CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 novembre 2019
Cassazione n. 01470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18776/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dalle avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, domiciliato per legge presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, -ricorrente - nei confronti di Luigi GUELPA, Sara BACENETTI, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., -intimati - avverso la sentenza n. 473 /20 19 del Tribunale di Vercelli pubblicata il 6.11.2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI. C.C. 17.11.2022 n. R.G. 18776/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso l’azione esecutiva promossa daLuigi Guelpa, lamentando l’ inesistenza del titolo esecutivo nonché dei successivi atti di precetto e pignoramento, tutti asseritamente da lui sconosciuti; ha contestato gli interventi di [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la loro ammissibilità , eccependo l’inesistenza di un titolo esecutivo nei suoi confronti in quanto l’azione di recupero avrebbe dovuto rivolgersi unicamente alla Montecristo s.r.l., di cui fu socio e amministratore, ma non a lui personalmente; infine, ha contestato l’errata qualificazione della propria opposizione effettuata dal giudice dell’esecuzione nella fase cautelare come opposizione agli atti esecutivi; si sono costituite tutte le controparti,eccetto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo il rigetto delle avverse pretese; il Tribunale di Vercelli ha accolto parzialmente l’opposizione ; in particolare, ha rigettato quellapromossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in merito al preteso vizio di notifica, qualificandola come opposizione ex art. 617 c.p.c. e ritenendolatardiva; ha invece accolto l’opposizione riguardantegli atti di intervento di [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], qualificandola come opposizione all’esecuzione e ritenendola fondatapoiché gli intervenuti vanta vano il possesso di un titolo nei confronti della Montecristo s.r.l. per i quali non risponde personalmente il socio [OSCURATO:PERSONA]; avverso la decisione del tribunale di Vercelli, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da due motivi; sebbene intimati,Luigi GUELPA, Sara BACENETTI, Avv.ta Michela MANDOSSO in proprio ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; C.C. 17.11.2022 n. R.G. 18776/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell'art. 380-bis comma 1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria; considerato che con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 557, comma 2, c.p.c., secondo la previsione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” in quanto la decisione del tribunale ha considerat o come infondata o comunque superata la questione relativa alla mancanza in atti della notifica del titolo esecutivo, poiché il creditore procedente ne avrebbe depositato l’originale; con il secondo motivo di ricorso , il ricorrente denuncia in via subordinata rispetto al motivo precedente, la “errata interpretazione dell’art. 615 c.p.c., con riferimento all’art. 140 c.p.c. (art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 c.p.c.).” e insiste nel richiede re una nuova pronuncia di illegittimità della procedura esecutiva, iniziata senza la notifica del titolo, con nuova qualificazione dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; i motivi come sopra sinteticamente riassunti e che possono essere congiuntamente esaminati per il vincolo di connessionelogica che li unisce, sono entrambi inammissibili; parte ricorrente con essi lamenta, per un verso, che sarebbe stato prodotto il titolo esecutivo in violazione delle norme sul deposito telematico e, per l’altro, che sarebbe stata esclusa erroneamente la mancata notifica del titolo esecutivo; insistendo con tali doglianze, parte ricorrente non si premura di contestare le motivazioni adeguate e coerenti attraverso le quali il tribunale ha qualificato l’opposizione (per dedotta inesistenza delle notifiche di titolo, precetto e pignoramento)come opposizione agli atti esecutiviex art. 617 c.p.c., dichiarandola tardiva ; C.C. 17.11.2022 n. R.G. 18776/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi in particolare, il tribunale ha affermato «Invero, dall’esame delle difese della parte emerge che non vi siano contestazioni in merito all’esistenza effettiva di un titolo esecutivo che, peraltro, è documentato in atti, né risulta che contestazioni circa l’ane il quantum del credito incorporato nel titolo esecutivo siano state sollevate in sede di impugnazione tardiva del contumace ex art. 327 cod. civ. Ciò di cui si duole Lorini è la dedotta mancata conoscenza del titolo e dei successivi atti dell’esecuzione e ciò almeno sino al sopralluogo del CTU nel processo esecutivo»(pag. 4 sentenza impugnata); affermato ciò , il tribunale ha richiamato la giurisprudenza che ha ricondotto la mancata notifica del titolo esecutivo, pur esistente e non contestato, ai motivi di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (Cass. n. 25900/2016) e riguardando la richiesta dell’opponente un vizio di notifica, l’ha qualificata come opposizione agli atti esecutivi e, verificatone l’esordio secondo quanto dedotto dallo stesso opponente, l’ha dichiarata tardiva; giova precisare infine che la qualificazione dell’opposizione come agli atti esecutivi è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto e che l’alternativa sussunzione della domanda entro il diverso paradigma dell’art. 615 cod. proc. civ. non solo è irrilevante, in quanto sviluppata con ogni evidenza per mera completezza e quindi ininfluente sulla decisione, ma condurrebbe per altra via all’inammissibilità di un ricorso proposto direttamente per cassazione di una sentenza che, sul punto, dovrebbe poi considerarsi di primo grado e quindi appellabile; in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si statuisce sulle spese del giudizio di legittimità , posto che gli intimati non vi hanno svolto difese; C.C. 17.11.2022 n. R.G. 18776/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-