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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 08870/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 7 letti i ricorsi proposti nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi dell'ad 444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati dai ricorsi, integralmente sovrapponibili, sono inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia i patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dalle impugnazioni in esame con le quali solo apparentemente si contesta la corretta qualificazione ascritta alle condotte dei due ricorrenti ( pe la ritenuta inapplicabilità dell'aggravante di cui all'ad 80 comma 2 TUS) facendo leva su argomentazioni, inerenti al profilo soggettivo legittimante la detta applicazione, affatto legate al tenore immediato dell'imputazione e piuttosto correlate a verifiche in fatto all'evidenza distoniche rispetto al rimedio attivato; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] r - D • Al72026 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 7 letti i ricorsi proposti nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi dell'ad 444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati dai ricorsi, integralmente sovrapponibili, sono inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia i patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dalle impugnazioni in esame con le quali solo apparentemente si contesta la corretta qualificazione ascritta alle condotte dei due ricorrenti ( pe la ritenuta inapplicabilità dell'aggravante di cui all'ad 80 comma 2 TUS) facendo leva su argomentazioni, inerenti al profilo soggettivo legittimante la detta applicazione, affatto legate al tenore immediato dell'imputazione e piuttosto correlate a verifiche in fatto all'evidenza distoniche rispetto al rimedio attivato; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] r - D • Al72026 0
Sentenza Cassazione n. 08870/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris