CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024
Cassazione n. 27872/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comuni motivi di ricorso dedotti, con separati atti di impugnazione, avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. I motivi, infatti, solo in apparenza evocano il vizio della erronea qualificazione giuridica del fatto (il reato di cui all'art. 337 cod. pen.), deduzione che deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo, in particolare, escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766), aspetti in fatto e dati probatori ulteriori; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]