CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41560/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 757-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3682/05/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata in data 10/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l.. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza in epigrafe indicata emessa dalla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, in composizione monocratica, nel giudizio di ottemperanza promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle entrate a seguito del mancato adempimento spontaneo di quest'ultima agli obblighi derivanti dalla sentenza della medesima CTR, n. 4151/05/2016, che aveva riconosciuto in favore della predetta contribuente, avente residenza nel cratere del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, il rimborso del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992, avendo l'amministrazione finanziaria provveduto al rimborso del solo 50 per cento, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, così come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017. L'Agenzia delle entrate propone un unico motivo con due diverse censure. Con la prima deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, così come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017, 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 e, con la seconda, la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992. Sulla questione posta con la prima censura, con cui la ricorrente lamenta che aveva errato la CTR nel non ritenere applicabile al caso di specie la citata disposizione, in base alla quale al ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alla disposizione censurata, pende giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla CTP di Siracusa con ordinanza del 7 settembre 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio del 2021, con riferimento all'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies della legge n. 123 del 2017. Pertanto, ritiene il Collegio che la causa, non ricorrendo i presupposti per la sua definizione ai sensi degli artt. 375, primo comma, n. 1-5, e che, conseguentemente, ai sensi degli artt. 375, terzo comma, e 391 bis, quarto comma, cod. proc. civ., debba essere rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. P.Q.M. dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma in data 0