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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05478/2023

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9 ORDINANZA sul ricorso 33704/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona dei procuratori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] V.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1780/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agirono nei confronti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]-RAS Assicurazioni per ottenere la restituzione di somme che avevano consegnato al primo, che aveva agito come promotore finanziario della seconda, e di cui il predetto [OSCURATO:PERSONA] si era appropriato; la compagnia convenuta contestò la domanda, assumendo di non avere avuto rapporti col [OSCURATO:PERSONA] e di avere conferito l'incarico di proprio agente esclusivamente alla Paparoni & Reale s.r.I., la quale soltanto si era avvalsa delle prestazioni del promotore, e chiamò in causa per l'eventuale manleva, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (succeduta alla Paparoni & Reale); il Tribunale di Siracusa accolse la domanda nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], rigettandola per il resto; la Corte di Appello ha respinto l'appello volto ad affermare la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]-RAS e della [OSCURATO:PERSONA], e ciò sul «rilievo troncante ed assorbente» che gli appellanti non avevano provveduto a depositare in secondo grado «la documentazione probante della cui produzione in primo grado si dava atto nella citazione introduttiva del medesimo grado», di talché non era «dato -nei confronti sia della [OSCURATO:SOCIETA] che della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- di individuare neanche un principio di prova che il [OSCURATO:PERSONA] si sia fatto fraudolentemente consegnare le somme in moneta contante di cui detti appellanti oggi reclamano [...] la restituzione» anche nei confronti delle due società; ha richiamato, al riguardo il principio -di cui a Cass., S.U. n. 28498/2005- secondo cui «l'appellante ha l'onere non solo di riproporre ma anche di riprodurre i documenti già ritualmente depositati in primo grado e che intende porre a sostegno delle proprie censure alla sentenza impugnata, con la conseguenza che laddove egli non provveda alla menzionata riproduzione, e tali documenti non risultino comunque in atti, la Corte d'appello dovrà giudicare in assenza del documento, se del caso rigettando l'appello per la mancata produzione di elementi a sostegno delle censure ivi contenute»; hanno proposto ricorso per cassazione i Greco, il Lentini e i Rizza, affidandosi a unico articolato motivo; hanno resistito sia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che la [OSCURATO:SOCIETA], quest'ultima a mezzo di due successivi controricorsi (il primo avverso il ricorso notificato il 16/17 ottobre 2019 e depositato tardivamente; il secondo avverso il ricorso rinnovato con notifica effettuata in data 13.12.2019); la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c..; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria.

Considerato che: in relazione all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controricorrenti a fronte della «incongruenza» delle sottoscrizioni di Giuseppina e di [OSCURATO:PERSONA] nella procura alle liti autenticata dal difensore, deve ritenersi che, in difetto di querela di falso, non sussistano ragioni per dubitare della autenticità delle due firme e della veridicità dell'autenticazione delle stesse; risulta parimenti infondata l'eccezione di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso, sollevata nella memoria della [OSCURATO:SOCIETA]: invero, a fronte della notifica effettuata il 13.12.2019, il ricorso risulta depositato tempestivamente (ex art. 134, co. 5 disp. att. c.p.c.) con plico postale spedito il 30.12.2019; con l'unico motivo, i ricorrenti denunciano «violazione dell'art.116 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Violazione dell'art., 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi»: premesso che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla carenza in atti di alcuni documenti, lamentano che non si sia tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali acquisite, che avrebbero consentito di ritenere provata «la sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] al controllo dell'Agenzia locale e della stessa [OSCURATO:SOCIETA]» e la «addebitabilità alla [OSCURATO:SOCIETA] del comportamento fraudolento del [OSCURATO:PERSONA]», considerato che «i terzi, in contatto con i subagenti, non potevano dubitare che gli atti posti in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA], non fossero attribuibili alla [OSCURATO:SOCIETA]»; il motivo è inammissibile in quanto, oltre a prospettare il vizio di motivazione in termini non più consentiti dal testo attuale dell'art.360, n. 5 c.p.c., omette di confrontarsi con la ratio della decisione impugnata e si risolve nella sollecitazione a valutare altri elementi (le dichiarazioni testimoniali) per pervenire, per diversa via, all'accoglimento della pretesa; a prescindere dalla inammissibilità di un nuovo vaglio di merito da parte della Corte di legittimità, deve considerarsi che la mancata contestazione della ratio fondante - ossia della mancanza finanche di un principio di prova che il [OSCURATO:PERSONA] si sia fatto consegnare le somme di cui è stata reclamata la restituzione - rende privi di qualunque rilevanza i profili della addebitabilità alla [OSCURATO:SOCIETA] del comportamento fraudolento del promotore e dell'affidamento riposto dai terzi sulla situazione di apparente preposizione; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore delle controricorrenti, liquidate, per compensi, in euro 7.000,00 per [OSCURATO:SOCIETA]. e in euro 6.000,00 per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre, per entrambe, alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 33704/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona dei procuratori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] V.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1780/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agirono nei confronti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]-RAS Assicurazioni per ottenere la restituzione di somme che avevano consegnato al primo, che aveva agito come promotore finanziario della seconda, e di cui il predetto [OSCURATO:PERSONA] si era appropriato; la compagnia convenuta contestò la domanda, assumendo di non avere avuto rapporti col [OSCURATO:PERSONA] e di avere conferito l'incarico di proprio agente esclusivamente alla Paparoni & Reale s.r.I., la quale soltanto si era avvalsa delle prestazioni del promotore, e chiamò in causa per l'eventuale manleva, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (succeduta alla Paparoni & Reale); il Tribunale di Siracusa accolse la domanda nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], rigettandola per il resto; la Corte di Appello ha respinto l'appello volto ad affermare la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]-RAS e della [OSCURATO:PERSONA], e ciò sul «rilievo troncante ed assorbente» che gli appellanti non avevano provveduto a depositare in secondo grado «la documentazione probante della cui produzione in primo grado si dava atto nella citazione introduttiva del medesimo grado», di talché non era «dato -nei confronti sia della [OSCURATO:SOCIETA] che della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- di individuare neanche un principio di prova che il [OSCURATO:PERSONA] si sia fatto fraudolentemente consegnare le somme in moneta contante di cui detti appellanti oggi reclamano [...] la restituzione» anche nei confronti delle due società; ha richiamato, al riguardo il principio -di cui a Cass., S.U. n. 28498/2005- secondo cui «l'appellante ha l'onere non solo di riproporre ma anche di riprodurre i documenti già ritualmente depositati in primo grado e che intende porre a sostegno delle proprie censure alla sentenza impugnata, con la conseguenza che laddove egli non provveda alla menzionata riproduzione, e tali documenti non risultino comunque in atti, la Corte d'appello dovrà giudicare in assenza del documento, se del caso rigettando l'appello per la mancata produzione di elementi a sostegno delle censure ivi contenute»; hanno proposto ricorso per cassazione i Greco, il Lentini e i Rizza, affidandosi a unico articolato motivo; hanno resistito sia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che la [OSCURATO:SOCIETA], quest'ultima a mezzo di due successivi controricorsi (il primo avverso il ricorso notificato il 16/17 ottobre 2019 e depositato tardivamente; il secondo avverso il ricorso rinnovato con notifica effettuata in data 13.12.2019); la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c..; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. Considerato che: in relazione all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controricorrenti a fronte della «incongruenza» delle sottoscrizioni di Giuseppina e di [OSCURATO:PERSONA] nella procura alle liti autenticata dal difensore, deve ritenersi che, in difetto di querela di falso, non sussistano ragioni per dubitare della autenticità delle due firme e della veridicità dell'autenticazione delle stesse; risulta parimenti infondata l'eccezione di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso, sollevata nella memoria della [OSCURATO:SOCIETA]: invero, a fronte della notifica effettuata il 13.12.2019, il ricorso risulta depositato tempestivamente (ex art. 134, co. 5 disp. att. c.p.c.) con plico postale spedito il 30.12.2019; con l'unico motivo, i ricorrenti denunciano «violazione dell'art.116 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione dell'art., 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi»: premesso che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla carenza in atti di alcuni documenti, lamentano che non si sia tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali acquisite, che avrebbero consentito di ritenere provata «la sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] al controllo dell'Agenzia locale e della stessa [OSCURATO:SOCIETA]» e la «addebitabilità alla [OSCURATO:SOCIETA] del comportamento fraudolento del [OSCURATO:PERSONA]», considerato che «i terzi, in contatto con i subagenti, non potevano dubitare che gli atti posti in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA], non fossero attribuibili alla [OSCURATO:SOCIETA]»; il motivo è inammissibile in quanto, oltre a prospettare il vizio di motivazione in termini non più consentiti dal testo attuale dell'art.360, n. 5 c.p.c., omette di confrontarsi con la ratio della decisione impugnata e si risolve nella sollecitazione a valutare altri elementi (le dichiarazioni testimoniali) per pervenire, per diversa via, all'accoglimento della pretesa; a prescindere dalla inammissibilità di un nuovo vaglio di merito da parte della Corte di legittimità, deve considerarsi che la mancata contestazione della ratio fondante - ossia della mancanza finanche di un principio di prova che il [OSCURATO:PERSONA] si sia fatto consegnare le somme di cui è stata reclamata la restituzione - rende privi di qualunque rilevanza i profili della addebitabilità alla [OSCURATO:SOCIETA] del comportamento fraudolento del promotore e dell'affidamento riposto dai terzi sulla situazione di apparente preposizione; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore delle controricorrenti, liquidate, per compensi, in euro 7.000,00 per [OSCURATO:SOCIETA]. e in euro 6.000,00 per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre, per entrambe, alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se do
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