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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 70/1993

ECLI:IT:COST:1993:70
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Un ex dirigente della [OSCURATO:SOCIETA]. (del gruppo EMS), posto in quiescenza con effetto dal 31 dicembre 1976, adiva il Giudice del lavoro di Palermo perché gli fossero riconosciuti i benefici economici previsti a seguito della sentenza n. 180 del 1987 della Corte Costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] considerava che, nell'ambito del piano di risanamento, ristrutturazione e potenziamento delle aziende controllate dall'EMS, in base all'art. 4 ultimo comma, della legge regionale della [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 1976, n. 77, si applicano i benefici di cui agli artt. 6, 8, 9 e 10 della legge della stessa regione 6 giugno 1975, n. 42, ai "dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]" i cui rapporti di lavoro fossero stati risolti con anticipo; che per "dipendenti" dovessero intendersi solo gli operai e gli impiegati con esclusione dei dirigenti.

Sicché la domanda dell'attore non poteva accogliersi.

Sollevava, quindi, questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale citata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbero ingiustamente e ingiustificatamente discriminati i dirigenti [OSCURATO:SOCIETA] pur dipendenti dell'azienda.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata, e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA].

2.1. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente della Giunta della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione, osservando che i richiamati artt. 6, 8 e 9 della legge regionale n. 42 del 1975 devono interpretarsi nel senso dell'applicabilità dei benefici medesimi in favore anche dei dirigenti, attesa altresì l'impossibilità di una loro discriminazione per effetto della stessa normativa richiamata, come emendata dalla citata sentenza di questa Corte n. 180 del 1987.

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 4, ultimo comma, della legge regionale della [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 1976, n. 77, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle provvidenze previste dagli artt. 6 e 9 della legge della medesima Regione 6 giugno 1975, n. 42 nei confronti dei dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA], violi l'art. 3 della Costituzione, in quanto discriminerebbe, senza alcuna giustificazione ragionevole tale categoria di lavoratori rispetto ad altri dipendenti della stessa [OSCURATO:SOCIETA], inquadrati in diversa categoria.

2. - La questione non è fondata per quanto si dirà.

Si è già affermato (sent. n. 180 del 1987) che, pur essendo innegabile la sussistenza nell'ambito aziendale di una differenziazione tra operai, impiegati e dirigenti, per cui si giustifica un diverso trattamento dei dirigenti rispetto agli operai e agli impiegati sia per i licenziamenti individuali che per quelli collettivi, tuttavia, nell'ambito dell'applicazione degli artt. 6, primo comma, e 9 della legge regionale n. 42 del 1975 non sussiste alcuna valida ragione che fondi il diniego della concessione anche ai dirigenti dei benefici accordati a tutti gli altri dipendenti che perdono improvvisamente il lavoro.

Tanto più che essi incontrano se non una maggiore, almeno una pari difficoltà nel trovare una nuova sistemazione, sicché la dizione "dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]" ai quali si applicano i benefici di cui agli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1975 deve ritenersi comprensiva, oltre che degli operai e degli impiegati, anche dei dirigenti.

Conseguentemente della questione sollevata deve dichiararsi la infondatezza.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale della [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 1976, n. 77 (Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'[OSCURATO:PERSONA], approvazione del piano di investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Un ex dirigente della [OSCURATO:SOCIETA]. (del gruppo EMS), posto in quiescenza con effetto dal 31 dicembre 1976, adiva il Giudice del lavoro di Palermo perché gli fossero riconosciuti i benefici economici previsti a seguito della sentenza n. 180 del 1987 della Corte Costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] considerava che, nell'ambito del piano di risanamento, ristrutturazione e potenziamento delle aziende controllate dall'EMS, in base all'art. 4 ultimo comma, della legge regionale della [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 1976, n. 77, si applicano i benefici di cui agli artt. 6, 8, 9 e 10 della legge della stessa regione 6 giugno 1975, n. 42, ai "dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]" i cui rapporti di lavoro fossero stati risolti con anticipo; che per "dipendenti" dovessero intendersi solo gli operai e gli impiegati con esclusione dei dirigenti. Sicché la domanda dell'attore non poteva accogliersi. Sollevava, quindi, questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale citata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbero ingiustamente e ingiustificatamente discriminati i dirigenti [OSCURATO:SOCIETA] pur dipendenti dell'azienda. 2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata, e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente della Giunta della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione, osservando che i richiamati artt. 6, 8 e 9 della legge regionale n. 42 del 1975 devono interpretarsi nel senso dell'applicabilità dei benefici medesimi in favore anche dei dirigenti, attesa altresì l'impossibilità di una loro discriminazione per effetto della stessa normativa richiamata, come emendata dalla citata sentenza di questa Corte n. 180 del 1987. 1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 4, ultimo comma, della legge regionale della [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 1976, n. 77, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle provvidenze previste dagli artt. 6 e 9 della legge della medesima Regione 6 giugno 1975, n. 42 nei confronti dei dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA], violi l'art. 3 della Costituzione, in quanto discriminerebbe, senza alcuna giustificazione ragionevole tale categoria di lavoratori rispetto ad altri dipendenti della stessa [OSCURATO:SOCIETA], inquadrati in diversa categoria. 2. - La questione non è fondata per quanto si dirà. Si è già affermato (sent. n. 180 del 1987) che, pur essendo innegabile la sussistenza nell'ambito aziendale di una differenziazione tra operai, impiegati e dirigenti, per cui si giustifica un diverso trattamento dei dirigenti rispetto agli operai e agli impiegati sia per i licenziamenti individuali che per quelli collettivi, tuttavia, nell'ambito dell'applicazione degli artt. 6, primo comma, e 9 della legge regionale n. 42 del 1975 non sussiste alcuna valida ragione che fondi il diniego della concessione anche ai dirigenti dei benefici accordati a tutti gli altri dipendenti che perdono improvvisamente il lavoro. Tanto più che essi incontrano se non una maggiore, almeno una pari difficoltà nel trovare una nuova sistemazione, sicché la dizione "dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]" ai quali si applicano i benefici di cui agli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1975 deve ritenersi comprensiva, oltre che degli operai e degli impiegati, anche dei dirigenti. Conseguentemente della questione sollevata deve dichiararsi la infondatezza. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale della [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 1976, n. 77 (Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'[OSCURATO:PERSONA], approvazione del piano di investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 70/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris