CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA]' A RESPONSABILITA' [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 9/2025 della CORTE D'APPELLO di TORINO,depositata il 10/03/2025 R.G.N. 366/2024;Numero registro generale 18560/2025Numero sezionale 3137/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di coNnumseigrol dioi r acdcoeltla generale 23749/2026Data pubblicazione 21/07/202630/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino,confermando la sentenza del Tribunale di Alessandria, ha esclusouna illecita somministrazione di manodopera nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. (appaltatrice di opere edilizie nel cantiereAmazon di Alessandria, sub appaltante delle opere in cementoarmato a [OSCURATO:SOCIETA]. che a sua volta aveva appaltato dette opere aEdil Emme) mentre ha dichiarato illegittimo il licenziamentointimato dalla subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s (rimastacontumace), recesso intimato a motivo della cessazione dei lavoripresso il cantiere, e – ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n.23/2015 – ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro, condannandola società al pagamento di un’indennità pari a 7 mensilità dell’ultimaretribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R.2. La Corte territoriale ha rilevato, al pari del giudice di primogrado, che le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo delgiudizio del lavoratore circa l’interposizione fittizia di manodoperaerano del tutto generiche (facendosi mero riferimento a “direttive”assunte dal Capocantiere dell’appaltatrice principale [OSCURATO:SOCIETA],senza alcun accenno al potere organizzativo esercitato dallasuddetta appaltatrice riguardo ad orari, turni, presenze) e che ladocumentazione acquisita (non contestata dal lavoratore)dimostrava la presenza giornaliere, sul cantiere, dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e del suo preposto [OSCURATO:PERSONA] (e il compito,di mera verifica e coordinamento delle lavorazioni eseguite dalleimprese subappaltatrici, di [OSCURATO:PERSONA], Capocantiere dellaTechbau); ha, infine, sottolineato che mancava qualsiasi traccia diindagine circa l’asserita non genuinità dell’appalto e del contrattodi lavoro.Numero registro generale 18560/20253. Il lavoratore ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso Npumeerro sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 23749/2026cassazione affidato a tre motivi. La società [OSCURATO:SOCIETA] ha depositatoData pubblicazione 21/07/2026controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione dell’art. 2697 c.c. essendo onere del datore dilavoro, non del lavoratore, provare la genuinità dell’appalto.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 116 e 416 c.p.c. avendo, il lavoratore originarioricorrente, allegato di prendere “direttive” dal Capocantiere dellaTechbau, [OSCURATO:PERSONA], nonché dedotto, quale capitolo di provatestimoniale, il fatto che sul cantiere non vi erano referenti [OSCURATO:PERSONA].3. Con il terzo motivo si denunzia “omessa motivazione,motivazione solo apparente su punto decisivo della controversia,nullità della sentenza” avendo, la Corte territoriale, trascurato difornire la motivazione in ordine alla organizzazione dell’appaltatrice(subappaltatrice), costituito ad hoc per l’appalto, con un capitalesociale minimo, un legale rappresentante e un Capocantiere maivisti in cantiere, e con mezzi e macchinari forniti tutti da Techbaunonché attribuito, con motivazione illogica, rilevanza adocumentazione insufficiente a dimostrare la genuinità dell’appalto.4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per lastretta connessione, sono inammissibili per plurimi motivi.5. Questa Corte, in materia di interposizione fittizia di manodopera,ha affermato che l'appalto di opere o servizi espletato con mereprestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della"organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore",previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca unNumero registro generale 18560/2025servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoNmumearo sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 23749/2026dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del meroData pubblicazione 21/07/2026coordinamento necessario per la confezione del prodotto, esercitidiretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendentidell'appaltatore (Cass. n. 15557/2019); l'utilizzazione, da partedell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornitedall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta disussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 della l. n. 1369 del1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza taleda rendere del tutto marginale ed accessorio l'apportodell'appaltatore (Cass. 18455/2023).6. La Corte territoriale, conformandosi a tali principi di diritto, hasottolineato, da una parte, che le allegazioni contenute nel ricorsointroduttivo del giudizio non indicavano specifici elementi idonei adelineare una fattispecie di interposizione illecita di manodopera, e,dall’altra, che il quadro probatorio acquisito dimostrava la genuinitàdell’appalto.7. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioniimposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., in quanto la partericorrente omette di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, ilricorso introduttivo del giudizio su cui si è appuntata la sentenzaimpugnata (evidenziandone la genericità), trascurando, altresì difornire indicazioni circa l'individuazione e il reperimento di detti attinel fascicolo processuale. Come statuito da questa Corte, ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensidell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito dispecificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce dei principicontenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre2021, in modo non eccessivamente formalistico, impone,comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenutodegli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamenteNumero registro generale 18560/2025segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Ncuomseìro sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 23749/2026Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Tale principio può ritenersi rispettatoData pubblicazione 21/07/2026“ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processualisui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, oriassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali,bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previstodall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto,specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da unriferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito incui siano stati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022),requisiti che si limitano, nel caso di specie, alla riproduzione delriferimento - nel ricorso introduttivo del giudizio - (censurato digenericità) della ricezione di “ordine e direttive” dal [OSCURATO:PERSONA] e dei capitoli di prova di analogo tenore.8. Inoltre, le censure non colgono la ratio decidendi della sentenzaimpugnata perché il ricorrente insiste sull’errato riparto dell’oneredella prova applicato dai giudici di merito ma nulla deduce sullascarsità e genericità delle allegazioni contenute nel ricorsointroduttivo del giudizio a supporto della domanda di sussistenza diun rapporto di lavoro con la committente [OSCURATO:SOCIETA] e sull’acquisitaprova della genuinità dell’appalto, argomenti entrambi richiamati afondamento della pronuncia impugnata.9. Il terzo motivo viene, poi, sviluppato sovrapponendo econfondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fattioggetto di causa, ossia alle modalità di svolgimento dell’appalto, eprofili giuridici; anche sotto tale aspetto (pur tenendo in disparte ildecisivo rilievo del divieto di proposizione del paradigma normativodi cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. in presenza di unapronuncia c.d. doppia conforme) le censure appaiono inammissibili,perché l'orientamento secondo cui un singolo motivo può esserearticolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se neNumero registro generale 18560/2025debba affermare l'inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 201Nu5m)e,ro sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 23749/2026trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliereData pubblicazione 21/07/2026con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione dilegge e quali, invece, all'accertamento dei fatti; nel caso di specie,al contrario, le doglianze operano una commistione fra profili dimerito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnareinammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare lesingole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle aduno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su diesse ( Cass. n. 26790 del 2018, Cass. n. 33399 del 2019).10. Inoltre, la nullità della sentenza per mancanza dellamotivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quando lamotivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia cosìoscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto, profiliche non ricorrono nel caso di specie.11. In definitiva, le censure formulate come violazione o falsaapplicazione di legge o come motivazione apparente mirano, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatoriooperata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità;come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione nonrappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado digiudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenzaimpugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass.n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233del 2015; Cass. n. 26860/2014).Numero registro generale 18560/2025Numero sezionale 3137/202612. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese deNul mperroe dsi erancctoelta generale 23749/2026Data pubblicazione 21/07/2026giudizio di legittimità sono definite come in dispositivo, inapplicazione dell’art. 91 cod.proc.civ.13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato– se dovuto - previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17 (legge di stabilità 2013). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentealla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimitàliquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 percompensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 18560/2025Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 23749/2026Data pubblicazione 21/07/2026