CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 1981
Cassazione n. 24852/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 019GLER) nato il 17/05/1981 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10382/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, sono del tutto generiche, limitandosi a mere enunciazioni, non confrontandosi con il contenuto della sentenza che ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2