CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 1967
Cassazione n. 23492/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1967 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge e l'insufficienza della motivazione posta a fondamento della ritenuta recidiva è inammissibile perché non proposto in appello; considerato che nel motivo di appello ci si limitava a richiedere un giudizio di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche rispetto alla recidiva e una riduzione della pena, deve escludersi l'ammissibilità del motivo non devoluto alla Corte di appello, che legittimamente ha omesso di pronunciarsi sul punto (secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 -02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende