Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08533/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del 18 ottobre 2022 della Corte d'appello di Roma del 18.10.2022 di conferma della sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] dei Cavalieri il 22 ottobre 2012.

Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorrente si limita a ribadire che la condotta del pedone avrebbe dovuto essere considerata atipica e non prevedibile e che la velocità di marcia dell'imputato era inferiore ai limiti consentiti, ma non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

I giudici hanno dato atto che l'imputato aveva tenuto una velocità non adeguata alle condizioni della strada, caratterizzata dalla presenza di abitazioni private e esercizi commerciali e nella quale figurava anche un cartello indicante "pericolo per attraversamento pedonale" e che, dunque, la presenza dei pedoni era addirittura preannunciata, mentre il concorso di colpa della vittima non valeva ad elidere la sua responsabilità.

Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto reiterativo della censura già disattesa dalla Corte di Appello che ha evidenziato come la individuazione della pena era stata improntata a criteri di mitezza.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Conskj4iete estensore Il PrekJ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del 18 ottobre 2022 della Corte d'appello di Roma del 18.10.2022 di conferma della sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] dei Cavalieri il 22 ottobre 2012. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente si limita a ribadire che la condotta del pedone avrebbe dovuto essere considerata atipica e non prevedibile e che la velocità di marcia dell'imputato era inferiore ai limiti consentiti, ma non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici hanno dato atto che l'imputato aveva tenuto una velocità non adeguata alle condizioni della strada, caratterizzata dalla presenza di abitazioni private e esercizi commerciali e nella quale figurava anche un cartello indicante "pericolo per attraversamento pedonale" e che, dunque, la presenza dei pedoni era addirittura preannunciata, mentre il concorso di colpa della vittima non valeva ad elidere la sua responsabilità. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto reiterativo della censura già disattesa dalla Corte di Appello che ha evidenziato come la individuazione della pena era stata improntata a criteri di mitezza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Conskj4iete estensore Il PrekJ
Sentenza Cassazione n. 08533/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris