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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 20083/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA IN ltkL c'AJTUZI sul ricorso iscritto al n. 23602/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Po, n. 16/b, presso lo studio, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - CO ntro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliata. 0,4-7.25;e,STC..<5-re_ avverso la sentenza n. 1341/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 15/3/2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con cinque motivi di cassazione la ricorrente impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di liquidazione delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso a seguito della revoca delle agevolazioni "prima casa" richieste per l'acquisto, a rogito del notaio D'Urso in data 22/10/2007, di una abitazione ubicata in Roma, comune nel quale l'acquirente aveva dichiarato di svolgere la propria attività prevalente".' La CTR, disattesa l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.p.r. n. 131 del 1986, rilevava che la qualità, in capo al Saccenti, di "socio accomandante di quattro s.a.s. (e quindi normalmente estraneo ad atti di amministrazione e di attività negoziale riservati ai soci accomandatari) non è, per sé sola, idonea e sufficiente a denotare che i redditi di partecipazione siano conseguenti ad attività di lavoro nella medesima località dell'immobile di interesse", e che, quindi, "non risulta provato il carattere di attività lavorativa prevalente dichiarato nell'atto di acquisto" tassato.

Aggiungeva, quanto alle sanzioni irrogate, che l'avviso impugnato "riporta analiticamente i dati del calcolo effettuato" dall'Ufficio e che il contribuente non aveva "specificamente rappresentato" errori onde far valere un eventuale diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato.

L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 31 e 61, d.lgs. n. 546 del 1992, 101 e 156, comma 2, c.p.c., non avendo le parti avuto la possibilità di partecipare alla udienza di trattazione innanzi alla CTR del Lazio, che doveva svolgersi in seduta pubblica come richiesto dall'appellante Agenzia delle Entrate.

Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 2, d.p.r. n. 131 del 1986, 13, d.lgs. n. 347 del 1990, perché la CTR non ha considerato che l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di liquidazione oltre il previsto termine decadenziale triennale.' Con il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., perché la CTR ha escluso l'eccepita decadenza dell'Ufficio valutando un profilo della vicenda per cui è causa (il momento del trasferimento della residenza anagrafica da parte del contribuente) mai prospettato per sostenere la legittimità della revoca delle agevolazioni "prima casa".

Con il quarto motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma I, IV periodo, nota II bis, della tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, 10, comma 2, e Nota dell'art. 1, della tariffa del d.lgs. n. 347 del 1990, perché la CTR, disattendendo le conclusioni del giudice di prime cure, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'applicazione del beneficio richiesto dall'acquirente dell'immobile, che aveva dichiarato di aver svolto e di svolgere la propria attività lavorativa prevalente nel Comune di Roma, senza considerare che non è necessario che si tratti di attività remunerata.

Con il quinto motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, perché la CTR non ha considerato che l'Ufficio, nonostante avesse indicato la misura della sanzione da applicare nella misura del 30% della maggiore imposta dovuta, ha in concreto determinato la sanzione in misura pari al 46%, per cui il giudice tributario avrebbe dovuto provvedere alla corretta quantificazione della pretesa.

Con il primo motivo del ricorso per cassazione viene dedotto un "error in procedendo", per cui il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto" (Cass. n. 20716/2018).

Nella specie, la verifica va effettuata nel fascicolo d'ufficio, e non in quello di parte, sicché è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c. (Cass. n. 8239/2021).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a N. R. per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA IN ltkL c'AJTUZI sul ricorso iscritto al n. 23602/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Po, n. 16/b, presso lo studio, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - CO ntro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliata. 0,4-7.25;e,STC..<5-re_ avverso la sentenza n. 1341/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 15/3/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con cinque motivi di cassazione la ricorrente impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di liquidazione delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso a seguito della revoca delle agevolazioni "prima casa" richieste per l'acquisto, a rogito del notaio D'Urso in data 22/10/2007, di una abitazione ubicata in Roma, comune nel quale l'acquirente aveva dichiarato di svolgere la propria attività prevalente".' La CTR, disattesa l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.p.r. n. 131 del 1986, rilevava che la qualità, in capo al Saccenti, di "socio accomandante di quattro s.a.s. (e quindi normalmente estraneo ad atti di amministrazione e di attività negoziale riservati ai soci accomandatari) non è, per sé sola, idonea e sufficiente a denotare che i redditi di partecipazione siano conseguenti ad attività di lavoro nella medesima località dell'immobile di interesse", e che, quindi, "non risulta provato il carattere di attività lavorativa prevalente dichiarato nell'atto di acquisto" tassato. Aggiungeva, quanto alle sanzioni irrogate, che l'avviso impugnato "riporta analiticamente i dati del calcolo effettuato" dall'Ufficio e che il contribuente non aveva "specificamente rappresentato" errori onde far valere un eventuale diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 31 e 61, d.lgs. n. 546 del 1992, 101 e 156, comma 2, c.p.c., non avendo le parti avuto la possibilità di partecipare alla udienza di trattazione innanzi alla CTR del Lazio, che doveva svolgersi in seduta pubblica come richiesto dall'appellante Agenzia delle Entrate. Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 2, d.p.r. n. 131 del 1986, 13, d.lgs. n. 347 del 1990, perché la CTR non ha considerato che l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di liquidazione oltre il previsto termine decadenziale triennale.' Con il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., perché la CTR ha escluso l'eccepita decadenza dell'Ufficio valutando un profilo della vicenda per cui è causa (il momento del trasferimento della residenza anagrafica da parte del contribuente) mai prospettato per sostenere la legittimità della revoca delle agevolazioni "prima casa". Con il quarto motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma I, IV periodo, nota II bis, della tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, 10, comma 2, e Nota dell'art. 1, della tariffa del d.lgs. n. 347 del 1990, perché la CTR, disattendendo le conclusioni del giudice di prime cure, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'applicazione del beneficio richiesto dall'acquirente dell'immobile, che aveva dichiarato di aver svolto e di svolgere la propria attività lavorativa prevalente nel Comune di Roma, senza considerare che non è necessario che si tratti di attività remunerata. Con il quinto motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, perché la CTR non ha considerato che l'Ufficio, nonostante avesse indicato la misura della sanzione da applicare nella misura del 30% della maggiore imposta dovuta, ha in concreto determinato la sanzione in misura pari al 46%, per cui il giudice tributario avrebbe dovuto provvedere alla corretta quantificazione della pretesa. Con il primo motivo del ricorso per cassazione viene dedotto un "error in procedendo", per cui il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto" (Cass. n. 20716/2018). Nella specie, la verifica va effettuata nel fascicolo d'ufficio, e non in quello di parte, sicché è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c. (Cass. n. 8239/2021). P.Q.M. La Corte rinvia la causa a N. R. per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del g
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