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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 18064/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 25204- 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] del processo R.G.N.25204/2020 Cron.

Rep.

Ud.23/04/2024 CC avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MODENA, del 04/09/2020 R.G.N. 605/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 e del 23/4/2024 dal la Consiglier a [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ha depositato conclusioni scritte.

Rilevato che:

1. con ordinanza pronunciata il 4.9.2020 nel procedimento r.g. n. 605/2019 il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, del procedimento r.g. n. 637/2019;

2. il tribunale ha premesso che nel proc. n. 605/2019, svolto ai sensi dell’art. 1, commi 48 e ss. della legge 92 del 2012, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il licenziamento intimatogli il 30.10.2018 dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento, chiedendodi dichiarare nullo o, in subordine, illegittimo l’atto di recesso e di condannare la citata società e, per essa, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, oppure, in subordine, comma 4, o ancora commi 5 e 7, legge 92 del 2012;

3. ha dato atto che tra le stesse parti e dinanzi al medesimo tribunale, pende il proc. n. 637/2019 con cui il Bulgarelli ha rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori ed ha chiesto di accertare, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento, del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dell’Inps, il diritto alla qualifica di quadro dal settembre 2009 e di dirigente dal marzo 2010, con condanna delle controparti a pagare le relative differenze retributive e al risarcimento del danno da demansionamento e mobbing;4. il tribunale ha ritenuto che “l'accertamento delle effettive mansioni e della effettiva qualifica ricoperta dal […] Bulgarelli all'interno della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituisce indispensabile antecedente logico giuridico ai fini dell'individuazione dell'esatta tutela applicabile al rapporto lavorativo de quo, specialmente là dove sia accertato l'effettivo svolgimento di mansioni dirigenziali da parte del prestatore di lavoro”; che tale accertamento “costituisce indispensabile antecedente logico giuridico ai fini della individuazione della effettiva ultima retribuzione globale di fatto percepita dal prestatore di lavoro al momento dell'impugnato licenziamento”; che “le parti hanno richiesto l'accertamento di tale questione, giuridicamente autonoma, con efficacia di giudicato in seno al processo iscritto a ruolo a r.g. 637/2019 …non ancora definito con sentenza passata in giudicato”; che l'esistenza di una pregiudizialità tecnica tra i due procedimenti impone la sospensione necessaria (di quello di impugnativa del licenziamento) ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;

5. avverso tale ordinanza il lavoratore ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., formulando tre motivi di impugnazione;

6. il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c.; la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento non ha svolto difese;

7. il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il Bulgarelli hanno depositato memorie.

È stata depositata, nell’interesse del Bulgarelli, comparsa di costituzione di nuovo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo la revoca del precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Bergamini;

8. all’esito dell’adunanza camerale del 4 ottobre 2023 è stato disposto il rinvio del procedimento allo scopo di acquisire le conclusioni del pubblico ministero; questi ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c. e le parti hanno depositate nuove memorie.

Considerato che:

9. con il primo motivo la parte ricorrente censura l’ordinanza per violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 1, commi 48 e ss., legge 92 del 2012 e agli artt. 24 e 111 Cost., per inapplicabilità dell’istituto di sospensione del giudizio nel procedimento instaurato con il rito cd.

Fornero, date le esigenze di celerità del rito medesimo, che devono prevalere rispetto al rischio di contrasto tra giudicati, tanto più che nel caso in esame la sospensione è stata disposta nella fase cd. sommaria e la giurisprudenza di legittimità ha costantemente statuito l’incompatibilità dell’art. 295 c.p.c. con il procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c.;

10. con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. per essere stato il processo sospeso, a causa della pendenza di altro procedimento, in mancanza di identità delle parti nei due giudizi;

11. con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 34 c.p.c., per avere il tribunale disposto la sospensione della causa di impugnazione del licenziamento pur in assenza di una effettiva pregiudizialità logica e giuridica e, comunque, in violazione dell'obbligo di decidere incidenter tantum;

12. preliminarmente, deve darsi atto che con la memoria del 21.9.2023 la difesa del Bulgarelli ha allegato e documentato che, nelle more, è stata decisa la causa pregiudicante (r.g. n. 637/2019), con sentenza del Tribunale di Modena n. 44 del 9.3.2023 (v. doc. 4 allegato alla memoria) e che tale sentenza è divenuta irrevocabile il 12.7.2023, come da certificazione della cancelleria del 2.8.2023 (v. doc. 6, allegato alla memoria);13. questa Corte ha statuito che, ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., e proposto regolamento per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della S.C., venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, la quale comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'interesse ad agire (e pure ad impugnare) deve sussistere non solo quando è proposta l'impugnazione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 14124 del 2023);

14. in ragione della pronuncia di sentenza irrevocabile nella causa pregiudicante, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in esame per carenza di interesse, rimettendosi la regolazione delle spese alla decisione definitiva;

15. in quanto giustificata dalla cessazione dell'interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione d'inammissibilità non comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell'impugnazione ovvero con la dichiarazione dell'inammissibilità originaria della stessa (Cass., Sez.

U., 14/12/2020, n. 28383).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 25204- 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] del processo R.G.N.25204/2020 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MODENA, del 04/09/2020 R.G.N. 605/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 e del 23/4/2024 dal la Consiglier a [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ha depositato conclusioni scritte. Rilevato che: 1. con ordinanza pronunciata il 4.9.2020 nel procedimento r.g. n. 605/2019 il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, del procedimento r.g. n. 637/2019; 2. il tribunale ha premesso che nel proc. n. 605/2019, svolto ai sensi dell’art. 1, commi 48 e ss. della legge 92 del 2012, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il licenziamento intimatogli il 30.10.2018 dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento, chiedendodi dichiarare nullo o, in subordine, illegittimo l’atto di recesso e di condannare la citata società e, per essa, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, oppure, in subordine, comma 4, o ancora commi 5 e 7, legge 92 del 2012; 3. ha dato atto che tra le stesse parti e dinanzi al medesimo tribunale, pende il proc. n. 637/2019 con cui il Bulgarelli ha rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori ed ha chiesto di accertare, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento, del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dell’Inps, il diritto alla qualifica di quadro dal settembre 2009 e di dirigente dal marzo 2010, con condanna delle controparti a pagare le relative differenze retributive e al risarcimento del danno da demansionamento e mobbing;4. il tribunale ha ritenuto che “l'accertamento delle effettive mansioni e della effettiva qualifica ricoperta dal […] Bulgarelli all'interno della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituisce indispensabile antecedente logico giuridico ai fini dell'individuazione dell'esatta tutela applicabile al rapporto lavorativo de quo, specialmente là dove sia accertato l'effettivo svolgimento di mansioni dirigenziali da parte del prestatore di lavoro”; che tale accertamento “costituisce indispensabile antecedente logico giuridico ai fini della individuazione della effettiva ultima retribuzione globale di fatto percepita dal prestatore di lavoro al momento dell'impugnato licenziamento”; che “le parti hanno richiesto l'accertamento di tale questione, giuridicamente autonoma, con efficacia di giudicato in seno al processo iscritto a ruolo a r.g. 637/2019 …non ancora definito con sentenza passata in giudicato”; che l'esistenza di una pregiudizialità tecnica tra i due procedimenti impone la sospensione necessaria (di quello di impugnativa del licenziamento) ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; 5. avverso tale ordinanza il lavoratore ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., formulando tre motivi di impugnazione; 6. il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c.; la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento non ha svolto difese; 7. il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il Bulgarelli hanno depositato memorie. È stata depositata, nell’interesse del Bulgarelli, comparsa di costituzione di nuovo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo la revoca del precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Bergamini; 8. all’esito dell’adunanza camerale del 4 ottobre 2023 è stato disposto il rinvio del procedimento allo scopo di acquisire le conclusioni del pubblico ministero; questi ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c. e le parti hanno depositate nuove memorie. Considerato che: 9. con il primo motivo la parte ricorrente censura l’ordinanza per violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 1, commi 48 e ss., legge 92 del 2012 e agli artt. 24 e 111 Cost., per inapplicabilità dell’istituto di sospensione del giudizio nel procedimento instaurato con il rito cd. Fornero, date le esigenze di celerità del rito medesimo, che devono prevalere rispetto al rischio di contrasto tra giudicati, tanto più che nel caso in esame la sospensione è stata disposta nella fase cd. sommaria e la giurisprudenza di legittimità ha costantemente statuito l’incompatibilità dell’art. 295 c.p.c. con il procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c.; 10. con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. per essere stato il processo sospeso, a causa della pendenza di altro procedimento, in mancanza di identità delle parti nei due giudizi; 11. con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 34 c.p.c., per avere il tribunale disposto la sospensione della causa di impugnazione del licenziamento pur in assenza di una effettiva pregiudizialità logica e giuridica e, comunque, in violazione dell'obbligo di decidere incidenter tantum; 12. preliminarmente, deve darsi atto che con la memoria del 21.9.2023 la difesa del Bulgarelli ha allegato e documentato che, nelle more, è stata decisa la causa pregiudicante (r.g. n. 637/2019), con sentenza del Tribunale di Modena n. 44 del 9.3.2023 (v. doc. 4 allegato alla memoria) e che tale sentenza è divenuta irrevocabile il 12.7.2023, come da certificazione della cancelleria del 2.8.2023 (v. doc. 6, allegato alla memoria);13. questa Corte ha statuito che, ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., e proposto regolamento per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della S.C., venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, la quale comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'interesse ad agire (e pure ad impugnare) deve sussistere non solo quando è proposta l'impugnazione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 14124 del 2023); 14. in ragione della pronuncia di sentenza irrevocabile nella causa pregiudicante, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in esame per carenza di interesse, rimettendosi la regolazione delle spese alla decisione definitiva; 15. in quanto giustificata dalla cessazione dell'interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione d'inammissibilità non comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell'impugnazione ovvero con la dichiarazione dell'inammissibilità originaria della stessa (Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28383). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il
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