CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato. Considerato che l'unico motivo dei ricorsi, relativo all'affermazione di responsabilità degli imputati, è inammissibile, poiché, per un verso, articola censure del tutto astratte e, per altro verso, risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha valorizzato l'identificazione come appartenente a Mele dell'auto con la quale i complici raggiunsero l'auto poi rubata e le impronte digitali di Imperatore rinvenute su quest'ultima) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il