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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 30703/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Cz-4171./51 c,gd\yui fvu Qk imeuu (mLblUm-i-A2-4L [OSCURATO:PERSONA]

1. Con nota in data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cancelleria di questa Sezione ha segnalato che nel dispositivo del ruolo di udienza in camera di consiglio del 31/01/2022, relativa al procedimento R.G. n. 36355/2021, ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], provvedimento impugnato: sentenza del 13/07/2021 emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], manca, per mero errore materiale, la menzione della condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende, quale statuizione conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso da egli presentato.

La statuizione è invece regolarmente ed espressamente enunciata nel dispositivo inserito nella versione cartacea della predetta sentenza, laddove il collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] La statuizione relativa alla condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, è regolarmente ed espressamente enunciata nel dispositivo inserito nella versione cartacea della sentenza n.219 del 31/01/2022, pur non essendo menzionata, per mero errore materiale, nel dispositivo del ruolo di udienza.

Occorre pertanto procedere alla correzione del suddetto errore materiale inserendo nel dispositivo di ruolo dopo le parole "Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]" le parole "che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende".

2. Dispone la correzione del ruolo di udienza di camera di consiglio del 31 gennaio 2022 relativo al procedimento R.G. n. 36355/202, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo le parole « il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]» devono aggiungersi le parole « che condanna al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende».

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito.

PQM Dispone la correzione del ruolo di udienza di camera di consiglio del 31 gennaio 2022 relativo al procedimento R.G. n. 36355/202, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo le parole « il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]» devono aggiungersi le parole « che condanna al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende».

Manda la cancelleria per le prescritte annotazioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Cz-4171./51 c,gd\yui fvu Qk imeuu (mLblUm-i-A2-4L [OSCURATO:PERSONA] 1. Con nota in data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cancelleria di questa Sezione ha segnalato che nel dispositivo del ruolo di udienza in camera di consiglio del 31/01/2022, relativa al procedimento R.G. n. 36355/2021, ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], provvedimento impugnato: sentenza del 13/07/2021 emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], manca, per mero errore materiale, la menzione della condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende, quale statuizione conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso da egli presentato. La statuizione è invece regolarmente ed espressamente enunciata nel dispositivo inserito nella versione cartacea della predetta sentenza, laddove il collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] La statuizione relativa alla condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, è regolarmente ed espressamente enunciata nel dispositivo inserito nella versione cartacea della sentenza n.219 del 31/01/2022, pur non essendo menzionata, per mero errore materiale, nel dispositivo del ruolo di udienza. Occorre pertanto procedere alla correzione del suddetto errore materiale inserendo nel dispositivo di ruolo dopo le parole "Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]" le parole "che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende". 2. Dispone la correzione del ruolo di udienza di camera di consiglio del 31 gennaio 2022 relativo al procedimento R.G. n. 36355/202, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo le parole « il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]» devono aggiungersi le parole « che condanna al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende». Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito. PQM Dispone la correzione del ruolo di udienza di camera di consiglio del 31 gennaio 2022 relativo al procedimento R.G. n. 36355/202, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo le parole « il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]» devono aggiungersi le parole « che condanna al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende». Manda la cancelleria per le prescritte annotazioni.
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