CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 15763/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta una revoca della sospensione condizionale della pena da parte del Giudice dell'esecuzione non consentita, per non avervi provveduto il Giudice della cognizione, unico ad essere abilitato ex lege, di cui peraltro non era acquisito il fascicolo - sono manifestamente infondate, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto col dato normativo e la giurisprudenza di legittimità. A fronte, invero, di un'ordinanza del Tribunale di Chieti in composizione monocratica che fa corretta applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., revocando di diritto la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Pescara in composizione monocratica, irrevocabile il 3 ottobre 2019, per avere Corso nel quinquennio dall'irrevocabilità di detta sentenza e precisamente il 2 ottobre 2021 commesso un delitto (furto aggravato) per il quale ha riportato una condanna a pena detentiva non sospesa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.