CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34474/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8183/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1600/31/2016, depositata in data 20settembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel16 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - art. 12 d.l. 78/2009 - presunzione legale di cui al comma 2 - applicazione retroattiva -esclusione.Rilevato che: 1. A seguito di un controllo della documentazione bancaria ottenuta dall’A.F. francese, l’Agenzia delle Entrate acclarava la detenzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di ingenti importi, relativi ad un deposito presso la banca svizzera HSBC, per gli anni 2004 e 2006, in quanto il nominativo del Benedetti risultava inserito nella cd. [OSCURATO:PERSONA]. L’Ufficio notificava, quindi, gli avvis i di accertamento nn. T8T01T301002/2011 e T8T01T301168/2011, con cui rideterminava, ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, i redditi del contribuente, sottratti a tassazione. Il contribuente impugnava gli avvisi innanzi alla CTP di Prato, contestandoin via preliminare, per quanto qui ancora rilevi, l’erronea (in quanto retroattiva) applicazione della presunzione di cui all’art. 12 d.l. 78/2009. La CTP rigettava il ricorso. 2. Il contribuente interponeva gravame riproponendo le censure già spiegate in primo grado. La CTR accoglieva il gravame rilevando la ir retroattività dell’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 , norma avente natura ‘sostanziale’, assorbita ogni questione sul merito della pretesa. 3. Per la cassazione della citata sentenza L’Ufficio ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In data 27 - 30 settembre 2024 il contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Benedetti nel controricorso, stante la conformità dell’impugnativa al paradigma normativo di cui agli artt.360 e 366 cod. proc. civ..2. Con l’unicomotivo di ricorso l’Ufficio lamenta la « violazione e/o falsa applicazione de ll’ art . 1 2 del D.L. 78 / 2009 , dell’art. 4 del D.L. 168/1990, dell’art. 43 del D.P.R. 600/73, dell’art. 1 della l. 212/2000 e dell’art. 11 disp. prel. c.c. (preleggi), tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». L’Agenzia delle Entrate, sul presupposto della natura procedimentale del comma 2 dell’art. 12 del d.l. 78/2009, sostiene che la presunzione legale ivi prevista possa valere per gli accertamenti relativianche agli anni antecedenti all’entrata in vigore della stessa (2009). 2.1. Il motivo è infondato. Invero, l’art. 12 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (contrasto ai paradisi fiscali), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede al comma 1 che “le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l’attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati”. Al comma 2 si dispone che “in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato…, in violazione degli obblighi di dichiarazione dei cui ai commi1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate”. Ora, la questione della natura (sostanziale o procedurale) della norma in commento ha trovato diverse soluzioni nella giurisprudenza di merito tributaria. La soluzione ha ricadute pratiche di non poco momento, atteso che solo se si opina per la natura procedurale della norma, quest’ultima può ritenersi applicabile in via retroattiva, ovvero anche per le annualità (dal 2008 a ritroso) antecedenti alla sua entrata in vigore. Questa Corte, sin dall’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2662, ha affermato la natura sostanziale della norma: la pretesa natura procedimentale della norma di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 che pone, in favore del fisco, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro normativo previgente, oltre a porsi in contrasto con il tradizionale criterio della sedes materiae, che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e dunque di diritto sostanziale e non già nel codice di rito, porrebbe il contribuente, che sulla base del quadro normativo previgente non avrebbe, ad esempio, avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in condizione di sfavore, pregiudicandone l’effettivo espletamento del diritto di difesa, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.. Pertanto, per questa Corte la norma in commento ha natura sostanziale, sicché non può trovare applicazione a fattispecie verificatesi prima del 1° luglio 2009, come quella in oggetto(Cass.21/12/2018, n. 33233; Cass. 30/01/2019, n. 2562; Cass.28/02/2019, n. 5885; Cass. 14/11/2019, nn. 29632 e 29633; Cass.28/11/2019, n. 31085; Cass. 25/02/2020, n. 4984; Cass.18/09/2020, n. 19446; Cass. 22/03/2021, n. 7957; Cass.23/06/2021, n. 17928; Cass. 05/03/2024, n. 5964). Pertanto, questa norma non può trovare applicazione con riferimento agli atti impugnati che si riferiscono agli anni 2004 e 2006. La CTR ha fatto buon governo dei principi appena riportati, avendo ritenuto non applicabile nella fattispecie la presunzione legale sancita dalla norma in commento. 3. Il ricorso va, in definitiva, rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Infine, rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.200,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella mis