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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31892/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13050-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione; - ricorrente — contro COMUNE di AVELLA, in persona del Sindaco in carica; - intimato - avverso la sentenza n. 8197/02/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 197/2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IMU emesso dal Comune di Avella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale sosteneva che, pur se dalle risultanze catastali emergeva l'intestazione a suo nome di due distinte unità immobiliari, in realtà si trattava di un solo corpo di fabbrica e di un'unica dimora dell'intero nucleo familiare e, pertanto, godeva dell'esenzione dal tributo, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui non replica l'ente locale, avverso la sentenza della CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto l'appello proposto avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sul rilievo che nel caso di specie doveva attribuirsi prevalenza alle risultanze catastali non avendo il [OSCURATO:PERSONA] provato quanto dal medesimo sostenuto in giudizio, come avrebbe potuto fare producendo una relazione tecnica asseverata sull'effettivo stato dei luoghi.

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

«l'insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio», nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sostenendo che ì giudici di appello avevano omesso di valutare la relazione tecnica a firma del geom. [OSCURATO:PERSONA], depositata in giudizio, dalla quale risultava che le due unità catastali intestate ad esso contribuente in realtà costituivano un'unica unità immobiliare, rientrante nella categoria "duplex".

Va preliminarmente precisato che il ricorso è tempestivo applicandosi alla fattispecie la sospensione dei termini, anche di impugnazione, dal 9 marzo all'il. maggio 2020, di cui al d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, art. 83, recante «Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare» e al di. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, art. 36.

Venendo, quindi, al merito, il Collegio, in difformità dalla proposta del relatore (Cass., Sez.

U, n. 8999 del 2009), ritiene il ricorso inammissibile.

Invero, la censura di cui al 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., viene dedotta come vizio di insufficiente motivazione non più deducibile dinanzi al giudice di legittimità.

Al riguardo Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che «L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. cìv., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie».

Nel caso di specie, il motivo di ricorso è inammissibile non tanto perché formulato in spregio al predetto principio, non avendo il ricorrente specificato come e quando la perizia di parte sia stato oggetto di discussione tra le parti e !a sua "decísività", ma anche e soprattutto perché non può essere dedotto dinanzi al giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova (Cass. n. 8621 del 2018).

Analogamente inammissibile, è la censura formulata con riferimento alla violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché, come insegna questa Corte, c on essa «occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass., Sez.

U, n. 20867 del 2020).

A quanto fin qui detto deve aggiungersi che, per come risulta dall'impugnata sentenza (pag. 3) la CTR ha ritenuto che il contribuente non avesse provato la tesi sostenuta in giudizio e che ciò avrebbe potuto fare producendo «una relazione tecnica asseverata sull'effettivo stato dei luoghi».

In buona sostanza, la Commissione d'appello ha ritenuto non presente in atti alcuna relazione tecnica, documento che, invece, il ricorrente sostiene di aver prodotto in giudizio - anche se non indica il tempo, il modo ed il luogo di produzione - e del cui mancato esame si duole con il mezzo di cassazione in esame.

Orbene, questa Corte ha reiteratamente affermato, che «Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso.

Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15043 del 11/06/2018, Rv. 649170; conf.

Cass. n. 19174 e 2529 del 2016, n. 11196 del 2007).

Il motivo in esame è, quindi, complessivamente inammissibile.

Nessun provvedimento deve adottarsi sulle spese processuali in mancanza di costituzione dell'intimato.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13050-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione; - ricorrente — contro COMUNE di AVELLA, in persona del Sindaco in carica; - intimato - avverso la sentenza n. 8197/02/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IMU emesso dal Comune di Avella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale sosteneva che, pur se dalle risultanze catastali emergeva l'intestazione a suo nome di due distinte unità immobiliari, in realtà si trattava di un solo corpo di fabbrica e di un'unica dimora dell'intero nucleo familiare e, pertanto, godeva dell'esenzione dal tributo, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui non replica l'ente locale, avverso la sentenza della CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto l'appello proposto avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sul rilievo che nel caso di specie doveva attribuirsi prevalenza alle risultanze catastali non avendo il [OSCURATO:PERSONA] provato quanto dal medesimo sostenuto in giudizio, come avrebbe potuto fare producendo una relazione tecnica asseverata sull'effettivo stato dei luoghi. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. «l'insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio», nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sostenendo che ì giudici di appello avevano omesso di valutare la relazione tecnica a firma del geom. [OSCURATO:PERSONA], depositata in giudizio, dalla quale risultava che le due unità catastali intestate ad esso contribuente in realtà costituivano un'unica unità immobiliare, rientrante nella categoria "duplex". Va preliminarmente precisato che il ricorso è tempestivo applicandosi alla fattispecie la sospensione dei termini, anche di impugnazione, dal 9 marzo all'il. maggio 2020, di cui al d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, art. 83, recante «Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare» e al di. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, art. 36. Venendo, quindi, al merito, il Collegio, in difformità dalla proposta del relatore (Cass., Sez. U, n. 8999 del 2009), ritiene il ricorso inammissibile. Invero, la censura di cui al 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., viene dedotta come vizio di insufficiente motivazione non più deducibile dinanzi al giudice di legittimità. Al riguardo Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che «L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. cìv., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie». Nel caso di specie, il motivo di ricorso è inammissibile non tanto perché formulato in spregio al predetto principio, non avendo il ricorrente specificato come e quando la perizia di parte sia stato oggetto di discussione tra le parti e !a sua "decísività", ma anche e soprattutto perché non può essere dedotto dinanzi al giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova (Cass. n. 8621 del 2018). Analogamente inammissibile, è la censura formulata con riferimento alla violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché, come insegna questa Corte, c on essa «occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass., Sez. U, n. 20867 del 2020). A quanto fin qui detto deve aggiungersi che, per come risulta dall'impugnata sentenza (pag. 3) la CTR ha ritenuto che il contribuente non avesse provato la tesi sostenuta in giudizio e che ciò avrebbe potuto fare producendo «una relazione tecnica asseverata sull'effettivo stato dei luoghi». In buona sostanza, la Commissione d'appello ha ritenuto non presente in atti alcuna relazione tecnica, documento che, invece, il ricorrente sostiene di aver prodotto in giudizio - anche se non indica il tempo, il modo ed il luogo di produzione - e del cui mancato esame si duole con il mezzo di cassazione in esame. Orbene, questa Corte ha reiteratamente affermato, che «Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15043 del 11/06/2018, Rv. 649170; conf. Cass. n. 19174 e 2529 del 2016, n. 11196 del 2007). Il motivo in esame è, quindi, complessivamente inammissibile. Nessun provvedimento deve adottarsi sulle spese processuali in mancanza di costituzione dell'intimato. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
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