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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 17630/2025

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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 6512/5R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].

COOP., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- e nei confronti di L’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”; - intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1470 del 2025, depositata in data 21 febbraio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 15 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 6512/2025 Numero sezionale 58/2025 Numero di raccolta generale 17630/2025 Data pubblicazione 30/06/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma, 30 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 6512/5R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- e nei confronti di L’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”; - intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1470 del 2025, depositata in data 21 febbraio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 15 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 6512/2025 Numero sezionale 58/2025 Numero di raccolta generale 17630/2025 Data pubblicazione 30/06/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 30 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4
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