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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 00708/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19732/2024 [OSCURATO:PERSONA] - 14/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25844/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1966 avverso l'ordinanza del 13/03/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente partecipazione al programma rieducativo, rivelandone la mera apparenza (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021 Tabet, Rv. 280522-01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01), come dal giudice a quo ineccepibilmente ritenuto nella specie; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 708/2025 Roma, lì, 08/01/2025 che ciò vale, a maggior ragione, rispetto alle trasgressioni costituenti reato (v. in particolare, nella specie, la condanna per cessione di stupefacenti avvenuta il 23 luglio 2017, e quella per evasione del luglio 2020); trasgressioni che, alle condizioni stabilite dal terzo comma dell’art. 54 Ord. pen., sono causa potenziale di revoca della liberazione anticipata già concessa, e in pari tempo causa impeditiva alla concessione del beneficio in precedenza non richiesto; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19732/2024 [OSCURATO:PERSONA] - 14/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25844/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1966 avverso l'ordinanza del 13/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente partecipazione al programma rieducativo, rivelandone la mera apparenza (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021 Tabet, Rv. 280522-01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01), come dal giudice a quo ineccepibilmente ritenuto nella specie; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 708/2025 Roma, lì, 08/01/2025 che ciò vale, a maggior ragione, rispetto alle trasgressioni costituenti reato (v. in particolare, nella specie, la condanna per cessione di stupefacenti avvenuta il 23 luglio 2017, e quella per evasione del luglio 2020); trasgressioni che, alle condizioni stabilite dal terzo comma dell’art. 54 Ord. pen., sono causa potenziale di revoca della liberazione anticipata già concessa, e in pari tempo causa impeditiva alla concessione del beneficio in precedenza non richiesto; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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