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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42717/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 2 marzo 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen., nonché per il reato di cui all'art.495 cod. pen., per avere dichiarato false generalità alla Polizia municipale di Modena al fine di assicurarsi l'impunità in relazione ad altro reato, e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della violazione dell'art. 495 cod. pen., è inammissibile poiché volto a sollevare censure in fatto e, laddove si sostiene l'inutilizzabilità delle false dichiarazioni sulle proprie generalità in quanto non precedute dagli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., invocando i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2023, il motivo è manifestamente infondato, atteso che questa sentenza ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. pen., tra le quali non sono comprese le generalità dell'interrogato; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto volto a sollevare censure in fatto e ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il terzo motivo è inammissibile, sia perché volto a sollevare censure di merito, sia perché manifestamente infondato, atteso che il reato è procedibile d'ufficio in quanto commesso ai danni di un pubblico ufficiale; - che il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 2 marzo 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen., nonché per il reato di cui all'art.495 cod. pen., per avere dichiarato false generalità alla Polizia municipale di Modena al fine di assicurarsi l'impunità in relazione ad altro reato, e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della violazione dell'art. 495 cod. pen., è inammissibile poiché volto a sollevare censure in fatto e, laddove si sostiene l'inutilizzabilità delle false dichiarazioni sulle proprie generalità in quanto non precedute dagli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., invocando i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2023, il motivo è manifestamente infondato, atteso che questa sentenza ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. pen., tra le quali non sono comprese le generalità dell'interrogato; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto volto a sollevare censure in fatto e ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il terzo motivo è inammissibile, sia perché volto a sollevare censure di merito, sia perché manifestamente infondato, atteso che il reato è procedibile d'ufficio in quanto commesso ai danni di un pubblico ufficiale; - che il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d