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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 01472/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00IKQYI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sono finalizzati a prefigurare la rivalutazione e l'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00IKQYI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sono finalizzati a prefigurare la rivalutazione e l'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere
Sentenza Cassazione n. 01472/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris