CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 38569/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Enke! ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale è stato recepito l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 [capo 1) illecita detenzione di gr. 31 circa di cocaina] e di cui all'art. 73, comma 5, stesso d.P.R. [capo 2) cessione di gr. 0,70 di cocaina], fatti accertati rispettivamente in Rho e Parabiago il 27/9/2023; ritenuto che il ricorrente, con un primo motivo, ha dedotto inosservanza della legge penale e vizio della motivazione limitatamente alla denegata riqualificazione del reato di cui al capo 1) nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, motivo tuttavia non deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), la possibilità di ricorrere per cassazione tale doglianza essendo limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023- 01; sez. 2, n. 14377 d3I 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01; sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842-01); che il secondo motivo, prospettando analoghi vizi quanto alla disposta confisca, non sembra neppure sorretto dall'interesse a impugnare, muovendo il deducente dall'assunto della titolarità delle somme in capo a terzi; che, in ogni caso, quanto alla sproporzione, le censure si traducono in generiche contestazioni, prive del necessario confronto con le ragioni della decisione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo il giudice valorizzato, quanto alla riconducibilità delle somme all'imputato, la contestualità spaziale della relativa custodia rispetto a quella della cocaina; quanto alla sproporzione, le condizioni reddituali dichiarate dall'imputato; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] Cia m , I