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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 47543/2024

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione del cons.

Stefano APRILE; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del Sost.

Proc.

Simone PERELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di Valentina NORRITO di applicazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di una pena sostitutiva breve ex art. 20-bis cod. pen. della pena di anni uno, mesi nove e giorni quindici di reclusione inflitta per reati fiscali dal Tribunale di Marsala con la sentenza del 25 maggio 2021, poi riformata dalla Corte d’appello di Palermo in data 5 ottobre 2022, irrevocabile il 14 febbraio 2024.

2. [OSCURATO:PERSONA] NORRITO,a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione.

La ricorrente denuncia che il giudice dell’esecuzione ha obliterato di prendere in esame i criteri dettati dal legislatore all’art. 133 cod. pen. e, in particolare, non ha ancorato la decisione di rigetto a un giudizio prognostico negativo afferente al contenuto della pena sostitutiva, avendo piuttosto utilizzato valutazioni generiche e non documentate sul conto della condannata redatte dalla polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il Tribunale di Marsala ha valutato correttamente le risultanze processuali con una motivazione congrua e priva di errori giuridici, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità della condannata.

In particolare, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che la natura e la gravità dei pregiudizi penali, tra i quali spicca anche una condanna per bancarotta fraudolenta, costituiscono il punto di partenza dell'analisi della caratura criminale della ricorrente e ???che non sono contrastati da elementi positivi che consentono un giudizio prognostico di buon esito delle pene sostitutive e di prevenzione del pericolo di recidiva, ai quali lo strumento sanzionatorio in esame è finalizzato.

2.1. Rispetto a tale motivato giudizio negativo, fondato sul vaglio delle emergenze processuali, non assumono rilievo favorevole alla ricorrente l’occupazione lavorativa e il reddito da lavoro dipendente.

Si tratta, infatti, di indicatori ai quali è stata logicamente attribuita una valenza recessiva rispetto al complessivo quadro processuale, alla luce dei parametri applicabili per la concessione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste o contemplate dall'art. 20-bis cod. pen., tenuto conto del rinvio espresso nel primo comma della norma in esame alla disciplina del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.2. D’altra parte, ai fini della concessione delle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis cod. pen., non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti della condannata, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati presupposti, in funzione di una valutazione prognostica delle misure richieste che sono destinate a sostituire le pene della reclusione e dell'arresto non superiori a quattro anni.

Tale vaglio, che non può prescindere dal percorso di vita seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sull’idoneità prospettica delle sanzioni sostitutive brevi, è stato correttamente compiuto dal Tribunale di Marsala che si è espresso in termini rispettosi delle emergenze processuali.

A questo proposito, si richiama la giurisprudenza di legittimità che rinvia ai parametri della legge n. 689 del 1981: «la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni» (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725 - 01).

2.3. In definitiva, la condannata assume l’esistenza di vizi di violazione di legge censurabili in questa sede mentre, nonostante gli sforzi argomentativi del ricorso, l’ordinanza impugnata non risulta affetta da alcun vizio di motivazione o errore nell’applicazione delle norme di legge che regolano l’applicazione della pena sostitutiva richiesta, tanto che la citazione delle informazioni di polizia assume un carattere didascalico, privo di effettiva influenza sulla decisione assunta e sulla motivazione che la sorregge.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 21/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione del cons. Stefano APRILE; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del Sost. Proc. Simone PERELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di Valentina NORRITO di applicazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di una pena sostitutiva breve ex art. 20-bis cod. pen. della pena di anni uno, mesi nove e giorni quindici di reclusione inflitta per reati fiscali dal Tribunale di Marsala con la sentenza del 25 maggio 2021, poi riformata dalla Corte d’appello di Palermo in data 5 ottobre 2022, irrevocabile il 14 febbraio 2024. 2. [OSCURATO:PERSONA] NORRITO,a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione. La ricorrente denuncia che il giudice dell’esecuzione ha obliterato di prendere in esame i criteri dettati dal legislatore all’art. 133 cod. pen. e, in particolare, non ha ancorato la decisione di rigetto a un giudizio prognostico negativo afferente al contenuto della pena sostitutiva, avendo piuttosto utilizzato valutazioni generiche e non documentate sul conto della condannata redatte dalla polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Tribunale di Marsala ha valutato correttamente le risultanze processuali con una motivazione congrua e priva di errori giuridici, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità della condannata. In particolare, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che la natura e la gravità dei pregiudizi penali, tra i quali spicca anche una condanna per bancarotta fraudolenta, costituiscono il punto di partenza dell'analisi della caratura criminale della ricorrente e ???che non sono contrastati da elementi positivi che consentono un giudizio prognostico di buon esito delle pene sostitutive e di prevenzione del pericolo di recidiva, ai quali lo strumento sanzionatorio in esame è finalizzato. 2.1. Rispetto a tale motivato giudizio negativo, fondato sul vaglio delle emergenze processuali, non assumono rilievo favorevole alla ricorrente l’occupazione lavorativa e il reddito da lavoro dipendente. Si tratta, infatti, di indicatori ai quali è stata logicamente attribuita una valenza recessiva rispetto al complessivo quadro processuale, alla luce dei parametri applicabili per la concessione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste o contemplate dall'art. 20-bis cod. pen., tenuto conto del rinvio espresso nel primo comma della norma in esame alla disciplina del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2.2. D’altra parte, ai fini della concessione delle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis cod. pen., non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti della condannata, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati presupposti, in funzione di una valutazione prognostica delle misure richieste che sono destinate a sostituire le pene della reclusione e dell'arresto non superiori a quattro anni. Tale vaglio, che non può prescindere dal percorso di vita seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sull’idoneità prospettica delle sanzioni sostitutive brevi, è stato correttamente compiuto dal Tribunale di Marsala che si è espresso in termini rispettosi delle emergenze processuali. A questo proposito, si richiama la giurisprudenza di legittimità che rinvia ai parametri della legge n. 689 del 1981: «la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni» (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725 - 01). 2.3. In definitiva, la condannata assume l’esistenza di vizi di violazione di legge censurabili in questa sede mentre, nonostante gli sforzi argomentativi del ricorso, l’ordinanza impugnata non risulta affetta da alcun vizio di motivazione o errore nell’applicazione delle norme di legge che regolano l’applicazione della pena sostitutiva richiesta, tanto che la citazione delle informazioni di polizia assume un carattere didascalico, privo di effettiva influenza sulla decisione assunta e sulla motivazione che la sorregge. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47543/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris