CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 agosto 1991
Cassazione n. 04994/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1991 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta evasione e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, da un lato, ha rilevato l'adeguatezza del controllo effettuato in due differenti momenti a cui non era seguita, nonostante il certo funzionamento del campanello, una risposta, dall'altro, come proprio l'evasione in tempo di notte per un non minimale lasso di tempo facesse ritenere il fatto non scarsamente offensivo anche in ragione dei plurimi precedenti penali per furto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 19/0