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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20428/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 493 comma 3 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che lamentano il difetto di prova in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen., sono manifestamente infondati a fronte di una lineare e congrua motivazione che analiticamente indica la sussistenza sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo della fattispecie de qua (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), in virtù dell'esibizione, da parte del ricorrente, di un falso tesserino di capitano della Guardia di Finanza, al fine di conseguire la dazione, da parte delle persone offese, di somme di denaro indicate come necessarie per l'acquisto di bolli per l'annullamento di sanzioni e verbali redatti dall'Agenzia delle Entrate: con riferimento alla censura in ordine all'asserita insufficienza dei riscontri alle dichiarazioni delle persone offese, peraltro formulata in termini generici, va ribadito che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241 - 01) e, comunque, le dichiarazioni delle persone offese possono essere assunte anche da sole quale fonte di prova, purché sottoposte ad una verifica di credibilità oggettiva e soggettiva, senza peraltro che ciò implichi la necessità di riscontri esterni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 493 comma 3 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che lamentano il difetto di prova in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen., sono manifestamente infondati a fronte di una lineare e congrua motivazione che analiticamente indica la sussistenza sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo della fattispecie de qua (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), in virtù dell'esibizione, da parte del ricorrente, di un falso tesserino di capitano della Guardia di Finanza, al fine di conseguire la dazione, da parte delle persone offese, di somme di denaro indicate come necessarie per l'acquisto di bolli per l'annullamento di sanzioni e verbali redatti dall'Agenzia delle Entrate: con riferimento alla censura in ordine all'asserita insufficienza dei riscontri alle dichiarazioni delle persone offese, peraltro formulata in termini generici, va ribadito che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241 - 01) e, comunque, le dichiarazioni delle persone offese possono essere assunte anche da sole quale fonte di prova, purché sottoposte ad una verifica di credibilità oggettiva e soggettiva, senza peraltro che ciò implichi la necessità di riscontri esterni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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