CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 10473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12283/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7315/2021 depositata il 05/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La S.I.T. Società italiana trasporti srl, società operante nel traporto pubblico locale con obbligo tariffario, agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma per ottenere la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA], nonché dei comuni di Sutri, Monterosi e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento ciascuno per quanto di competenza a titolo di contributo o corrispettivo di esercizio dell’importo pari al prodotto del costo chilometrico standardizzato, di cui alla deliberazione n.4749/98 della Regione [OSCURATO:PERSONA], per le percorrenze chilometriche effettivamente svolte, detratti i ricavi presunti e maggiorato, anno per anno, del tasso d’inflazione, oltre IVA e interessi nonché dell’ulteriore importo a titolo di compensazione previsto dai contratti di servizio stipulati con i tre comuni anzidetti. Il Tribunale di Roma, con una prima ordinanza del 14 marzo 2011, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulle domande proposte in favore del giudice amministrativo, ma la Corte di appello di Roma riformava tale decisione dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. In esito alla riassunzione del giudizio innanzi a sé, il Tribunale di Roma, con ordinanza pubblicata il 31.1.2017, rigettava le domande della S.I.T. La S.I.T. impugnava la pronunzia anzidetta innanzi alla Corte di appello di Roma che, con sentenza n.7315/2021, pubblicata il 5.11.2021,rigettava l’appello, condannando la S.I.T. al pagamento delle spese processuali. Il giudice di appello, dopo avere individuato il quadro normativo di riferimento via via modificato, nel quale si inserivano i contratti stipulati fra i comuni convenuti e la SIT, rilevava il passaggio da un sistema di concessione del servizio di trasporto pubblico locale con contributi - fondato su un sistema di sovvenzioni per garantire l’equilibrio economico dei bilanci - a quello di contratto di servizio, nel quale il sostegno economico era divenuto corrispettivo contrattuale. La Corte di appello evidenziava la centralità, ai fini del giudizio, dell’art.30 della legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] n.30/1998, con il quale si era istituito il Fondo regionale Traporti, alimentato annualmente sulla base di quanto definito nella legge di bilancio della Regione. Tale fondo, per l’anno 1998, era stato determinato con la delibera di Giunta regionale n.7743/1998 in Lire 777 miliardi sulla base del criterio della spesa storica, quest’ultimo poi ribadito con le leggi di bilancio del 1999, coinvolgente anche la decurtazione del contributo di esercizio del 25% prevista dall’art.42 della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.15/1998. Quadro normativo nell’ambito del quale erano stati conclusi i tre contratti di servizio con le tre amministrazioni comunali in causa, poi prorogati fino all’anno 2008/2009. Detti contratti, secondo la Corte di appello, andavano interpretati in base alla normativa che li regolava e richiamata nelle premesse dei contratti stessi, sicché la determinazione dello stanziamento operato dal [OSCURATO:PERSONA] trasporti sulla base degli artt.30 e 37 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.30/1998 e dunque del criterio della spesa storica per il triennio 1999/2001 richiamati nelle premesse dei contratti assumeva valore determinante per l’interpretazione degli stessi. Tanto impediva, secondo la Corte di appello, alla Giunta regionale di procedere ad una rivalutazione dei dati, anche in relazione al mero tasso di inflazione. Non potendosi dunque prescindere dalla delibera di Giunta n.7743/998, attuativa della previsione dell’art.37 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.30, le domande della SIT erano infondate, intendendo le stesse ottenere la condanna dei comuni e della regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di differenze dovute rispetto alle somme corrisposte, in difformità delle ripartizioni effettuate dall’ente finanziatore nonostante i contratti stessi facessero riferimento specifico al finanziamento regionale. Per tali ragioni, il regime applicato con la norma transitoria dell’art.37 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.30/1998, relativo al triennio 1999/2001, aveva condotto alla stipula dei contratti di servizio agli stessi conformi relativi al triennio, poi oggetto di successiva proroga. Aggiungeva, ancora, la Corte di appello che non poteva giovare alla SIT la premessa all’accordo quadro stipulato tra Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ANAV, non avendo valore confessorio in quanto non riferito a situazioni fattuali, attenendo piuttosto alla asserita illegittimità della decurtazione del 25% e del mancato recupero della inflazione. Aggiungeva che era del pari infondata la censura della SIT in ordine alla ritenuta mancata rendicontazione annuale delineata nei contratti ai fini della richiesta di corresponsione del conguaglio finale, costituente autonoma ratio decidendi del rigetto della domanda. Tale statuizione doveva reputarsi corretta, non potendosi ritenere l’intempestività della questione sollevata in primo grado. Piuttosto la stessa si doveva ritenere un’eccezione impropria in quanto rivolta alla mera negazione dei presupposti per procedere alla liquidazione del conguaglio, non potendosi ritenere che la rendicontazione eseguita in corso di contratto fosse equiparabile a quella finale. Evidenziava, inoltre, che la domanda di corresponsione della compensazione per gli anni successivi al 1999 era impedita dalla mancanza di accordo sul suo ammontare, mentre per l’anno 1999 doveva ritenersi corretta la ritenuta prescrizione, essendo la stessa prevista in occasione del pagamento dei compensi alle scadenze previste e non in sede di conguaglio, non essendovi stata alcuna contestazione sul punto dei pagamenti delle rate bimestrali. Non poteva, infine, ritenersi l’erroneità della decisione impugnata in ordine al mancato riconoscimento dell’incremento del corrispettivo in ragione del tasso di inflazione programmata, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dell’art.19 del d.lgs. n.422/1997 e non dell’art.20 c.2 invocato dalla SIT. La S.I.T. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, al quale ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti intimate non si sono costituite. La ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 16 marzo 2023. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.37 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n.30/1998, dell’art.36 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.7/1999 e della Delibera della Giunta regionale del [OSCURATO:PERSONA] n.7743/1998 in riferimento ai contratti stipulati fra la SIT ed i comuni di Sutri, Monterosi e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, per giustificare l’infondatezza delle domande avrebbe richiamato un quadro normativo relativo al servizio pubblico di trasporto diverso da quello richiamato nei contratti di servizio oggetto di causa, all’interno dei quali non erano stati richiamati l’art.37 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.30/1998 e la delibera di giunta n.7743/1998, risultando invece evocate altre disposizioni - art.4, c.4 lett.b) d.lgs.n.422/1997, art.19 c.5, e art.24 commi 2 e 5 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.30 – che indicando nella misura del 35 % la copertura del costo operativo ed i contributi di esercizio nella misura del 65 %, individuavano il rapporto prescritto dal legislatore comunitario, nazionale e regionale esplicitamente richiamato nei contratti, non risultando alcun altro riferimento all’art.37 l.r.cit. (peraltro, relativo soltanto al triennio 1998/2001) e alla legge di bilancio della regione [OSCURATO:PERSONA] n.7/1999. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.36 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.7/1999 in riferimento all’art.42 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.15/1998. La Corte di appello avrebbe comunque errato nell’interpretare le norme appena ricordate e nel ritenere che il richiamo al criterio della spesa storica implicasse la decurtazione del 25 % dei contributi di esercizio stabili nell’anno precedente, poiché nella legge di bilancio 1999 non era stata prevista alcuna decurtazione del 25 %, invece contemplata dalle leggi di bilancio del 1997 e del 1998, come emergeva anche dalla premessa all’accordo quadro stipulato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte di appello avrebbe poi errato nel ritenere che in tale accordo non vi fosse stato il riconoscimento del fatto che la decurtazione del 25 % era limitata agli anni 1997 e 1998, non trattandosi di valutazioni giuridiche ma di ricognizione in fatto della normativa posta a base dell’accordo transattivo avente natura confessoria. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione dei contratti - artt.1362 c.c. e ss. – avendo la sentenza impugnata tralasciato di considerare che le previsioni contrattuali avevano avuto riguardo ad obbligazioni contrattuali rispetto alle quali non era ravvisabile l’esercizio di alcun potere discrezionale. Peraltro la Corte di appello avrebbe travalicato i limiti della giurisdizione laddove aveva ritenuto legittima la delibera di Giunta n.7743/1998 sulla base della quale aveva poi ritenuto legittima la decurtazione del 25 % del costo chilometrico convenuto nel contratto, senza considerare che la stessa non era richiamata nei contratti, nei quali era stato invece indicato un importo corrispondente al 65 % del valore del costo chilometrico standardizzato, in tal modo violando il canone ermeneutico della comune intenzione delle parti. La Corte di appello, ove avesse fatto corretta applicazione dell’art.1362 c.c. avrebbe dovuto ritenere che il corrispettivo non poteva che essere quello indicato nelle premesse dei contratti e cioè il costo chilometrico stabilito nella delibera n.4749/1998 moltiplicato peri il numero dei chilometri assegnati. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.167 c.p.c. e dell’art.115 c.p.c. nonché la violazione degli artt.1362 e ss. c.c., con riferimento all’art.5 dei contratti di servizio con i comuni di Sutri, [OSCURATO:PERSONA] e Monterosi. Pur premettendo che non fosse a stretto rigore necessaria l’impugnazione della decisione nella parte in cui aveva esaminato ad abundantiam la censura relativa alla mancata rendicontazione, la ricorrente osservava che la decisione della Corte di appello avrebbe esaminato la questione dalla stessa prospettata tralasciando di considerare che il corrispettivo previsto nel contratto contemplava anche il conguaglio, aggiuntivo rispetto al pagamento delle cinque rate convenzionalmente previste, sicché ciò che era stato indicato come conguaglio finale altro non sarebbe stato se non la sesta rata per determinare il corrispettivo dovuto. In altri termini, il conguaglio finale altro non sarebbe stato se non un escamotage richiesto dalla regione ai comuni da inserire nei contratti per rispettare i vincoli posti dalla legislazione comunitaria ed evitare di incorrere nella nullità sancita dall’art.24 della l.n.30/1998 in riferimento all’art.19, c.2 d.lgs. n.422/1997, ove era stata prevista la necessità di una corrispondenza fra gli importi convenuti e le risorse effettivamente disponibili. Tale ricostruzione della genesi e del senso del conguaglio non era stata contestata nel corso del giudizio e soltanto il comune di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi tardivamente nel corso del giudizio riassunto innanzi al Tribunale, aveva eccepito la carenza di rendicontazione annuale, poi rimanendo contumace in appello. La Corte di appello, secondo la ricorrente, avrebbe dunque tralasciato di esaminare tali circostanze violando l’art.167 c.p.c. e l’art.115 c.p.c. laddove impongono al convenuto di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda e di porre a base della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La Corte di appello, in definitiva, avrebbe errato nel considerare tempestiva l’eccezione proposta dal solo comune di [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno riproposta in appello senza considerare la necessità di interpretare unitariamente i contratti di servizio ed ancora omettendo di valutare che le rendicontazioni erano state depositate. Peraltro, secondo la ricorrente era stato esposto nell’atto introduttivo che la rendicontazione era avvenuta ogni bimestre ed in modo più grave rispetto alla previsione contrattuale, non essendo comunque dirimente tale rendicontazione rispetto allo svolgimento effettivo del servizio. In più non era stato considerato che i tre comuni non avevano contestato il diritto a percepire le somme richieste dalla stessa società limitandosi a prospettare l’inadempimento della Regione [OSCURATO:PERSONA] ed anche sotto tale profilo sarebbe palese la violazione degli artt.115 e 167 c.p.c. e delle regole di ermeneutica contrattuale, non avendo la Corte di appello considerato il complessivo comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.37 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n.30/1998 non avendo considerato che tutti i contratti di servizio considerati erano stati prorogati e che pertanto il criterio della spesa storica considerato dalla Corte di appello non avrebbe potuto considerarsi vigente per il periodo successivo al triennio 1999/2001. Ritiene il Collegio che la causa, per la complessità delle questioni di diritto poste a base dei motivi di ricorso, rende necessaria la trattazione in udienza pubblic