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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 27631/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michelelliberto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, diretto a rivendicare l'applicabilità alla specie dell'ad 54 cp è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti che per quanto sintetici, sono giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle• emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il secondo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla chiesta applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp alla luce di un motivo di appello privo della puntuale indicazioni delle ragioni in fatto e diritto dirette a sostenere il relativo motivo, da ritenersi dunque inammissibile ora per allora, per la genericità dell'assunto, peraltro replicata anche in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 31 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michelelliberto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, diretto a rivendicare l'applicabilità alla specie dell'ad 54 cp è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti che per quanto sintetici, sono giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle• emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il secondo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla chiesta applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp alla luce di un motivo di appello privo della puntuale indicazioni delle ragioni in fatto e diritto dirette a sostenere il relativo motivo, da ritenersi dunque inammissibile ora per allora, per la genericità dell'assunto, peraltro replicata anche in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 27631/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris