CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
he ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso per l'acco- glimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, ravvi- sando gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2, cod. pen., in ipotesi commesso ai danni di M.A. , e l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., applicava, a Gaetano T.G. l, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla per- sona offesa, all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, non- ché il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la stessa. L'ordinanza veniva confermata dal Tribunale, seppur previa riqualificazione dei fatti contestati, nel diverso reato di cui all'art. 612-bis del codice penale. 2. L'indagato propone ricorso per cassazione e articola quattro motivi d'im- pugnazione. 2.1. Con il primo, in particolare, si deduce la nullità dell'ordinanza applicativa nella parte in cui non avrebbe valutato, quali elementi a favore del- l'indagato, gli atti del procedimento penale n. 10023 del 2022 R.g.n.r. iscritto a carico della stessa' M.A. , per i reati di cui agli artt. 612-bis e 582 cod. pen., in relazione ai quali l'indagato figura quale persona offesa. Elementi dai quali, se- condo la prospettazione difensiva, da un canto si sarebbe potuto evincere la re- ciprocità dei comportamenti molesti e ingiuriosi e, conseguentemente, l'insussi- stenza del reato attribuito ali T.G. e, dall'altro, parallelamente, sarebbe deriva- to un più intenso onere motivazionale in ordine alla sussistenza di uno degli eventi indicati nell'art. 612-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo, si deduce, proprio in ragione della pendenza del predetto procedimento, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona of- fesa, assunte senza le garanzie difensive e, quindi, secondo la difesa, in aperta violazione degli artt. 63, 64 e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. 2.3. Il terzo ed il quarto, in ultimo, attengono al profilo indiziario. Se- condo la difesa, in particolare, le propalazioni accusatorie rese dalla persona of- fesa si sarebbero dovute valutare alla luce della regola desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 273, comma 1-bis, e 192, comma 4, cod. proc. pen., in ragione della posizione di indagata in reato collegato rivestita dalla donna e, co- munque, tenendo presente tutti gli atti di indagine acquisiti nel procedimento penale già in precedenza evidenziato. Il Tribunale, invece, avrebbe ritenuto at- tendibili le dichiarazioni rese dalla' M.A. Isolo perché riscontrate dalle parallele dichiarazioni rese dal padre e dalla sorella, senza offrire un adeguato supporto motivazionale in ordine alla sussistenza dei presupposti normativi richiesti dal- l'art. 612-bis cod. pen. Onere motivazionale che, invece, sarebbe dovuto essere particolarmente stringente proprio alla luce della particolare posizione proces- suale assunta dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente inammissibile, ma l'ordinanza impugnata va comunque annullata, seppur limitatamente alla parte che prescrive il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, in ra- gione della genericità della relativa indicazione. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infonda- tezza. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la reciprocità dei compor- tamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, ma impone al giudice solo un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussi- stenza dell'evento di danno previsto dalla fattispecie normativa (Sez. 3, n. 45648 del 23/05/2013, Rv. 257288; Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, Rv. 247226, det- tata, quest'ultima, proprio in relazione ad un provvedimento de libertate). Ne discende che le circostanze addotte dalla difesa (peraltro, in concreto, effettivamente valutate, nella loro dimensione storica, seppur al solo fine di escluderne la rilevanza, laddove il ricorso, rispetto a siffatta ricostruzione, non aggiunge dati ulteriori dotati dei necessari caratteri di specificità, idonei ad incri- nare la razionalità della valutazione espressa dal provvedimento impugnato), in sé, non possono ritenersi elementi a favore dell'indagato e, in quanto tali, non impongono la necessità di una loro valutazione ai sensi dell'art. 292, comma 2- ter, cod. proc. pen. 2. Ugualmente inammissibile per assenza di specificità e manifesta infonda- tezza è il secondo motivo. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, prevista dall'art. 63 cod. proc. pen., è subordinata alla duplice condi- zione che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità e che questi atten- gano al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo (Sez. 2, n. 20936 del 07/04/2017, Rv. 270363). Il ricorrente ritiene che l'applicabilità della detta disposizione derivi dall'iscri- zione della M.A. nel registro degli indagati in relazione al procedimento pena- le n. 10023 del 2022 R.g.n.r., per i reati di cui agli artt. 612-bis e 582 cod. pen., in relazione ai quali l'indagato figura quale persona offesa. Ma l'assunto è mani- festamente infondato. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la persona offesa di un reato, che poi sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, non versa (sempre) in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa. Nella nozione di reati "commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre", di cui all'art. 371, comma secondo, lettera b), cod. proc. peri., infatti, rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale (Sez. 5, n. 1898 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 249045; Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008, Rv. 240947). E il "medesimo contesto spazio -temporale" deve in- tendersi nella sua stretta accezione naturalistica, con riferimento, appunto, alle medesime circostanze di tempo e di luogo nelle quali entrambi i reati sono stati consumati. Il che, all'evidenza, appare difficilmente conciliabile con la realizza- zione di un reato abituale, come quello di cui all'art. 612-bis cod pen., che, per sua natura, si perfeziona attraverso la commissione di una pluralità di condotte, protrattesi nel tempo, in diverse circostanze di spazio e di tempo. Una diversa lettura della predetta disposizione, invero, produrrebbe l'effetto, inconciliabile con una corretta attuazione della giurisdizione penale, di consentire ad una delle parti private la facoltà di incidere a proprio piacimento sulla capacità di testimo- niare del proprio accusatore (ibidem). In concreto, secondo la stessa prospettazione difensiva, i paralleli e reciproci reati avrebbero in comune (ad eccezione di un singolo episodio, in sé inidoneo a fondare Il prospettato collegamento) solo una parziale coincidenza temporale. Ma tanto, alla luce delle superiori considerazioni, è circostanza del tutto insufficiente. 3, Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, per come si è detto, attengono al profilo indiziarlo e sono anch'essi inammissibili per assenza di specificità. Appare opportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, attesa la diversa "consistenza" dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen, rispetto agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, ai fini dell'adozione dì una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. Cosicché, quelli di cui al richiamato art. 273 non de- vono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. peri., comma 2, così come chiaramente si desume dal comma 1-bis della predetta norma, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192, ma non il comma 2 dello stesso articolo (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n, 7793 dei 05/02/2013, Rv. 255053). Il giudice di merito, quindi, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, si da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensi- ve che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Cosicché, il ricorso per cessazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denun- cia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della moti- vazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguar- dano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio di motivazione). In concreto, il provvedimento impugnato, con motivazione ampia ed analiti- camente resa, indica con precisione tutti gli elementi fattuali dai quali ha ritenuto di desumere la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione alle singole contestazioni mosse. E tanto dà conto anche del particolare onere motivazionale connesso alla più volte richiamata reciprocità delle condotte. A fronte di ciò le doglianze sollevate dalla difesa risultano tutte versate in fatto, caratterizzate da genericità intrinseca e fondate su inammissibili rappre- sentazioni alternative di elementi indiziari. E ciò in presenza di argomentazioni rese a fondamento e giustificazione del provvedimento che, per come si è detto e nel complessivo quadro indiziario allo stato coerentemente ricostruito, appaio- no in sé prive di illogicità, tantomeno manifeste, e risultano, pertanto, incensu- rabili in questa sede. 4. Dato atto dell'inammissibilità del ricorso, occorre tuttavia rilevare la par- ziale genericità del provvedimento applicativo della misura, nella parte in cui, disponendo cumuiativarnente le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e di mantenimento della di- stanza dai medesimi, non specifica, nel dettaglio, l'ambito geografico del predet- to divieto (Sez. U, n. 39005 del 29/04/2021, G., Rv. 281957). La circostanza, nonostante non sia stata oggetto di specifica censura, può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, in quanto incidente suoi diritti di libertà e locomozione, il cui rilievo costituzionale impone la necessità che le pur legittime compressioni (ove giustificate, appunto, da esigenze di protezio- ne della persona offesa) siano limitate all'interno di confini rigidamente coerenti con le predette esigenze. II divieto di avvicinamento, infatti, è una misura cautelare sul generis, che impone una compressione della libertà di movimento da modulare in ragione del- la funzione di protezione della persona offesa. Cosicché, in assenza di una chiara indicazione dell'ambito geografico del divieto di avvicinamento non solo la libertà personale dell'indagato verrebbe compromessa in termini indefiniti (Sez. 6, n. 26819 del 07/04/2011, Rv. 250728), ma tale indeterminata delimitazione non sarebbe neanche coerente (in termini di stretta necessità) con la stessa funzione dì protezione che ne giustifica, in astratto, la compressione. In assenza di tale delimitazione, quindi, proprio in ragione della particolare conformazione della misura applicata ed imponendo una limitazione delle libertà costituzionali dell'indagato, essa stessa diverrebbe priva di quel contenuto mini- mo legale richiesto espressamente dalla norma, impositiva di una condotta di non facere del tutto indeterminata e, quindi, concretamente ineseguibile. In sin- tesi, una misura che oltrepassando quei confini che, in un'ottica costituzionale e in ragione della già evidenziata peculiare conformazione della misura, necessa- riamente la devono caratterizzare, diverrebbe applicata al dl fuori dei casi con- sentiti dalla legge. E ciò giustifica il rilievo officioso (nell'interesse dello stesso indagato) non essendosi, comunque, formato alcun giudicato - neppure cautelare - in conside- razione dell'impugnazione proposta e dovendo i principi generali in materia di impugnazione cedere a fronte dl un provvedimento idoneo ad incidere sullo "sta us libertatis" analogamente a quanto avviene in caso di pena illegale (Sez. 4, n. 2147 del 13/01/2021, Rv. 280482; Sez. 4, n, 31430 del 17/03/2021, Rv, 281837), 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, seppur limi- tatamente alla parte in cui, nell'imporre il divieto di avvicinamento ai luoghi abi- tualmente frequentati dalla persona offesa eio di mantenimento della distanza dai medesimi, non li indica specificamente. In ragione della natura del reato e dei rapporti tra le parti, deve essere di- sposto l'oscuramento del presente provvedimento P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata indicazione dei luoghi - diversi dall'abitazione - abitualmente frequentati dalla persona offesa cui si riferisce il divieto di avvicinamento, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 17 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]