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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 38439/2023

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ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], in proprio 2) [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della Ca.Me s.r.I., k/. 3) [OSCURATO:PERSONA], 4) [OSCURATO:PERSONA], 5) [OSCURATO:PERSONA], 6) [OSCURATO:PERSONA], 7) [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, sezione per le misure di prevenzione, in seguito alla restituzione di beni oggetto di confisca nella procedura di prevenzione n. 46/2016 avviata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ha approvato, ex art. 43 d.l.vo n. 159 del 2011, il rendiconto di gestione depositato dall'amministratore giudiziario e le sue successive integrazioni a seguito delle osservazioni presentate, nella qualità di terzi interessati, da diversi soggetti tra i quali gli odierni ricorrenti.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] instano quali soci della Ca.Me. s.r.I., compagine che gestisce un bar con annessa tabaccheria in Roma e [OSCURATO:PERSONA] è anche amministratore unico della società e titolare di una ditta individuale. [OSCURATO:PERSONA] è la titolare dell'azienda esercente attività di ristorazione in Roma denominata "[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] è titolare della ditta individuale omonima. [OSCURATO:PERSONA] è titolare di un conto corrente bancario.

Tutti i beni riferibili ai ricorrenti erano stati a loro restituiti.

2. Essi ricorrono per cassazione, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono violazione di legge e motivazione apparente.

I ricorrenti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia approvato il rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario senza tenere conto delle contestazioni che i ricorrenti, per il tramite del loro consulente tecnico, avevano prospettato su specifiche voci contabili, così come previsto dall'art. 47, comma 4, d.l.vo 159 del 2011, secondo quanto riportato ai fgg. 5 e 6 del ricorso.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono: 1) violazione di legge per avere il Tribunale approvato il rendiconto di gestione senza tenere conto delle specifiche critiche difensive su singole voci contabili (incasso canoni di locazione ed effettiva destinazione delle somme): 2) violazione di legge per avere il Tribunale approvato il rendiconto nonostante al momento della restituzione dei beni le giacenze fossero inferiori a quelle esistenti al momento del sequestro e declinato la propria competenza, riconoscendola al giudice civile, in relazione alla istanza di restituzione dei frutti civili maturati nell'ambito dei sequestri di prevenzione per l'affitto delle aziende. 2 w [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, ad eccezione di quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono fondati in ragione di quanto qui di seguito evidenziato. 1.In ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità indicata in intestazione), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui posizioni sono sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che l'art. 43, comma 2, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 1591 prevede che il rendiconto dell'amministratore giudiziario debba indicare le somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale; esso deve contenere in allegato - e per quel che qui interessa - "i documenti giustificativi".

In proposito, è utile richiamare e ribadire quanto precisato nella sentenza di questa Corte di legittimità Sez. 6, n. 29907 del 14/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276464, laddove, a fg. 4 della motivazione, si è sottolineato che il giudizio del Tribunale - volto alla valutazione di eventuali irregolarità del rendiconto a seguito di contestazioni degli interessati - deve essere effettuato su tutta la documentazione disponibile, ivi compresa quella che è o dovrebbe essere allegata al rendiconto (nello stesso senso e ancor più di recente, Sez. 1, n. 19669 del 12/02/2021, Santangelo, Rv. 281364.

Fg. 7 della motivazione).

L'art. 43 citato, al comma 4 prevede che le contestazioni dei soggetti interessati devono avere ad oggetto singole voci contabili e devono essere specifiche.

Ebbene, nel caso in esame, alcune delle voci indicate a fg. 8 e 9 del provvedimento impugnato - nella parte in cui il Tribunale ha richiamato le contestazioni dei ricorrenti veicolate attraverso la consulenza tecnica del dottor [OSCURATO:PERSONA] - sono specifiche ed ineriscono a singole voci contabili, così come quelle, in parte diverse, alle quali fa riferimento il ricorso ai fgg. 5 e 6 e che erano contenute nella consulenza, secondo quanto verificato in questa sede.

Con le segnalazioni dei ricorrenti si era voluto, infatti, sostenere come il rendiconto non fosse sorretto da documenti giustificativi (ad esempio, fatture di acquisto di beni o quietanze di pagamenti previsti), così da rilevarne la non completezza, che pure lo stesso Tribunale correttamente ha ritenuto essere necessaria per l'approvazione del rendiconto (fg. 10 del provvedimento impugnato), in disparte ogni valutazione relativa alle critiche delle parti interessate sulle scelte gestionali ("i criteri ed i risultati di gestione") dell'amministratore giudiziario che non sono ammissibili secondo quanto previsto dal richiamato art. 43, comma 4, d.l.vo 159/2011.

2. Per quanto attiene al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue.

2.1. Le censure proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non hanno fondamento.Quest'ultima - che a differenza delle altre ricorrenti non è titolare di alcuna azienda - aveva lamentato soltanto "l'omessa restituzione da parte del FUG della somma di euro 5238,76 giacente sul conto bancario acceso presso la UBI Banca la cui confisca era stata revocata" (fg. 13 del provvedimento impugnato).

Rispetto a tale richiesta, ribadita in ricorso, il Tribunale ha offerto una motivazione con la quale la ricorrente non si confronta, così dimostrando la genericità dei suoi assunti (cfr. fg. 14 del provvedimento impugnato allorquando il Tribunale ha precisato che le somme di cui si discute erano state accreditate sul conto di gestione depositato dall'amministratore giudiziario ed i dati contabili riscontravano sia le entrate che le uscite).

2.2. In ordine alla posizione delle altre due ricorrenti, deve premettersi, in punto di diritto e tenuto conto di quanto contrariamente si sostiene in ricorso, che le giacenze inerenti alla amministrazione giudiziaria, in considerazione della fluidità e dinamicità che la caratterizza, devono essere valutate al momento della restituzione dei beni e non con riguardo al loro valore al momento del provvedimento ablativo.

Nello stesso ricorso è citata la sentenza di legittimità che ha ribadito tale incontestato principio (Sez. 1, n. 14528 del 11/03/2021, Carboni, Rv. 281184, secondo cui, la restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, effettuata a seguito di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte privata, deve essere disposta ed eseguita con riguardo alla consistenza attuale dei beni medesimi, comprensivi dell'eventuale incremento di valore derivante dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione, diverse da quelle relative al pagamento dei compensi da corrispondersi all'amministratore giudiziario.

Nello stesso senso, Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, Richichi, Rv. 260644).

2.3. Anche in relazione alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve farsi applicazione dei principi già esposti con riguardo al primo ricorso in ordine alla valutazione, che pertiene al Tribunale, del rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario in uno ai documenti giustificativi che devono essere allegati e, più in generale, a tutta la documentazione contabile disponibile.

Anche le citate ricorrenti avevano criticato l'incompletezza di singole voci contabili, in particolare della congruenza di quelle inerenti ai canoni di locazione delle aziende di loro interesse nel periodo di riferimento.

Il Tribunale di ciò ha dato atto ai fgg. 13-15 del provvedimento impugnato, ritenendo, tuttavia, erroneamente di declinare la propria competenza, individuandola in quella del giudice civile, trattandosi di questioni inerenti al "merito" della gestione e relative alla maturazione di frutti civili.

L'assunto non è corretto.In proposito, vanno richiamati e condivisi i principi affermati dalle sentenze di legittimità prima citate in relazione alla valutazione delle giacenze dell'amministrazione giudiziaria, che proprio in quanto rapportata alla fase finale di una gestione dinamica "per conto di chi spetta", deve confrontarsi anche con le questioni inerenti ad eventuali frutti, in ordine alla consistenza dei quali il Tribunale delle misure di prevenzione è l'organo competente a pronunciarsi.

Nella motivazione della sentenza Sez. 1, n. 14528 del 11/03/2021, Carboni, Rv. 281184, si legge: "il sequestro di prevenzione introduce una fase gestionale "per conto di chi spetta" (analoga a quella prevista dalla disciplina fallimentare), che non solo ha un finalismo imposto per legge nel senso sopra descritto, ma anche non può prescindere dalle caratteristiche dei beni oggetto di gestione e, dunque, dalla loro attitudine a produrre frutti che si è continuata a manifestare allo stesso modo durante l'amministrazione giudiziaria.

Da ciò deriva l'impossibilità di una diversa considerazione di tali frutti rispetto ai beni che li hanno prodotti, quando all'esito della procedura sia disposta la restituzione stante l'infondatezza del sequestro dei beni di cui si è preservata la redditività "per conto di chi spetta".

Questa Corte ha, altresì, rilevato che la controversia in materia, tenuto conto della necessità della quantificazione dei frutti durante l'amministrazione e dell'individuazione delle spese come sopra da detrarre, si interseca con quella dell'approvazione del rendiconto previsto dal D.M. 1 febbraio 1991, n. 293, la cui disciplina è stata trasfusa con modificazioni nell'art. 43, d.lgs. n. 159 del 2011.

Tale disciplina, in caso di controversia, rimasta non risolta, attribuisce ogni competenza ai fini della decisione al Tribunale nella sua composizione collegiale.

La lettura appena esposta non può che valere anche nel caso, come quello in trattazione, in cui i frutti su cui sorge la controversia siano costituiti dai canoni derivanti dai beni destinati a locazione dei quali è stata disposta la restituzione".

3. Per tutte le ragioni fin qui espresse, il provvedimento deve essere annullato in ordine alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di cui alla intestazione), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre deve essere rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

In sede di rinvio, il Tribunale dovrà rivalutare le questioni poste dai ricorrenti in ossequio ai principi di diritto formulati in questa sede e, ove ravvisi irregolarità o profili di incompletezza del rendiconto, dovrà invitare l'amministratore, con ordinanza esecutiva, alle necessarie modifiche od integrazioni (Sez. 6, n. 29907 del 14/05/2019, già più sopra richiamata). 5 [(11( P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti degli altri ricorrenti e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.07.2023.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], in proprio 2) [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della Ca.Me s.r.I., k/. 3) [OSCURATO:PERSONA], 4) [OSCURATO:PERSONA], 5) [OSCURATO:PERSONA], 6) [OSCURATO:PERSONA], 7) [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, sezione per le misure di prevenzione, in seguito alla restituzione di beni oggetto di confisca nella procedura di prevenzione n. 46/2016 avviata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ha approvato, ex art. 43 d.l.vo n. 159 del 2011, il rendiconto di gestione depositato dall'amministratore giudiziario e le sue successive integrazioni a seguito delle osservazioni presentate, nella qualità di terzi interessati, da diversi soggetti tra i quali gli odierni ricorrenti. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] instano quali soci della Ca.Me. s.r.I., compagine che gestisce un bar con annessa tabaccheria in Roma e [OSCURATO:PERSONA] è anche amministratore unico della società e titolare di una ditta individuale. [OSCURATO:PERSONA] è la titolare dell'azienda esercente attività di ristorazione in Roma denominata "[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] è titolare della ditta individuale omonima. [OSCURATO:PERSONA] è titolare di un conto corrente bancario. Tutti i beni riferibili ai ricorrenti erano stati a loro restituiti. 2. Essi ricorrono per cassazione, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono violazione di legge e motivazione apparente. I ricorrenti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia approvato il rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario senza tenere conto delle contestazioni che i ricorrenti, per il tramite del loro consulente tecnico, avevano prospettato su specifiche voci contabili, così come previsto dall'art. 47, comma 4, d.l.vo 159 del 2011, secondo quanto riportato ai fgg. 5 e 6 del ricorso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono: 1) violazione di legge per avere il Tribunale approvato il rendiconto di gestione senza tenere conto delle specifiche critiche difensive su singole voci contabili (incasso canoni di locazione ed effettiva destinazione delle somme): 2) violazione di legge per avere il Tribunale approvato il rendiconto nonostante al momento della restituzione dei beni le giacenze fossero inferiori a quelle esistenti al momento del sequestro e declinato la propria competenza, riconoscendola al giudice civile, in relazione alla istanza di restituzione dei frutti civili maturati nell'ambito dei sequestri di prevenzione per l'affitto delle aziende. 2 w [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, ad eccezione di quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono fondati in ragione di quanto qui di seguito evidenziato. 1.In ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità indicata in intestazione), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui posizioni sono sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che l'art. 43, comma 2, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 1591 prevede che il rendiconto dell'amministratore giudiziario debba indicare le somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale; esso deve contenere in allegato - e per quel che qui interessa - "i documenti giustificativi". In proposito, è utile richiamare e ribadire quanto precisato nella sentenza di questa Corte di legittimità Sez. 6, n. 29907 del 14/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276464, laddove, a fg. 4 della motivazione, si è sottolineato che il giudizio del Tribunale - volto alla valutazione di eventuali irregolarità del rendiconto a seguito di contestazioni degli interessati - deve essere effettuato su tutta la documentazione disponibile, ivi compresa quella che è o dovrebbe essere allegata al rendiconto (nello stesso senso e ancor più di recente, Sez. 1, n. 19669 del 12/02/2021, Santangelo, Rv. 281364. Fg. 7 della motivazione). L'art. 43 citato, al comma 4 prevede che le contestazioni dei soggetti interessati devono avere ad oggetto singole voci contabili e devono essere specifiche. Ebbene, nel caso in esame, alcune delle voci indicate a fg. 8 e 9 del provvedimento impugnato - nella parte in cui il Tribunale ha richiamato le contestazioni dei ricorrenti veicolate attraverso la consulenza tecnica del dottor [OSCURATO:PERSONA] - sono specifiche ed ineriscono a singole voci contabili, così come quelle, in parte diverse, alle quali fa riferimento il ricorso ai fgg. 5 e 6 e che erano contenute nella consulenza, secondo quanto verificato in questa sede. Con le segnalazioni dei ricorrenti si era voluto, infatti, sostenere come il rendiconto non fosse sorretto da documenti giustificativi (ad esempio, fatture di acquisto di beni o quietanze di pagamenti previsti), così da rilevarne la non completezza, che pure lo stesso Tribunale correttamente ha ritenuto essere necessaria per l'approvazione del rendiconto (fg. 10 del provvedimento impugnato), in disparte ogni valutazione relativa alle critiche delle parti interessate sulle scelte gestionali ("i criteri ed i risultati di gestione") dell'amministratore giudiziario che non sono ammissibili secondo quanto previsto dal richiamato art. 43, comma 4, d.l.vo 159/2011. 2. Per quanto attiene al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue. 2.1. Le censure proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non hanno fondamento.Quest'ultima - che a differenza delle altre ricorrenti non è titolare di alcuna azienda - aveva lamentato soltanto "l'omessa restituzione da parte del FUG della somma di euro 5238,76 giacente sul conto bancario acceso presso la UBI Banca la cui confisca era stata revocata" (fg. 13 del provvedimento impugnato). Rispetto a tale richiesta, ribadita in ricorso, il Tribunale ha offerto una motivazione con la quale la ricorrente non si confronta, così dimostrando la genericità dei suoi assunti (cfr. fg. 14 del provvedimento impugnato allorquando il Tribunale ha precisato che le somme di cui si discute erano state accreditate sul conto di gestione depositato dall'amministratore giudiziario ed i dati contabili riscontravano sia le entrate che le uscite). 2.2. In ordine alla posizione delle altre due ricorrenti, deve premettersi, in punto di diritto e tenuto conto di quanto contrariamente si sostiene in ricorso, che le giacenze inerenti alla amministrazione giudiziaria, in considerazione della fluidità e dinamicità che la caratterizza, devono essere valutate al momento della restituzione dei beni e non con riguardo al loro valore al momento del provvedimento ablativo. Nello stesso ricorso è citata la sentenza di legittimità che ha ribadito tale incontestato principio (Sez. 1, n. 14528 del 11/03/2021, Carboni, Rv. 281184, secondo cui, la restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, effettuata a seguito di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte privata, deve essere disposta ed eseguita con riguardo alla consistenza attuale dei beni medesimi, comprensivi dell'eventuale incremento di valore derivante dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione, diverse da quelle relative al pagamento dei compensi da corrispondersi all'amministratore giudiziario. Nello stesso senso, Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, Richichi, Rv. 260644). 2.3. Anche in relazione alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve farsi applicazione dei principi già esposti con riguardo al primo ricorso in ordine alla valutazione, che pertiene al Tribunale, del rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario in uno ai documenti giustificativi che devono essere allegati e, più in generale, a tutta la documentazione contabile disponibile. Anche le citate ricorrenti avevano criticato l'incompletezza di singole voci contabili, in particolare della congruenza di quelle inerenti ai canoni di locazione delle aziende di loro interesse nel periodo di riferimento. Il Tribunale di ciò ha dato atto ai fgg. 13-15 del provvedimento impugnato, ritenendo, tuttavia, erroneamente di declinare la propria competenza, individuandola in quella del giudice civile, trattandosi di questioni inerenti al "merito" della gestione e relative alla maturazione di frutti civili. L'assunto non è corretto.In proposito, vanno richiamati e condivisi i principi affermati dalle sentenze di legittimità prima citate in relazione alla valutazione delle giacenze dell'amministrazione giudiziaria, che proprio in quanto rapportata alla fase finale di una gestione dinamica "per conto di chi spetta", deve confrontarsi anche con le questioni inerenti ad eventuali frutti, in ordine alla consistenza dei quali il Tribunale delle misure di prevenzione è l'organo competente a pronunciarsi. Nella motivazione della sentenza Sez. 1, n. 14528 del 11/03/2021, Carboni, Rv. 281184, si legge: "il sequestro di prevenzione introduce una fase gestionale "per conto di chi spetta" (analoga a quella prevista dalla disciplina fallimentare), che non solo ha un finalismo imposto per legge nel senso sopra descritto, ma anche non può prescindere dalle caratteristiche dei beni oggetto di gestione e, dunque, dalla loro attitudine a produrre frutti che si è continuata a manifestare allo stesso modo durante l'amministrazione giudiziaria. Da ciò deriva l'impossibilità di una diversa considerazione di tali frutti rispetto ai beni che li hanno prodotti, quando all'esito della procedura sia disposta la restituzione stante l'infondatezza del sequestro dei beni di cui si è preservata la redditività "per conto di chi spetta". Questa Corte ha, altresì, rilevato che la controversia in materia, tenuto conto della necessità della quantificazione dei frutti durante l'amministrazione e dell'individuazione delle spese come sopra da detrarre, si interseca con quella dell'approvazione del rendiconto previsto dal D.M. 1 febbraio 1991, n. 293, la cui disciplina è stata trasfusa con modificazioni nell'art. 43, d.lgs. n. 159 del 2011. Tale disciplina, in caso di controversia, rimasta non risolta, attribuisce ogni competenza ai fini della decisione al Tribunale nella sua composizione collegiale. La lettura appena esposta non può che valere anche nel caso, come quello in trattazione, in cui i frutti su cui sorge la controversia siano costituiti dai canoni derivanti dai beni destinati a locazione dei quali è stata disposta la restituzione". 3. Per tutte le ragioni fin qui espresse, il provvedimento deve essere annullato in ordine alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di cui alla intestazione), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre deve essere rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. In sede di rinvio, il Tribunale dovrà rivalutare le questioni poste dai ricorrenti in ossequio ai principi di diritto formulati in questa sede e, ove ravvisi irregolarità o profili di incompletezza del rendiconto, dovrà invitare l'amministratore, con ordinanza esecutiva, alle necessarie modifiche od integrazioni (Sez. 6, n. 29907 del 14/05/2019, già più sopra richiamata). 5 [(11( P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti degli altri ricorrenti e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.07.2023. Il Consigliere
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