CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 27559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 23143/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso la sentenza n. 375/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.375/2020 pubblicata il 3-07-2020 la Corte d'appello di Cagliari ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Ghana, avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere costretto dalla sua famiglia ad un matrimonio forzato, ma di aver continuato la relazione con la donna amata, che nel 2015 morì in casa del richiedente, il quale lasciò definitivamente il Ghana perché accusato della morte della donna. La Corte d'appello ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Ghana, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso sono così rubricati:«/. Art. 360, co. 1, n. 3 erronea o falsa applicazione art. 1 DL 113/18 convertito il L. 132/18;H. Art. 360 n. 3 c.p.c. erronea o falsa applicazione dell'art. 5, co. 6, Dlgs 286/98, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 8, art. 9, comma 2, art. 13, comma 1 bis e art. 27, commi 1 e 1 bis e dell'art. 16 della Direttiva Europea numero 2013/32/UE, violazione dei parametri valutativi ed interpretativi, violazione dell'obbligo di congruità dell'esame e di cooperazione istruttoria, violazione dell'obbligo di congruità della motivazione, erronea interpretazione delle disposizioni di legge art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti: l'integrazione sociale del richiedente sul [OSCURATO:PERSONA]». Con il primo motivo lamenta il ricorrente che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto applicabile nella specie la normativa in tema di protezione umanitaria di cui al d.l. n.113/2018, nonostante la domanda amministrativa fosse stata presentata prima del 5-10-2018. Con il secondo motivo si duole del rigetto della domanda di protezione umanitaria sia per vizio di violazione di legge sia per omesso esame dell'allegata sua integrazione, documentata adeguatamente (pag.11 ricorso e pag.4 - dal 2019 instaurazione di rapporto apprendistato della durata di cinque anni, frequenza di corsi di lingua italiana). 2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione del Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020). 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. 3.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata prima dell'entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) della normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n.29459/2019). 3.2. La Corte di merito non si è attenuta al suesposto principio, ha fatto applicazione del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018 (cfr. pag.8 e pag.11 della sentenza impugnata), benché la domanda fosse anteriore al 5-10-2018, considerato che il ricorso al Tribunale è stato depositato il 30-3-2017 (pag. 3 sentenza). La Corte d'appello ha affermato che la "volontà di conservare il posto di lavoro e l'integrazione nel tessuto sociale italiano esula dalle norme in commento", omettendo di effettuare la valutazione in base alle norme vigenti ratione temporis in tema di protezione umanitaria, da effettuarsi secondo i principi dettati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite del 2019 e anche dalla successiva n.24413/2021. 3.3. Con detta ultima pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire quanto già affermato con la precedente del 2019 circa i caratteri di concretezza ed effettività connotanti il giudizio di comparazione, hanno ulteriormente chiarito che i due termini di raffronto sono legati in senso inversamente proporzionale tra loro. In particolare, il maggior grado di integrazione in Italia ovvero le condizioni di vita ben integrate e documentate da parte dello straniero determineranno un minor peso della condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, e ciò in quanto la persona ben integrata e radicata, ove rimpatriata, potrebbe subire un effettivo scadimento delle condizioni di vita personali, familiari e lavorative, con il conseguente probabile vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Il giudizio di comparazione, dunque, dovrà essere effettuato tenendo conto della necessaria correlazione tra gli elementi sopra indicati in rapporto di proporzionalità inversa, mediante attribuzione ai rispettivi fattori di comparazione di un diverso peso nel senso precisato, non potendo porsi su un piano di equivalenza le documentate condizioni di integrazione e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine. L'indagine andrà condotta alla stregua del disposto dell'art. 8 CEDU, ossia occorrerà verificare se sussista il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e le condizioni di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria. A tal fine, eccezion fatta per le ipotesi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del richiedente, non è di ostacolo al riconoscimento del beneficio domandato la ritenuta non credibilità del racconto della vicenda personale reso dal richiedente asilo, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla sua posizione individuale, ma è onere del richiedente dare dimostrazione delle circostanze attinenti alla sua integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare in Italia (Cass. 41786/2021). 4. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la