CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 17037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSabrina Oliveri-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 329/2023 depositatail 28 marzo 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.- In data 31 luglio 2007 veniva stipulato un atto notarile di cessione diquote sociali rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA], che vedeva GabriellaNumero registro generale 14827/2023Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 17037/2026Data pubblicazione 30/05/2026Cipriano e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, quali cedenti, e [OSCURATO:PERSONA] eCorniche s.r.l., dall’altro, quali cessionarie. All'interno dell'atto di cessioneveniva inserita una dichiarazione di riconoscimento di debito, per cui lasocietà ceduta non aveva debiti verso terzi ad eccezione di quello pari a€ 750.000,00 verso la ditta individuale impresa turistica [OSCURATO:PERSONA] .L'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione nei confronti delnotaio [OSCURATO:PERSONA], richiedendo il pagamento della tassa di registro di €22.500 (pari al 3% di € 750.000, ai sensi dell'art. 9 tariffa parte 1 del T.U.131/86) relativa al riconoscimento di debito contenuto nell'atto. [OSCURATO:PERSONA] fronte di tale richiesta presentava autonomamente, e senza informare leparti, una domanda di autotutela all'Agenzia delle Entrate, ritenendo che ilriconoscimento di debito non dovesse essere tassato. La domanda venivarespinta dall'Agenzia delle Entrate e, a seguito del mancato pagamento,Equitalia notificava al notaio una cartella esattoriale per l'importocomplessivo di € 33.254,82.[OSCURATO:PERSONA] emetteva, a quel punto, parcella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eCipriano per l'importo di € 33.254,82, ritenendo di dover essere rimborsatodelle somme pagate (o da pagare) all'Agenzia delle Entrate: parcella chenon veniva pagata.2.- Conseguentemente, il [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Genova undecreto ingiuntivo (n. 2207/2010 del 15/6/2010), immediatamenteesecutivo, per € 33.254,82 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia,accogliendo l’opposizione dei suddetti, il Tribunale di Genova lo revocava,affermando che il credito azionato non si riferiva a compenso professionalebensì a preteso rimborso, con conseguente difetto di certezza ed esigibilità.3.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello chiedendo la condanna del QuarteroMichel al pagamento di € 22.500,00 (solo la tassa di registro, non piùl'importo complessivo); con sentenza n. 229 del 09/02/2018, la Corted'Appello di Genova lo respingeva.Numero registro generale 14827/2023Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 17037/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione con tre motivi: 1. Omesso esame didocumenti attestanti l'avvenuto pagamento dell'imposta (art. 360 n. 5c.p.c.); 2. Violazione delle norme sul diritto di surroga del notaio (art. 360n. 3 c.p.c.); 3. Violazione dell'obbligo di decidere sul merito accogliendo ladomanda (art. 360 n. 3 c.p.c.).Con ordinanza n. 1592/2020, la Corte di Cassazione accoglieva il primomotivo, ritenendo assorbiti gli altri, cassava la sentenza e rinviava alla Corted'Appello di Genova.4.- [OSCURATO:PERSONA] riassumeva dunque il giudizio, all’esito del quale, consentenza n. 329 del 28/3/2023, la Corte d'Appello condannava il Quarteroal pagamento al [OSCURATO:PERSONA] di € 22.500,00 oltre interessi, e alle spese di tuttii gradi di giudizio. La Corte motivava riconoscendo che il notaio ha sì doveridi informazione e consulenza (artt. 1175, 1176 co. 2, 1375 c.c.) e deveinformare sulle conseguenze fiscali dell’atto rogato, ma questo obbligo non può ritenersi esteso al punto da ricomprendervi anche leinformazioni per eludere l'imposta applicata sugli atti soggetti a registro ;e comunque il [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato che, se informato, non avrebbeinserito il riconoscimento di debito nell’atto di cessione.5.- Ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi di censura. Ne ha chiestoil rigetto il notaio [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Entrambi hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo prospetta violazione degli artt. 1175, 1176 co. 2, 1375c.c., dell'art. 47 L. 89/1913 (Legge Notarile) modificato dalla L. 246/2005,e dell'art. 42 dei Principi di deontologia professionale dei notai (CNN deliberan. 2/56 del 5/4/2008).1.1.- La Corte d'Appello avrebbe errato nell'escludere la responsabilità delnotaio pur avendo riconosciuto i suoi obblighi di informazione e consulenza.La Corte avrebbe correttamente richiamato i principi per cui il notaio devecompiere attività preparatorie e successive necessarie alla esecuzioneNumero registro generale 14827/2023Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 17037/2026Data pubblicazione 30/05/2026dell’atto; deve adempiere all'obbligo di consiglio o dissuasione; devesvolgere consulenza anche fiscale; deve far conseguire alle parti il regimefiscale più favorevole. Obblighi riconducibili altresì alla legge notarile ederivanti dai principi deontologici. Tuttavia, secondo il ricorrente, la Corteavrebbe errato nell’affermare che tali obblighi informativi non (possono)ritenersi estesi al punto da ricomprendervi anche le informazioni per eluderel'imposta applicata sugli atti soggetti a registro .Per contro, non si sarebbe trattato di "eludere" l'imposta, ma di informarepreventivamente le parti che inserire il riconoscimento di debito avrebbecomportato una tassazione di € 22.500, consentendo loro di decidere seinserirlo o meno. Ed invero, se informate di una tassazione così elevata peruna dichiarazione accessoria (il debito risultava comunque dalle scritturecontabili), le parti non l'avrebbero certamente inserita.1.2.- Il motivo è infondato.Come si è detto, nell’atto di cessione delle quote è stata inserita unadichiarazione con cui si è riconosciuto un debito della società ceduta a favoredel socio cedente, ossia dell’attuale ricorrente, il quale sostiene che, se ilnotaio l’avesse avvisato del fatto che tale riconoscimento era soggetto atassazione, non l’avrebbe fatto inserire nell’atto.Il che significa chiaramente che l’informazione del notaio sarebbe servita adeludere l’imposta, ossia che la dichiarazione sarebbe stata di tenore diverso,come è riconosciuto con il terzo successivo motivo.Dunque, che l’obbligo di informazione a carico del notaio servisse a fareevitare l’imposta è dimostrato dal fatto che, se fosse stato informato, ilricorrente avrebbe percorso soluzioni alternative: non è che avrebbe evitatodel tutto di farsi riconoscere il credito - soluzione questa legittima - maavrebbe ottenuto quel risultato (farsi riconoscere il credito) in modo diverso,ovvero in modo da non pagare l’imposta. Ne deriva dunque chel’informazione invocata, e di cui si lamenta omissione, era finalizzata perl’appunto a non corrispondere l’imposta su un atto di riconoscimento delNumero registro generale 14827/2023Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 17037/2026Data pubblicazione 30/05/2026debito: quest’ultimo sarebbe stato posto in essere con modalità tali da nonpoter essere tassato.Pertanto, va affermato il principio per cui, pur essendo obbligo del notaio diinformare la parte che una certa dichiarazione di scienza, riportata nell’attonotarile (nella specie, un riconoscimento di debito) è soggetta a tassazione,tuttavia, la parte non può dolersi se l’informazione è stata omessa quandose ne sarebbe avvalsa per eludere l’imposta. Né ovviamente rientra tra gliobblighi di informazione del notaio suggerire come eludere quellatassazione.2.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1218, 2697 c.c. e 115co. 2 c.p.c.2.1. - La Corte d’appello avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova.In tema di responsabilità contrattuale, a fronte dell'eccezione diinadempimento del creditore ([OSCURATO:PERSONA]), è il debitore ([OSCURATO:PERSONA]) a doverprovare il corretto adempimento (art. 1218 c.c.).Dunque, secondo il ricorrente, il notaio avrebbe dovuto provaredocumentalmente di aver informato le parti della tassazione di € 22.500; diaver prospettato soluzioni alternative; di essersi fatto sottoscrivere dalleparti il consenso consapevole a inserire il riconoscimento di debitononostante la tassazione.Di conseguenza, la Corte avrebbe preteso che fosse il [OSCURATO:PERSONA] a fornire la"prova negativa" che, se informato, non avrebbe inserito il riconoscimentodi debito, "anche eventualmente in modo indiretto a mezzo di presunzionipurché gravi, precise e concordanti".Tra l’altro, questa prova deriverebbe da fatto notorio di comune esperienza:sarebbe evidente, secondo il ricorrente, che nessuna parte, informata diuna tassazione ulteriore di € 22.500 per una dichiarazione accessoria,l'avrebbe inserita, potendo percorrere soluzioni alternative.2.2.- Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi, laquale non inverte l’onere della prova in materia di responsabilitàNumero registro generale 14827/2023Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 17037/2026Data pubblicazione 30/05/2026contrattuale: che il notaio non abbia avvisato del fatto che il riconoscimentodi debito era soggetto a tassazione è ammesso, non è controverso, edunque non era un fatto da provare. La ratio decidendi, come si è visto, èaltra e diversa, ed è nel senso che non rientra tra gli obblighi del notaiodare informazioni che possano servire ad eludere l’imposta di registro.Né può dirsi che, anche ammesso che l’onere non sia stato invertito, è statocomunque assolto dal ricorrente, dato che questi ha dimostrato che, seinformato della tassazione, non avrebbe fatto inserire la dichiarazione.Ciò per due ragioni. La prima è che una tale prova non può essere fornita,come pretende il ricorrente, mediante fatto notorio, il quale deve averecarattere generale ed obiettivo (Cass. 5530/2017), ma soprattutto deveessere acquisito alla conoscenza comune come certo (Cass. 7726/2019); equi invece viene invocato come fatto notorio una circostanza specifica erelativa al singolo contraente. Di per sé, non è notorio cosa avrebbe fattoun singolo e determinato soggetto. Il notorio è ciò che la collettività (unadeterminata collettività) sa o conosce, non ciò che si presume avrebbe fattoun singolo individuo.Ma, a parte questo, oggetto della prova non era la dimostrazione che, avutaconoscenza della tassazione, il ricorrente avrebbe risolto in modo diverso,facendosi riconoscere il debito in modo da evitare che la relativadichiarazione fosse tassata, poiché tale prova avrebbe avuto ad oggettoproprio l’elusione della imposta. Piuttosto, la prova aveva ad oggetto ladimostrazione che, ove informato, il ricorrente avrebbe rinunciato alriconoscimento del suo credito, perché solo in tal modo avrebbe evitatol’imposta senza eluderla.La Corte territoriale ha ritenuto una siffatta dimostrazione non fornita, etale giudizio costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito, noncensurabile in cassazione se non per difetto di motivazione; né – peraltro -risulta smentita dal ricorrente, che adduce a ragione contraria solamente ilgià citato argomento del fatto notorio.Numero registro generale 14827/2023Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 17037/2026Data pubblicazione 30/05/20263.- Il terzo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360co. 1 n. 5 c.p.c., ossia della domanda di autotutela presentataautonomamente dal notaio [OSCURATO:PERSONA].3.1. - La Corte territoriale non avrebbe considerato l'istanza di autotutela(doc. n. 11 del fascicolo di primo grado), che sarebbe stata prova decisivadell'omessa informazione. Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA], ricevuto l'avvisodi liquidazione, aveva presentato di sua iniziativa una domanda diautotutela all'Agenzia delle Entrate, opponendosi alla tassazione: il chedimostrerebbe che egli era convinto che il riconoscimento di debito noncomportasse alcuna imposta; e se era convinto dell'assenza di imposta, nonavrebbe potuto informare le parti di un onere fiscale che egli stesso ritenevainesistente. Se fosse stato consapevole dell'onere e lo avesse comunicato,avrebbe semplicemente informato le parti dell'avviso per farlo pagarePresentando l'autotutela si sarebbe esposto al rischio di aggravio persanzioni e interessi (come verificatosi: € 6.750,00 + € 928,14).Talicircostanze erano state evidenziate in primo grado (pag. 3 punto 5dell'opposizione) e nel giudizio di rinvio (pagg. 18-19 comparsa dicostituzione).3.2.- Il motivo non ha consistenza: postula che la decisione impugnataabbia assunto come fornita l’informazione.In realtà è pacifico il contrario: che l’informazione non è stata data, ma chenon era obbligatorio darla. Dunque, l’omissione di quell’atto (istanza diautotutela) non è decisiva, poiché non aggiungerebbe alcunché a quantogià accertato.4. Il ricorso va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 14827/2023Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 17037/2026Data pubblicazione 30/05/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente lespese, che liquida in euro 6000 per compensi, oltre agli esborsi liquidati ineuro 200, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi