CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13434/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in margine al ricorso introduttivo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -resistente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.3848/15, depositata il 15 settembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia procedeva alla notifica di avviso di accertamento di compensi non dichiarati per € 75.436,00 a seguito di controlli effettuati presso vari istituti di credito. Il contribuente proponeva così ricorso che la CTP accoglieva parzialmente, riconoscendo non giustificate movimentazioni per € 52.000,00. PLUSVALENZA 2. La CTR, adìta dal contribuente in sede di gravame, confermava la sentenza di primo grado. 3. Il contribuente propone così ricorso per cassazione affidato a sette motivi. L’Agenzia non si è costituita nei termini, limitandosi a depositare un atto ai fini della partecipazione alla discussione della causa. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativ a in vista della deliberazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il contribuente assume l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., in quanto lo stesso avrebbe documentato gli assegni emessi a favore del figlio Andrea a titolo di prestito. 2. Con il secondo motivo si assume violazione o falsa applicazione dell’art. 32, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità da parte della sent. n. 228 del 2014 resa dalla Corte Cost., per aver invece la CTR implicitamente confermato la presunzione di maggior reddito anche con riferimento alla ricorrente ipotesi di lavoratore autonomo. 3. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., in quanto il contribuente aveva eccepito l’illegittimità della disposizione nei limiti suddetti, eccezione non esaminata. 4. Con il quarto motivo si denuncia dell’art. 112, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in merito all’illegittimità della disposizione di cui all’art. 32, d.p.r. n. 600/1973, nel senso sopra descritto. 5. Con il quinto motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 32, d.p.r. n. 600/1973, 115, cod. proc civ e 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5 (sic), cod. proc. civ., per non avere i giudici d’appello considerato l’analitica e dimostrata giustificazione di ciascuna delle movimentazioni del conto corrente, attinenti aliberalità derivanti da rapporti familiari. 6. Con il sesto motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., consistente nell’omesso esame delle giustificazioni dei movimenti del conto corrente. 7. Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia in merito alle specifiche giustificazioni rese alle movimentazioni del conto corrente. 8. Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente in base al principio dell’esame della ragione più liquida, è fondato. La sentenza impugnata infatti si basa sulla presunzione operata dall’art. 32, d.p.r. n. 600/1973 in tema di prelievi dai conti non riscontrati dalle scritture, come emerge dal fatto che nella stessa si legge che “non appare provato che gli assegni emessi da Eurodent a favore di [OSCURATO:PERSONA], contenenti cifre diverse, siano imputabili al pagamento dei canoni di locazione, né alle restituzioni di prestiti” e ivi si fa espresso richiamo alla giurisprudenza in tema di presunzioni a norma dell’indicata disposizione. Va però rilevato come la decisione d’appello non abbia tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 che, con riferimento ai lavoratori autonomi, tra i quali rientra l’odierno ricorrente, ha eliminato la presunzione legale che i prelievi non risultanti dalle scritture contabili di cui non fossero indicati i beneficiari vadan o a comporre il reddito imponibile (cfr. Cass.02/02/2021, n. 2240). Tale pronuncia, dalla quale emerge chiaramente come la Corte abbia ritenuto la norma irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito, travolge radicalmente la presunzione non solo legale, direttamente prevista dalla norma pro tempore vigente (e in seguito modificata proprio attraverso l’espunzione del termine “compensi” riferito ai lavoratori autonomi), ma anche quella semplice o hominis, derivante dalla mancata giust ificazione di siffatti prelievi, in quanto essi, nei termini di cui sopra, non sono significativi di ulteriore capacità contributiva. 9. L’accoglimento del motivo che precede determina l’assorbimento di tutti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla determinazione delle spese. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione,