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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26881/2023

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9239/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 25 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 16 -controricorrenti – e nei confronti di REGIONE LAZIO, in persona del Presidente, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amata, elettivamente domiciliata in Roma, presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente, in via [OSCURATO:PERSONA], n. 27 - cont roricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]’ D’[OSCURATO:PERSONA] N. 1 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimata - avversola sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1467 /20 19 , pubblicata in data12 dicembre 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che

1. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 1467/2020 del Tribunale di Viterbo.

Con separati controricorsi resistono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la Regione Lazio.

2. Questi i fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere utenti della [OSCURATO:SOCIETA]., convenivano in giudizio la società convenuta , quale gestore del servizio idrico integrato, per sentirla condannare al risarcimento del dannosubito a causa dell’inadempimento agli obblighi di legge relativi al contenimento della percentuale massima di arsenico e/o fluoruri nell’acqua potabile, nonché al risarcimento del danno del diritto alla salute e per il disagio conseguente alla mancata predisposizione di tutti gli strumenti e gli interventi necessari per la fornitura di acqua; chiedevano, in ogni caso, accertarsi che avevano diritto a corrispondere il solo 50 per cento del canone di acqua potabile.

A seguito della costituzione, la [OSCURATO:SOCIETA]. veniva autorizzata alla chiamata in causa della Regione Lazio e della Autorità d’[OSCURATO:PERSONA] n. 1 della Regione Lazio , nei cui confronti la convenuta proponeva domanda di manleva ; si costituiva la Regione Lazio, ma rimaneva contumace l’altra chiamata in causa. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Viterbo, con sentenza n. 866 /201 5 , in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 600,00 per ciascuna delle parti attrici, a titolo di risarcimento del danno; accoglieva, altresì la domanda di manleva nei confronti della Regione Lazio, condannandola a tenere indenne la [OSCURATO:SOCIETA]. da ogni somma che quest’ultima fosse tenuta a pagare.

3. Avverso la pronuncia hannoproposto a ppello, in via principale, la Regione Lazioe, in via incidentale, gli utenti dinanzi al Tribunale di Viterbo, che ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alla domanda proposta dagli utentie , in parziale accoglimento dell’appello della Regione Lazio, ha negato la propria giurisdizione sulla domanda di manleva spiegata da [OSCURATO:SOCIETA].; ha inoltre, dichiarato la ca renza di legittimazione passiva della Regione Lazio e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare in favore di Animali, Principessa ed Oroni, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro 1.834,65 ciascuno, oltre ad euro 300,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, accertando pure il diritto degli utenti alla riduzione del 50 per cento del canone di acqua potabile ‹‹fino a quando non sarà erogata acqua potabile››.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Considerato che

1. Con il primo motivo d’impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]. denunzia «Difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] adito ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c.»e sostiene che la domanda proposta in primo grado e reiterata in appello, comportando una riduzione del prezzo - tariffa stabilito in sede amministrativa per l’erogazione del servizio, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale di Viterbo, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo, essendo nei fatti dedotta l’omessa adozione di atti amministrativi a correzione della tariffa.

1.1. Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale di Viterbo, premettendo che la domanda originaria è fondata sull’inadempimento contrattuale, ponendosi in linea con la sentenza delle Sezioni Unite n. 32780 del 19 dicembre 2018, ha, del tutto correttamente, ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in materia concernente il risarcimento del danno derivato dall’inosservanza degli impegni assunti dalla società di erogazione dell’acqua potabile con gli utenti.

1.2. Non coglie nel senso la ricorrente ove deduce che gli utenti, odierni controricorrenti, avrebbero lamentato l’om essa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa, in tal modo sollevando una questione che coinvolgerebbe l’adozione di provvedimenti amministrativi e, dunque, la verifica della legittimità dell’azione autoritativa della P.A.

Invero, non si verte, nel caso di specie, in ipotesi di impugnazione della tariffa applicata agli utenti quale atto amministrativo, ma piuttosto di domanda di determinazione del danno provocato all’utente, e, precisamente, come chiarito dal giudice d’appello e dalle stesse sezioni Unite, di una actio quanti minoris espe rita dall’utente per la riduzione del prezzo del prodotto ‹‹viziato›› (Cass., sez.

U., 21/12/2018, n. 33209; Cass., sez.

U, 19/12/2018, n. 32780).

Non viene, dunque, in rilievo l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. , che costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto privatistico con l’utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dagli utenti.

Alla stregua del criterio del cd. petitumsostanziale, secondo cui ai fini del riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo deve aversi riguardo ai fatti indicati a sostegno della domanda, la domanda con la quale un utente, lamentando l’erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi, a causa della presenza di arsenico e di floruri superiori ai limiti imposti da norme di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3 novembre 1998, n. 83) e nazionale (art. 13, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione), contesti la misura del canone corrisposto, chiedendone la riduzione, e agisca per il risarcimento del conseguente danno subito, non è riconducibile alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto essa attiene unicamente al rapporto individuale di utenza ( Cass. , s ez.

U , 26/11/2021, n. 36897; Cass., s ez.

U, 19/12/2018 n. 32780; Cass., sez.

U,21/12/2018, n. 33209; Cass., s ez. 3, 18/09/2019, n. 23314).

Sebbene, infatti, nel regime scaturito dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, sia venuta meno l’espressa esclusione di tali controversie dall’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, tale esclusione va confermata e ribadita, in quanto la Corte costituzionale, nel ridefinire l’ambito della predetta giurisdizione esclusiva, ha precisato che questa postula l’inerenza della controversia ad una situazione di potere della P.A., laddove la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non vede coinvolta la P.A. come autorità(Corte cost. n. 204/2004).

La sentenza impugnata si pone, dunque, in linea con i principi enunciati dalle Sezioni Unite.

2. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione degli artt. 141 e ss. del T.U.

Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (“Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”) e della O.P.C.M. 3921/2011, rapportati all’art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c.».

La sentenza viene impugnata nella parte in cui, nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione, ha ritenuto che il rapporto tra la società ricorrente e l’ente regionale sia di natura amministrativa.

La ricorrente si duole, in particolare, che il Tribunale non abbia richiamato, né tenuto conto della normativa, anche di settore, che disciplina la materia.

3. Con il terzo motivo si denuncia «Omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.».

Ad avviso della ricorrente, i l Tribunale avrebbe omesso di valutare la normativa richiamata nel precedente motivo di ricorso e i documenti offerti in ordine al ruolo-chiave dell’[OSCURATO:PERSONA].

Da tali atti emergerebbe che l’intervento della Regione a mezzo della gestione – diretta o a mezzo di soggetti privati delegati a seguito di bando di gara –di parte delle fasi del S.I.I. in via emergenziale, come da normativa di settore vigente, implicherebbe l’impossibilità per la Taletes.p.a. d i intervenire sull’acqua erogata e, quindi, la renderebbe esposta a inadempimento contrattuale, con la conseguenza che essa dovrebbe essere manlevata dalla Regione.

3.1. Il secondo motivo deve essere accolto, con assorbimento del terzo motivo.

3.2. Tribunale ha affermato la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario in quanto la domanda di manleva non si fonda su un rapporto privatistico, ma attiene piuttosto alla contestazione della modalità e correttezza dell’esercizio del potere amministrativo da parte della Regione Lazio.

Va, tuttavia, al riguardo, evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria o rdinaria.

Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., sez.

U, 33209/2018 già cit., p. 6 e 7).

Tanto si desume da Cass. , s e z.

U , n. 36897 del 26 novembre 2021 che, pronunciandosi proprio sullaquestione, ha affermato che la giurisdizione sulla domanda di garanzia formulata dal gestore del servizio di erogazione delle acque nei confronti dell’ente pubblico che sovrintende su tale servizio spetta al giudice ordinario, quale riflesso della giurisdizione sulla domanda principale.

4. Conclusivamente, deve essere rigettato il primo motivo e deve essere accolto il secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo; la sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo e rigetta il primo motivo; cassain relazione la sentenza impugnata e rinviaal Tribunale di Vit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9239/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 25 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 16 -controricorrenti – e nei confronti di REGIONE LAZIO, in persona del Presidente, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amata, elettivamente domiciliata in Roma, presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente, in via [OSCURATO:PERSONA], n. 27 - cont roricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]’ D’[OSCURATO:PERSONA] N. 1 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimata - avversola sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1467 /20 19 , pubblicata in data12 dicembre 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 1467/2020 del Tribunale di Viterbo. Con separati controricorsi resistono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la Regione Lazio. 2. Questi i fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere utenti della [OSCURATO:SOCIETA]., convenivano in giudizio la società convenuta , quale gestore del servizio idrico integrato, per sentirla condannare al risarcimento del dannosubito a causa dell’inadempimento agli obblighi di legge relativi al contenimento della percentuale massima di arsenico e/o fluoruri nell’acqua potabile, nonché al risarcimento del danno del diritto alla salute e per il disagio conseguente alla mancata predisposizione di tutti gli strumenti e gli interventi necessari per la fornitura di acqua; chiedevano, in ogni caso, accertarsi che avevano diritto a corrispondere il solo 50 per cento del canone di acqua potabile. A seguito della costituzione, la [OSCURATO:SOCIETA]. veniva autorizzata alla chiamata in causa della Regione Lazio e della Autorità d’[OSCURATO:PERSONA] n. 1 della Regione Lazio , nei cui confronti la convenuta proponeva domanda di manleva ; si costituiva la Regione Lazio, ma rimaneva contumace l’altra chiamata in causa. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Viterbo, con sentenza n. 866 /201 5 , in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 600,00 per ciascuna delle parti attrici, a titolo di risarcimento del danno; accoglieva, altresì la domanda di manleva nei confronti della Regione Lazio, condannandola a tenere indenne la [OSCURATO:SOCIETA]. da ogni somma che quest’ultima fosse tenuta a pagare. 3. Avverso la pronuncia hannoproposto a ppello, in via principale, la Regione Lazioe, in via incidentale, gli utenti dinanzi al Tribunale di Viterbo, che ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alla domanda proposta dagli utentie , in parziale accoglimento dell’appello della Regione Lazio, ha negato la propria giurisdizione sulla domanda di manleva spiegata da [OSCURATO:SOCIETA].; ha inoltre, dichiarato la ca renza di legittimazione passiva della Regione Lazio e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare in favore di Animali, Principessa ed Oroni, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro 1.834,65 ciascuno, oltre ad euro 300,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, accertando pure il diritto degli utenti alla riduzione del 50 per cento del canone di acqua potabile ‹‹fino a quando non sarà erogata acqua potabile››. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Considerato che 1. Con il primo motivo d’impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]. denunzia «Difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] adito ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c.»e sostiene che la domanda proposta in primo grado e reiterata in appello, comportando una riduzione del prezzo - tariffa stabilito in sede amministrativa per l’erogazione del servizio, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale di Viterbo, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo, essendo nei fatti dedotta l’omessa adozione di atti amministrativi a correzione della tariffa. 1.1. Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale di Viterbo, premettendo che la domanda originaria è fondata sull’inadempimento contrattuale, ponendosi in linea con la sentenza delle Sezioni Unite n. 32780 del 19 dicembre 2018, ha, del tutto correttamente, ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in materia concernente il risarcimento del danno derivato dall’inosservanza degli impegni assunti dalla società di erogazione dell’acqua potabile con gli utenti. 1.2. Non coglie nel senso la ricorrente ove deduce che gli utenti, odierni controricorrenti, avrebbero lamentato l’om essa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa, in tal modo sollevando una questione che coinvolgerebbe l’adozione di provvedimenti amministrativi e, dunque, la verifica della legittimità dell’azione autoritativa della P.A. Invero, non si verte, nel caso di specie, in ipotesi di impugnazione della tariffa applicata agli utenti quale atto amministrativo, ma piuttosto di domanda di determinazione del danno provocato all’utente, e, precisamente, come chiarito dal giudice d’appello e dalle stesse sezioni Unite, di una actio quanti minoris espe rita dall’utente per la riduzione del prezzo del prodotto ‹‹viziato›› (Cass., sez. U., 21/12/2018, n. 33209; Cass., sez. U, 19/12/2018, n. 32780). Non viene, dunque, in rilievo l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. , che costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto privatistico con l’utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dagli utenti. Alla stregua del criterio del cd. petitumsostanziale, secondo cui ai fini del riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo deve aversi riguardo ai fatti indicati a sostegno della domanda, la domanda con la quale un utente, lamentando l’erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi, a causa della presenza di arsenico e di floruri superiori ai limiti imposti da norme di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3 novembre 1998, n. 83) e nazionale (art. 13, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione), contesti la misura del canone corrisposto, chiedendone la riduzione, e agisca per il risarcimento del conseguente danno subito, non è riconducibile alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto essa attiene unicamente al rapporto individuale di utenza ( Cass. , s ez. U , 26/11/2021, n. 36897; Cass., s ez. U, 19/12/2018 n. 32780; Cass., sez. U,21/12/2018, n. 33209; Cass., s ez. 3, 18/09/2019, n. 23314). Sebbene, infatti, nel regime scaturito dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, sia venuta meno l’espressa esclusione di tali controversie dall’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, tale esclusione va confermata e ribadita, in quanto la Corte costituzionale, nel ridefinire l’ambito della predetta giurisdizione esclusiva, ha precisato che questa postula l’inerenza della controversia ad una situazione di potere della P.A., laddove la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non vede coinvolta la P.A. come autorità(Corte cost. n. 204/2004). La sentenza impugnata si pone, dunque, in linea con i principi enunciati dalle Sezioni Unite. 2. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione degli artt. 141 e ss. del T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (“Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”) e della O.P.C.M. 3921/2011, rapportati all’art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c.». La sentenza viene impugnata nella parte in cui, nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione, ha ritenuto che il rapporto tra la società ricorrente e l’ente regionale sia di natura amministrativa. La ricorrente si duole, in particolare, che il Tribunale non abbia richiamato, né tenuto conto della normativa, anche di settore, che disciplina la materia. 3. Con il terzo motivo si denuncia «Omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.». Ad avviso della ricorrente, i l Tribunale avrebbe omesso di valutare la normativa richiamata nel precedente motivo di ricorso e i documenti offerti in ordine al ruolo-chiave dell’[OSCURATO:PERSONA]. Da tali atti emergerebbe che l’intervento della Regione a mezzo della gestione – diretta o a mezzo di soggetti privati delegati a seguito di bando di gara –di parte delle fasi del S.I.I. in via emergenziale, come da normativa di settore vigente, implicherebbe l’impossibilità per la Taletes.p.a. d i intervenire sull’acqua erogata e, quindi, la renderebbe esposta a inadempimento contrattuale, con la conseguenza che essa dovrebbe essere manlevata dalla Regione. 3.1. Il secondo motivo deve essere accolto, con assorbimento del terzo motivo. 3.2. Tribunale ha affermato la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario in quanto la domanda di manleva non si fonda su un rapporto privatistico, ma attiene piuttosto alla contestazione della modalità e correttezza dell’esercizio del potere amministrativo da parte della Regione Lazio. Va, tuttavia, al riguardo, evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria o rdinaria. Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., sez. U, 33209/2018 già cit., p. 6 e 7). Tanto si desume da Cass. , s e z. U , n. 36897 del 26 novembre 2021 che, pronunciandosi proprio sullaquestione, ha affermato che la giurisdizione sulla domanda di garanzia formulata dal gestore del servizio di erogazione delle acque nei confronti dell’ente pubblico che sovrintende su tale servizio spetta al giudice ordinario, quale riflesso della giurisdizione sulla domanda principale. 4. Conclusivamente, deve essere rigettato il primo motivo e deve essere accolto il secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo; la sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo e rigetta il primo motivo; cassain relazione la sentenza impugnata e rinviaal Tribunale di Vit
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