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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2024

ECLI:EU:T:2024:578
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0073_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 settembre 2024 –

[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – DPF ([OSCURATO:PERSONA])

(causa T‑73/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Registrazione internazionale del marchio figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001] – Natura dell’uso – Prova dell’uso effettivo»

1. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 21)

2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione 2018/625, art. 10, § 3) (v. punti 22, 23, 25, 47, 48)

3. Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Utilizzo delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Portata (v. punti 45, 49, 50, 63‑67)

4. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Requisiti di chiarezza e di precisione – Determinazione, da parte delle autorità competenti e degli operatori economici, della portata della tutela conferita dal marchio – Limiti – Rispetto dei principi di prevedibilità e di certezza del diritto – Inammissibilità di un’interpretazione che conduce a un risultato irragionevole (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 87) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese. ( 1 ) GU c 121 del 3.4.2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0073_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – DPF ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑73/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Registrazione internazionale del marchio figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001] – Natura dell’uso – Prova dell’uso effettivo» 1. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 21) 2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione 2018/625, art. 10, § 3) (v. punti 22, 23, 25, 47, 48) 3. Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Utilizzo delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Portata (v. punti 45, 49, 50, 63‑67) 4. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Requisiti di chiarezza e di precisione – Determinazione, da parte delle autorità competenti e degli operatori economici, della portata della tutela conferita dal marchio – Limiti – Rispetto dei principi di prevedibilità e di certezza del diritto – Inammissibilità di un’interpretazione che conduce a un risultato irragionevole (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 87) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese. ( 1 ) GU c 121 del 3.4.2023.
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