversazione con [OSCURATO:PERSONA] n. 23423 («...perché io ti ripeto a me interessa l'amicizia che abbiamo con le famiglie e basta...»). Il Tribunale del riesame ha ritenuto che le espressioni minacciose profferite da [OSCURATO:PERSONA] avessero indotto [OSCURATO:PERSONA] a troncare la relazione sentimentale con la Costa, così determinandosi l'evento del contestato delitto di violenza privata. A tal fine, ha richiamato, da un canto, la chiara intimazione rivolta dall'indagato («fammi il favore, a me non interessa.., però la devi lasciare stare») e, dall'altro, la conversazione intercorsa, il 14 luglio 2015, tra [OSCURATO:PERSONA] e la Costa, nel corso della quale i due evocarono la pregressa relazione e discussero del repentino e duraturo allontanamento di [OSCURATO:PERSONA], il quale spiegò alla donna di non essere, in quel momento, nelle condizioni di riallacciare i contatti con lei. Il giudice del rinvio ha, inoltre, condiviso con il Giudice per le indagini preliminari la «sussistenza, nella fattispecie, dell'aggravante della metodologia mafiosa, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] evidentemente avvalso — con allusioni implicite alle proprie amicizie criminali ed alla propria onorabilità e prestigio di 'ndranghetista — delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e, in particolare, della carica intimidatrice promanante dalla 'ndrina [OSCURATO:PERSONA] di Tropea, alla quale ha senz'altro contribuito lo stesso [OSCURATO:PERSONA] già giudicato in via definitiva responsabile per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. nel procedimento convenzionalmente denominato "[OSCURATO:PERSONA]"...». Del resto, ha aggiunto, è apparso evidente che la minaccia pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] sia pervenuta a [OSCURATO:PERSONA], soggetto addentrato nel contesto delinquenziale di riferimento, in modo tale da creare su di lui, per riprendere l'espressione utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità, «una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222) e, dunque, frutto dell'evocazione della contiguità ad una associazione mafiosa, idonea ad integrare la circostanza aggravante prevista dall'art. 416- bis.1 cod. pen.. In ordine, poi, alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha osservato che la presunzione di loro sussistenza non può dirsi superata, ad onta del decorso, dai fatti in contestazione, di un consistente torno di tempo, dovendosi, in proposito, tenere conto, da un canto, del lungo percorso criminale di [OSCURATO:PERSONA], già condannato per associazione mafiosa e sottoposto, ancora in tempi recenti, a provvedimenti restrittivi emessi a suo carico a titolo cautelare o di esecuzione di condanne irrevocabili, e, dall'altro, dell'attualità, non ostacolata dalla contingente condizione detentiva, dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e soggetti, quali Polito e Colace, gravitanti nel medesimo milieu delinquenziale. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione al formulato giudizio di gravità indiziaria. Al riguardo, segnala, in primo luogo, che la corretta interpretazione del colloquio intercorso il 14 luglio 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dimostra che tra i due non vi è mai stata alcuna relazione sentimentale, onde è illogico individuare l'evento dell'ipotizzato reato di violenza privata nella cesura di un legame in realtà mai instaurato. Aggiunge che dal lungo colloquio intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] il 17 maggio 2015 si evince che la presunta persona offesa non è stata intimorita dalle sue, pur vivaci, recriminazioni, ciò che concorre ad attestare la totale implausibilità dell'impostazione accusatoria. Nell'occasione, rileva il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] si è spinto, sino a dispensare consigli a [OSCURATO:PERSONA] sull'atteggiamento da tenere con la Costa, così assumendo un tono senz'altro sintomatico di spontaneo ed immediato superamento dell'incomprensione che, nella prospettiva della vittima, è stata generata dal poco ortodosso comportamento della Costa e che ha ben presto lasciato spazio alla ritrovata comunione di intenti tra i due uomini. D'altro canto, nota ulteriormente, la più volte palesata intenzione di evitare che lo screzio venisse portato a conoscenza di terzi cozza diametralmente con l'illazione, avvalorata dal giudice del rinvio, secondo cui gli incontri di [OSCURATO:PERSONA] con Polito e Colace, alcuni dei quali assai lontani dalle conversazioni del 17 maggio 2015, hanno avuto ad oggetto la vicenda in esame e, in particolare, l'attuazione del diktat da lui rivolto a [OSCURATO:PERSONA]. Nella medesima direzione si pone, rimarca ancora il ricorrente, il colloquio del 14 luglio 2015, che si snoda sul presupposto che egli e la Costa avessero interrotto ogni rapporto dalla fine di maggio, ciò che preclude il rinvenimento di un legame tra la vicenda in esame e gli incontri tra [OSCURATO:PERSONA], Polito e Colace avvenuti nei mesi di giugno e luglio. Addebita, in conclusione, al Tribunale del riesame di avere compiuto una valutazione unilateralmente appiattita sull'impostazione accusatoria, omettendo di considerare i profili già da lui segnalati con apposita memoria. Con il secondo motivo, denunzia l'illogicità della motivazione nella parte relativa alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., connessa, secondo il costrutto accusatorio, dall'avere egli sfruttato la carica intimidatoria che discende dalla sua militanza in una compagine di 'ndrangheta. Tale assunto, obietta, è plasticamente contraddetto dalla preoccupazione, da lui palesata, in ordine al coinvolgimento del fratello Antonio, esponente apicale della compagine, che egli intende in ogni modo evitare. Né, opina, può legittimamente trarsi argomento dal solo fatto che egli vanta una condanna per il delitto di associazione mafiosa. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame sia incorso in carenza di motivazione omettendo di rispondere alle obiezioni sollevate con la depositata memoria in ordine alla remota collocazione temporale dei fatti, all'estemporaneità della condotta illecita, esauritasi nell'arco di un'unica conversazione telefonica, ed alla sopravvenuta ripresa della relazione sentimentale con la Costa. Ascrive, inoltre, al giudice del rinvio di avere indebitamente tratto argomento da suoi pretesi rapporti con Polito e Colace, ovvero da circostanza che è sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, e di avere omesso di profondere il dovuto impegno argomentativo in merito all'impossibilità di tutelare le residue esigenze specialpreventive mediante l'applicazione di misura meno afflittiva rispetto a quella di massimo rigore. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 15 aprile 2021, il rigetto del ricorso, mentre il ricorrente, con memoria del 19 aprile 2021, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Preliminarmente, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Con specifico riferimento alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, va, poi, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità Corte, secondo cui l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni è questione di fatto rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (così, tra le tante, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Principio, questo, che è stato ribadito, nell'ambito del presente procedimento, dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento della prima ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, ove è stato «ricordato che pacificamente è possibile, in sede di legittimità, prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, sebbene solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190)». 3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha dato compiutamente conto, con motivazione ampia ed esaustiva, delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria in ordine al contestato delitto di violenza privata aggravata dallo sfruttamento del cd. metodo mafioso. Tanto, sulla scorta delle emergenze istruttorie e, in particolare, degli esiti dell'espletata attività di intercettazione ed in ossequio ai canoni ermeneutici enucleati dall'esperienza giurisprudenziale, oltre che alle precettive indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, specificamente riferite alla necessità di dar conto dell'intero compendio indiziario. I giudici del rinvio hanno, in particolare, assegnato, in forza di un'interpretazione tutt'altro che illogica delle conversazioni del 17 maggio 2015, concreta attitudine minatoria alle parole di [OSCURATO:PERSONA] attraverso la seguente ricostruzione degli accadimenti di interesse. L'odierno indagato, adirato per aver causalmente (la Costa, per quel che si evince dai dialoghi, aveva chiamato inavvertitamente [OSCURATO:PERSONA] mentre, con altra utenza, stava parlando con [OSCURATO:PERSONA]) scoperto il flirt tra la Costa — con la quale egli intratteneva una relazione sentimentale, che in quel frangente conosceva un momento di crisi — e [OSCURATO:PERSONA], suggellato, da parte dell'uomo, dall'acquisto di un telefonino e da un omaggio floreale, aveva, nell'occasione, manifestato il proprio fermo risentimento e preannunziato che, se il corteggiamento non avesse avuto termine, egli non avrebbe esitato a porre in essere pesanti ritorsioni, se del caso provocando l'intervento di imprecisati «amici», pronti a sanzionare l'affronto con la forza della violenza fisica. [OSCURATO:PERSONA], subito pronto ad assecondare il volere dell'odierno indagato, aveva abbandonato l'atteggiamento, improntato alla negazione o, al più, alla minimizzazione con cui si era accostato alla conversazione, e, come emerge dalla conversazione n. 23235, non aveva esitato a chiamare, all'impronta, la Costa per riferirle del colloquio appena intercorso con [OSCURATO:PERSONA] e rappresentarle l'intenzione di non creare ulteriori problemi («... io adesso l'ho chiamata ... gliel'ho detto chiaro, dico, "guarda Giusy, tu non devi dispiacerti, a me mi ha chiamato Francesco ... e io non voglio sapere le storie vostre ... sono fatti vostri ed io non voglio starci"»). Il successivo contatto tra la Costa e [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio 2015 aveva confermato, poi, che la frequentazione tra i due si era arrestata nella seconda metà del mese di maggio. 4. A fronte di un'esegesi lineare e coerente degli elementi indiziari, il ricorrente solleva obiezioni che, portato di una diversa lettura delle acquisizioni istruttorie, non valgono a comprovare il dedotto travisamento della prova né la manifesta illogicità o la contraddittorietà dell'iter motivazionale seguito dai giudici della cautela. È questo il giudizio da esprimersi con riferimento, innanzitutto, alla natura dei rapporti che, all'atto dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA], si erano instaurati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, a dire del ricorrente, non avevano assunto frequenza ed intensità tali da configurare, tra i due, una vera e propria relazione.L'obiezione è, in sé, priva di pregio, giacché, quale che fosse lo stadio della conoscenza — e, in ultimo, il livello di intimità — tra i due, è evidente che incontri, telefonate, regali, cortesie finirono, dall'oggi al domani, per effetto dell'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA]. Deve, d'altro canto, dissentirsi dal ricorrente laddove afferma che il colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio 2015 attesta l'inesistenza, tra i due, di una pregressa relazione. È sufficiente, invero, leggere il dialogo per comprendere, piuttosto: che era stato [OSCURATO:PERSONA] ad imporre alla Costa l'improvvisa interruzione dei rapporti; che [OSCURATO:PERSONA], pur rappresentando alla donna la necessità di riconoscere priorità ad altri suoi impegni, innanzitutto familiari, non aveva chiuso, al cospetto della richiesta della donna di incontrarlo, riservatamente, anche solo per sorbire un caffè, la porta alla possibilità che, in futuro, le cose potessero cambiare («in questo momento va bene così... ...con te rimane un rapporto di amicizia perché in questa fase... ti ripeto io devo sistemare alcune cose mie che sono impellenti...»); che la Costa era sicura che [OSCURATO:PERSONA] fosse erroneamente convinto che il loro rapporto non aveva oltrepassato la sfera dell'amicizia («...tanto ti ripeto lui non sa niente di me e te, sa semplicemente che siamo amiche eravamo amici»). Del resto, già nella precedente conversazione n. 24857 del 31 maggio 2015, la Costa aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] di avere cancellato le tracce, anche telematiche, dei loro incontri e di avere mantenuto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], un contegno inteso a tranquillizzarlo, ovvero ad eludere i sospetti nati dal fortuito ascolto, da parte dell'odierno ricorrente, del colloquio tra loro intercorso il 17 maggio 2015. Non meno fallace è l'ulteriore obiezione del ricorrente, che valorizza toni e contenuti della seconda parte della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 7 maggio 2015 in funzione dimostrativa dell'illogicità della prospettazione mutuata dai giudici della cautela, stando alla quale la persona offesa avrebbe patito un effetto intimidatorio in conseguenza dell'evocazione, da parte dell'indagato, della sua militanza 'ndranghetistica, ciò che consentirebbe di rinvenire il nesso di derivazione causale tra la condotta minatoria e l'evento del delitto in contestazione. Se è vero, infatti, che la lettura integrale del dialogo che impegna le due conversazioni — intervenuta in consecuzione quasi immediata, in quanto separate solo dall'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], lesto a mettere la Costa al corrente del risentimento nutrito da [OSCURATO:PERSONA] dopo avere fortuitamente ascoltato una parte di una loro conversazione — mette in luce la piena solidarietà che la persona offesa riserva all'indagato, connessa tanto al comune inserimento nel contesto locale, cripticamente evocato come «mamma» o «famiglia», quanto alla scarsa considerazione della Costa, etichettata come donna volubile e poco affidabile, non è men vero, per converso, che l'interpretazione privilegiata dal giudice del rinvio non risulta, per questo, affetta da fratture razionali o profili di incoerenza. [OSCURATO:PERSONA], infatti, proprio in quanto appartenente al medesimo ambiente delinquenziale di [OSCURATO:PERSONA], aveva mostrato di avere subito percepito tenore e contenuto della minaccia, resa più stringente e concreta dal prospettato intervento di «amici» dell'indagato, ovvero di personaggi affiliati alla cosca nella quale egli ha militato e della quale il fratello Antonio è esponente di spicco. La repentinità con cui. [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA], la fulminea comunicazione alla Costa della sua determinazione e la sua immediata e duratura attuazione costituiscono, allora, nel ragionamento seguito dal Tribunale del riesame, il frutto della illecita pressione di [OSCURATO:PERSONA], cui egli aveva ritenuto di dovere sottostare perché consapevole della caratura criminale del suo autore. I toni concilianti ed amichevoli che contraddistinguono la seconda parte del colloquio, lungi dal fornire, come preteso dal ricorrente, la prova dell'assenza di qualsivoglia effetto intimidatorio, integrano plastico riscontro del positivo esito dell'iniziativa illecita, che aveva indotto il prudente [OSCURATO:PERSONA] a liberarsi della scomoda frequentazione con la Costa pur di preservare buone relazioni con [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi sodali. Né, va precisato a confutazione di ulteriore deduzione difensiva, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia più esplicito dello stesso indagato nell'evocare la comune intraneità a contesti di malavita organizzata rende contraddittorio il percorso argomentativo seguito dall'ordinanza impugnata, non risultando smentito, per ciò solo, che gli «amici» che [OSCURATO:PERSONA] — il quale, si rammenta, era, in quel periodo, ristretto agli arresti domiciliari con l'ausilio di strumenti elettronici di controllo che si era dichiarato pronto a dismettere, pur di far comprendere a [OSCURATO:PERSONA] quanto inconsulto e proditorio fosse stato il suo avvicinamento a quella che, sino a poco prima, era stata la sua compagna — coincidessero proprio con i componenti della «famiglia» mafiosa della quale [OSCURATO:PERSONA] era partecipe e per conto della quale, va incidentalmente notato, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] stava svolgendo l'attività imprenditoriale da lui a più riprese menzionata. Nella delineata cornice, la tenuta razionale del provvedimento impugnato non è messa a repentaglio dalla cura palesata da [OSCURATO:PERSONA] nel raccomandare a [OSCURATO:PERSONA] di non far parola con nessuno dell'accaduto, atteggiamento che l'odierno ricorrente aveva assunto solo dopo avere acquisito la sicurezza che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe adeguato al suo volere e, quindi, che non era necessario provocare l'intervento dei maggiorenti della 'ndrina, a partire dal fratello Antonio.Di marginale rilievo si rivela, del pari, la precisa individuazione delle ragioni che originarono i ripetuti incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e personaggi, quali Polito e Colace, appartenenti al medesimo ambiente criminale. La motivazione sottesa al provvedimento impugnato appare, dunque, tetragona alle censure difensive perché rispettosa dei principi di diritto enucleati dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento e consequenziale alla delibazione, non manifestamente illogica né contraddittoria, di tutte le evidenze acquisite in ordine alla vicenda in contestazione, che sono state considerate e vagliate in modo completo, nella loro globalità e senza incorrere in travisamenti di sorta. Resta acclarata, pertanto, la legittimità delle conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza — da apprezzarsi, ovviamente, nell'ottica della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. — degli elementi costitutivi, sub specie di condotta, evento e nesso di causalità, del reato di violenza privata, che, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi integrato in tutti i casi in cui la violenza o la minaccia realizzino la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo (così, tra le tante, Sez. 5, n. 40485 del 01/07/2019, P., Rv. 277748). 5. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso vertente sulla ricorrenza della circostanza aggravate dell'avere [OSCURATO:PERSONA] agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.. Il Tribunale del riesame evidenzia, in proposito, che [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso, con implicite allusioni alle proprie amicizie criminali ed alla propria onorabilità e prestigio di 'ndranghetista, della carica intimidatrice promanante dall'omonima cosca, alla cui produzione aveva contribuito egli stesso, come attestato dalla condanna per il delitto associativo da lui riportata. Aggiunge che la minaccia profferita dall'indagato era pervenuta a [OSCURATO:PERSONA], soggetto addentrato nel contesto delinquenziale di riferimento, in modo tale da provocare in lui quella che la giurisprudenza di legittimità ha definito «una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2 , n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222). Il ragionamento svolto dai giudici di rinvio, scevro da tangibili deficit razionali, non trova smentita nell'obiezione del ricorrente, che si appunta sul passaggio della conversazione del 17 maggio 2015, già esaminato, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva pregato [OSCURATO:PERSONA] di tenere all'oscuro i comuni conoscenti e, in particolare, il proprio fratello. Tale riferimento deve, infatti, per quanto sopra indicato, essere contestualizzato alla luce della consapevolezza — che l'indagato, in quel frangente, aveva definitivamente maturato — che l'effetto intimidatorio si era prodotto, in ossequio ad un cliché consueto in simili situazioni, grazie alla mera evocazione di una potente associazione mafiosa e che, pertanto, non era più necessario, ed era, anzi, superfluo, dare concretezza alla minaccia. 6. Il terzo ed ultimo motivo di ricorso intercetta il tema del rapporto tra la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere ed il decorso del tempo. In proposito, è intenso, presso la giurisprudenza di legittimità, il dibattito avente ad oggetto la rilevanza, al cospetto di gravi indizi di colpevolezza in merito a reati inseriti nel catalogo previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dello iato temporale tra i fatti in contestazione ed il momento di applicazione della misura cautelare. L'indirizzo, maggioritario, più rigoroso, che condiziona il superamento della presunzione, anche a distanza di molti anni dall'esaurimento delle condotte illecite e per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., alla prova, in positivo, della stabile rescissione dei legami tra l'indagato ed il sodalizio criminoso (così, tra le altre, Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631) e che conferma l'operatività della presunzione anche qualora il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura non è tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434), coesiste, infatti, con quello, meno diffuso, che inserisce, a determinate condizioni, il c.d. «tempo silente» nel novero degli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738) sì da imporre al giudice l'obbligo di offrire, • sul punto, puntuale motivazione (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861). Nel caso di specie, gli argomenti attraverso i quali il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio di persistenza delle esigenze cautelari appaiono in linea con il quadro normativo di riferimento, quale che sia l'opzione praticata in ordine alla questione di diritto testé delineata, sulla quale non è pertanto, necessario ulteriormente immorare.• [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, indicato quale protagonista di gravi illeciti, condannato in via definitiva per I delitto di associazione mafiosa e sottoposto, ancora di recente, ad ulteriori procedimenti penali, nel cui ambito è stato sottoposto a misure cautelari coercitive. In questa cornice, le osservazioni che il Tribunale del riesame dedica alla intensità, in positivo, delle esigenze di tutela della collettività appiano ineccepibili, in quanto accompagnate •da concreti riferimenti alla personalità dell'agente ed alle caratteristiche dell'attività illecita, comunque collocata, rispetto all'emissione dell'ordinanza genetica della misura cautelare, a distanza da considerarsi, in termini assoluti, non abnormi. Il Tribunale del riesame ha, tra l'altro, posto l'accento sulla conclamata contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con il gruppo di appartenenza, che egli non manca di vantare; ha, vieppiù, reputato ininfluente, in direzione contraria, la ripresa della relazione sentimentale con la Costa, giacché la valutazione di pericolosità, sottesa a quella di attualità delle esigenze cautelari, attiene ai suoi rapporti con la locale criminalità organizzata e non al possibile coinvolgimento in nuove dispute a sfondo sentimentale. Ha, per queste ragioni, stimato, oltrt alla persistenza di esigenze specialpreventive, l'inidoneità di misure diverse da quella di massimo rigore a tutelarle. Così facendo, ha offerto una motivazione che, nel suo complesso, si sottrae alle censure del ricorrente che vanno, pertanto, disattese. 7. Dal rigetto del ricorso dis