CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 febbraio 2005
Cassazione n. 00154/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/07/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito i *fensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18.7.2024, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 5/6/2024, avente ad oggetto immobile sito in Roma, in relazione ai reati di cui agli artt. 614 e 633 cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo deduce l'errata applicazione dell'art. 633 cod. pen. in relazione al criterio dell'arbitrarietà. Il Tribunale del riesame afferma che la permanenza protrattasi invito domino sia da considerare arbitraria in quanto non è necessaria una condotta violenta; in altri termini fonda l'arbitrarietà sul sopravvenuto dissenso all'occupazione laddove il criterio corretto da applicarsi è quello dell'introduzione avvenuta senza diritto di accesso. Il Tribunale riconosce che l'accesso nell'immobile è avvenuto con il consenso della proprietaria, che l'avrebbe quindi revocato solo in un secondo momento; già tale circostanza sarebbe sufficiente per ritenere errate le conclusioni in punto di diritto dal momento che l'art. 633 cod. pen. richiede che l'accesso sia arbitrario, non avendo alcun rilievo la circostanza che diversi mesi dopo, nel caso di specie oltre tre mesi/ il consenso alla permanenza nell'immobile, sia venuto meno. Deduce altresì l'erronea applicazione degli articoli 1803, 1809, 1810 codice civile, in quanto "norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale" con particolare riferimento, nel caso di specie, agli artt. 614 e 633 cod. pen. Infatti il tribunale del riesame erra nella ricostruzione giuridica della vicenda in termini civilistici valorizzando la circostanza che il contratto di comodato non sia stato registrato, contestualmente al fatto che sia stato disconosciuto dalla proprietaria Martinelli. Ebbene, tale valutazione appare ultronea se si considera che il contratto di comodato è a forma libera, pertanto il disconoscimento operato dalla proprietaria può valere in relazione alle clausole contenute all'interno ma non rispetto alla causa giuridica che spiegava la presenza dell'Alvino all'interno dell'immobile. In altri termini la scelta della Martínelli di far accedere il ragazzo nella casa e la sua stabile permanenza per motivi di studio all'università creano un effetto giuridico consistente nella creazione di un rapporto nel mondo del diritto, che prescinde dalla sottoscrizione del contratto: tale rapporto ha un unico possibile nomen iurís, comodato. Perché per le caratteristiche che esso ha assunto - durata indeterminata legata agli studi della persona in favore della quale era intervenuta la traditi° - non può parlarsi di rapporto di mera cortesia o ospitalità. Da ciò consegue che la Martinelli avrebbe potuto richiederne la restituzione solo entro ì limiti dell'art. 1809, comma 2, codice civile, cioè per il sopraggiungere dì un'urgente impreveduto bisogno del comodante e non in virtù di quanto previsto dall'art. 1810 codice civile. Orbene, tale richiesta non solo manca nel caso di specie ma per avere tutela nel mondo del diritto dovrebbe essere fondata su un bisogno che non deve essere grave ma imprevisto e dunque sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato, ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali nè concreti o solo astrattamente ipotizzabili. In ogni caso una volta realizzatasi la traditio, e quindi prescindendo dal contratto scritto, la Martinelli non avrebbe potuto cacciare di casa l'Alvino senza agire in sede giudiziaria. Tali valutazioni giuridiche sono la premessa concettuale anche all'impossibilità di ritenere sussistente il fumus della violazione di domicilio. 2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'articolo 614 cod. pen. Il Tribunale del riesame individua nel proprietario il titolare dello ius excludendi laddove tale potere è in capo al soggetto che ha il rapporto di fatto con l'immobile; lo ius exdudendi non è automaticamente da attribuire al proprietario ma al soggetto che ha un rapporto qualificato col bene. Si cita al riguardo la sentenza di questa Corte di Cassazione n. 30742 del 12.4.2019, sottolineando che lo ius excludendi è in capo a colui che occupa l'immobile allorquando le modalità particolari con cui si è svolto il rapporto col titolare del diritto sul l'immobile medesimo consentono di ritenere il luogo come l'effettivo domicilio dell'occupante. Nel caso di specie si tratta di una situazione analoga a quella di cui alla pronuncia della Cassazione citata dal momento che,per come riferito dal portiere dello stabile ,.l'Alvino occupava l'immobile col consenso della Martinelli che poi a dicembre, a causa della fine del rapporto col padre del ragazzo, decideva di prendere una parte dei beni dello stesso e lasciarli al portiere. Si conclude che quindi errata è l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui " la successiva permanenza, protrattasi invito domino, configura i reati ipotizzati". 3, Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 35 del d.lgs. del 30.12.2022 n. 150 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore ja ha chiesto accogliersi il ricorso e per l'effetto annularsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.Occorre premettere che secondo la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multís, Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Rv, 261677, Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Rv. 265433, Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 26/02/2024, Rv. 285966 - 01 -), nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice - anche quello del riesame - non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa; e, per quanto qui particolarmente rileva, il giudice non solo non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi - anche - della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc, pen. per le misure cautelari personali (così, alla stregua di Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Rv. 286366 - 01). Sicché, sebbene il ricorso per cessazione sia esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod. proc. pen., ovvero per violazione di legge, rientrando tuttavia, pacificamente, in tale nozione anche la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di norme processuali, si deve concludere che ove il provvedimento impugnato non contenga - come nel caso di specie - la valutazione, in modo puntuale e coerente, di tutte le risultanze processuali, ivi comprese, in particolare, le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato, esso è illegittimo e deve essere annullato. Nel caso in scrutinio, invero, il provvedimento dal Tribunale del riesame, pur a fronte di specifici rilievi difensivi, si è limitato a rimarcare l'astratta configurabilità dei reati (pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata), facendo leva su circostanze seriamente contestate, già in quella sede, dal ricorrente, prima tra tutte la mancanza di un titolo contrattuale originario, che secondo la ricostruzione della difesa non corrisponderebbe, invece, alla realtà, dal momento che, di là del pur esistente titolo contrattuale, lo stesso portiere dell'immobile in questione aveva confermato che l'Alvino, giovane studente universitario fuori sede, era stato autorizzato dalla proprietaria ad abitare nell'appartamento di sua proprietà. Il provvedimento impugnato sembra, per altro verso, incentrare il fumus dei reati di cui agli artt. 633 e 614 cod. pen. sul fatto che quanto meno la successiva permanenza nell'immobile, proseguita invito domino, integrerebbe i reati provvisoriamente contestati, laddove l'unica circostanza certa emersa, su cui in definitiva si fonda la stessa motivazione del Tribunale del riesame, sembrerebbe essere quella del cambio della serratura ascritto tuttavia, dal medesimo Tribunale, al padre del ricorrente e non a quest'ultimo. Analogo difetto motivazionale è altresì ravvisabile rispetto alla valutazione concernente il periculum in mora, non essendo neppure chiaro se l'immobile, di là del cambio della serratura, fosse ancora abitato dal ricorrente. 2. Discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale del riesame, affinché lo stesso proceda ad una effettiva disamina di tutti gli elementi confluiti nel procedimento, anche nell'ottica di valutare l'incidenza dei profili civilistici che possono venire in rilievo nella vicenda in scrutinio rispetto alle fattispecie di reato ipotizzate. Ciò in quanto, si ribadisce, il giudice del riesame nella motivazione dell'ordinanza deve rappresentare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame, dimostrazione di congruenza che a maggior ragione si impone allorquando la fattispecie involge anche aspetti civilistici che possono fare la differenza. P. Q. M. Annulla il