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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 38345/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile. rilevato che, nell'unico motivo presentato, il ricorrente, cui la Corte d'appello ha ridotto la pena a sei mesi di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ha dedotto vizio di motivazione quanto alla mancata esplicitazione dei criteri di commisurazione della pena, in rapporto all'asserita impossibilità di concedere il minimo edittale; ritenuto che il motivo, nemmeno precisando quali sarebbero gli elementi a tal fine valorizzabili, è evidentemente generico. 2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile. rilevato che, nell'unico motivo presentato, il ricorrente, cui la Corte d'appello ha ridotto la pena a sei mesi di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ha dedotto vizio di motivazione quanto alla mancata esplicitazione dei criteri di commisurazione della pena, in rapporto all'asserita impossibilità di concedere il minimo edittale; ritenuto che il motivo, nemmeno precisando quali sarebbero gli elementi a tal fine valorizzabili, è evidentemente generico. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] residente
Sentenza Cassazione n. 38345/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris